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PubblicatoIda Lupi Modificato 9 anni fa
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La nuova economia davanti alla sfida dei cambiamenti climatici L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 21 settembre 2015 Sala Conferenze M. Biagi - P.zza de’ Calderini, 2/2 Bologna Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente di Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista in Bologna, Commissione IIDD dell’ORDCEC di Bologna
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Il «mondo» ecobonus: a) Un’agevolazione (teoricamente) a valenza temporanea limitata, introdotta con i commi da 344 a 347 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006, N. 296 (Finanziaria 2007). b) Un’agevolazione (teoricamente) «a regime», prevista dalla lett. h del comma 1 dell’art. 16 bis del TUIR. Le agevolazioni non sono fra loro cumulabili, come disposto dall’art. 10 del D.M. 19/2/2007. 2 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Il ginepraio normativo dell’agevolazione introdotta dalla L. 296/2006: Commi da 344 a 347 dell’art. 1, L. 296/2006 Comma 344: Viene introdotta una detrazione d’imposta, per le spese sostenute entro il 31/12/2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con determinati requisiti di resa energetica. Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente (limite massimo della spesa ammissibile). Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di Euro 100.000. Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo. 3 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Comma 345 (spese sostenute entro il 31/12/2007): detrazione per l’installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre «idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico»: Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente (limite massimo della spesa ammissibile). Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di Euro 60.000. Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo. 4 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Comma 346 (spese sostenute entro il 31/12/2007): detrazione per l’installazione di pannelli solari Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente (limite massimo della spesa ammissibile). Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di Euro 60.000. Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo. Comma 347 (spese sostenute entro il 31/12/2007): detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Detrazione dall’imposta lorda per una quota del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente (limite massimo della spesa ammissibile). Fino ad un valore massimo della detrazione spettante di Euro 30.000. Detrazione da ripartire in tre rate annuali di pari importo. 5 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Solo per l’anno 2015 (a seguito di norme sopravvenute): acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006: detrazione massima Euro 60.000 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: detrazione massima Euro 60.000 (Fonte Eutekne 14/9/2015: è dal 14/1/2015 che l’UNICMI attende chiarimenti sulle tipologie di interventi, dai vari Ministeri competenti) 6 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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In attuazione di quanto disposto dal comma 349, viene emanato il D.M. 19 febbraio 2007, che disciplina: l’ambito soggettivo, le spese per le quali spetta la detrazione, gli adempimenti, l’attestato di certificazione e di qualificazione energetica, gli obblighi di asseverazione, etc. 7 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Presupposto soggettivo Disciplinato dall’art. 2 del DM 19/2/2007 Soggetti residenti e non residenti. Titolari o meno di reddito d’impresa. Per i titolari di reddito d’impresa si può usufruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. (Ris. Ag. Entrate n. 340/2008) NO per gli immobili «merce» (Ris. Ag. Entrate n. 303/2008) Per spese effettivamente rimaste a carico, in base a titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria e comodato). Anche se sostenute dai familiari ex art. 5° c. art. 5 TUIR, se conviventi. Non spetta agli enti pubblici, a prescindere dalle attività esercitate. 8 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Adempimenti Un tecnico deve attestare la rispondenza dell’intervento con dichiarazione asseverata. Occorre acquisire un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Acquisizione di una scheda informativa riguardante gli interventi realizzati. Trasmissione all’Enea, entro 90 gg. dalla data di fine lavori, della copia dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, con modalità telematica. Pagamento, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, a mezzo bonifico bancario, con indicazione di: P.IVA / C.F. del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico; e C.F. del beneficiario della detrazione. Causale del versamento. 9 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Precisazioni Le spese comprendono sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico sia quelli riguardanti le prestazioni professionali. E’ indispensabile che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti e non in costruzione. Come indicato in un documento divulgativo emesso dall’ADE: “L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.” L’agevolazione è ammessa nei limiti di capienza dell’imposta lorda. L’eventuale eccedenza non può essere richiesta a rimborso: modificare il sistema? Da detrazione d’imposta a (sia pur con diversi parametri) credito d’imposta? Motivi di un auspicato cambiamento. Agevolazione non cumulabile con altri incentivi riconosciuti dallo Stato, UE, regioni ed enti locali. 10 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Precisazioni (segue) Question time del 30/7/2015 (Commissione Finanze della Camera): l’approvvigionamento dei materiali NON deve avvenire necessariamente in Italia. Chiarimento valevole anche per la detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR Agevolazione è però cumulabile con l’applicazione di IVA ridotta da parte del cessionario / prestatore. Il limite massimo di detrazione è da intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento ed è da suddividersi fra i soggetti che partecipano alla spesa. Per «spese sostenute», per persone fisiche e professionisti, s’intende il criterio di cassa (effettivo pagamento). (Modalità da rivenirsi soprattutto in quanto disposto dal DM 19/2/2007). (Con decreto 11/3/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stabiliti i «valori limite» riguardanti l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, etc.) 11 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Precisazioni In base a quanto previsto del 2° comma dell’art. 9 bis del Decreto 19/2/2007, nei casi di trasferimento per atti fra vivi dell’immobile residenziale, per il quale siano stati realizzati degli interventi, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte del cedente vengono «trasferite» al cessionario. La detrazione da soggettiva diventa oggettiva…. In caso di decesso, detto diritto viene trasferito all’erede, a patto che mantenga la detenzione diretta e materiale del bene (Circolare n.24 del 2004). L’erede che concede l’immobile in comodato non può più beneficiare della detrazione (Circolare n. 20/E del 13/5/2011) 12 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Le successive modifiche normative: Comma 20 dell’art. 1 della Legge 24/12/2007, n. 244 proroga dell’agevolazione al 31/12/2010; nuovi parametri energetici di riferimento; per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008, la detrazione è ripartita fra un minimo di tre ed un massimo di dieci quote annuali di pari importo – Scelta irrevocabile. 13 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Comma 6 dell’art. 29 del D.L. 29/11/2008, n. 185 introduce l’obbligo, per le spese sostenute a partire dal 2008, di trasmissione di una comunicazione all’Agenzia per i lavori che riguardino più periodi d’imposta; per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, la detrazione è da operarsi in cinque rate annuali di pari importo. 14 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 220 del 2010 proroga delle agevolazioni al 31/12/2011; ripartizione obbligatoria in dieci rate annuali di pari importo. Lett. a), comma 1, art. 7, D.L. 13/5/2011, n. 70 Eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia, sostituito da dati da indicare in dichiarazione. Comma 4 dell’art. 4 del D.L. 201/2011 proroga delle agevolazioni al 31/12/2012. Comma 2 dell’art. 11 del D.L. 83/2012 proroga delle agevolazioni al 30/06/2013. 15 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Comma 1, dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 proroga al 31/12/2013; l’aliquota di detrazione passa dal 55% al 65% per la spese sostenute dal 6 giugno 2013. Attenzione: l’elevazione del limite massimo percentuale di spese oggetto di detrazione non comporta necessariamente maggiori detrazioni, se non viene nel contempo elevata la misura massima di detrazione spettante: Spese sostenute: Euro 181.818 x 55% = Euro 100.000 Spese sostenute: Euro 153.846 x 65% = Euro 100.000 Per un ammontare di spesa complessiva sostenuta, superiore ad Euro 181.818, l’elevazione dell’aliquota è indifferente. La misura sarebbe più efficace, se fossero nel contempo elevate anche le misure massime di detrazioni spettanti. 16 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Lett. b), comma 139, art. 1 L. 147/2013 proroga di detrazione, con aliquota massima del 65% delle spese sostenute, a tutto il 31/12/2014; proroga della detrazione, con aliquota massima ridotta al 50%, per le spese sostenute nel corso del 2015; per gli interventi relativi a parti comuni condominiali o a tutte le unità del condominio, si applica l’aliquota del 65% per le spese sostenute fino al 30/6/2015 e al 50% per quelle sostenute sino al 30/6/2016. 17 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Art. 12 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 eliminato l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate ove i lavori proseguano oltre la data di chiusura del periodo d’imposta. Comma 47, dell’art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) La misura della detrazione, già in scadenza 31/12/2015, viene «ripotenziata» al 65% (comprese quelle relative alle parti comuni degli edifici condominiali). 18 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Agevolazione estesa alle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente: per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. 29/12/2006, n. 311; sostenute nell’anno solare 2015; sino ad un valore massimo di detrazione di Euro 60.000. 19 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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La detrazione (in teoria …) «a regime» ex art. 16 bis TUIR La detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica «A regime», fra virgolette, per le numerose modifiche via via intervenute. Articolo introdotto nel TUIR dal comma 1 lett. c) dell’art. 4 D.L. 201/2011. Di fatto, riproduce una norma introdotta con la Finanziaria 1998 e più volte rinnovata nei termini. 20 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Dal 1° gennaio 2016, ritorna il limite del 36%, con un limite di spesa di Euro 48.000. Le spese di cui trattasi, per quanto qui di interesse, sono le seguenti (lettera h), 1° comma dell’articolo 16 bis TUIR: spese documentate ed effettivamente a carico dei contribuenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi : 21 200501/01/06 – 30/09/06 01/10/06 – 25/06/2012 26/06/12 – 31/12/2015 Percentuale della detrazione 36%41%36%50% Limite di spesa in Euro48.000,00 96.000,00 Rate annuali di pari importo 10 Misura della detrazione Per persona e per singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero Per singola unità immobiliare. Nel caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di spesa va ripartito tra gli stessi Detrazione dall’imposta lorda, delle spese documentate, secondo la tabella che segue (in base a successive modifiche normative): Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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h) «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia». 22 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Precisazioni Si tratta di una tipologia di interventi di portata più ampia rispetto a quella prevista dai commi da 344 a 347 prima citati. La realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico. Ricompresi gli impianti fotovoltaici. Non è necessaria un’attestazione che confermi il risparmio energetico per la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile. La detrazione è cumulabile con lo “scambio sul posto” e “ritiro dedicato”. E’ esclusa la detrazione se l’impianto è anche a servizio di attività commerciale. 23 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Adempimenti Dal 14/5/2011, la procedura è stata molto semplificata. Rimane necessario: 1) rispettare obblighi di informativa nella dichiarazione dei redditi; 2) conservare ed esibire, su eventuale richiesta, taluni documenti; 3) comunicare la data di inizio lavori all’ASL competente; 4) le spese agevolabili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, dal quale risultino causale del versamento, C.F. del soggetto che paga e di quello che beneficia del pagamento. 24 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Art. 16-bis Comma 2 Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Comma 3 La detrazione di cui al comma 1 (n.b: compresa quindi l’agevolazione prevista dalla lettera h) spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 25 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Art. 16-bis Comma 4 Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Comma 5 Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 26 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Art. 16-bis Comma 6 La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. Comma 7 La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Comma 8 In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La detrazione da soggettiva diventa oggettiva…. 27 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Le note dolenti nel rapporto fra il Legislatore ed il settore delle “rinnovabili” (esempi): La Robin Tax (maggiorazione di aliquota d’imposta IRES), originariamente prevista (dal 25/6/2008)per i produttori di energia “teoricamente” inquinanti, poi estesa anche alla produzione e commercializzazione di energia elettrica, poi estesa alla produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica e al trasporto o distribuzione del gas naturale (!) poi modificata nei paramenti oggettivi, per estenderne l’ambito applicativo poi elevata per un triennio nella misura dell’aliquota …..e finalmente CANCELLATA dalla Corte Costituzionale con sentenza 13/1-11/2/2015, n. 10 28 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Il c.d “spalma-incentivi” introdotto dal Ministero Sviluppo Economico del 17/10/2014, recante per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti ….”etc. Modo molto elegante per definire uno scompaginare i piani finanziari sulla base dei quali erano stati realizzati investimenti per decine di milioni di €…. *** Un esempio di incertezza normativa, in danno della produzione di energia da fonti rinnovabili : la qualificazione degli impianti fotovoltaici, per alcuni anni qualificati come beni mobili (Agenzia delle Entrate) e beni immobili (Agenzia del Territorio): !!!!!!!!!!!!!!!!! L’incertezza non aiuta certo a produrre OCCUPAZIONE! Come spiegarlo agli investitori esteri, non abituati a queste cose? 29 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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In tema di ecologia, rispetto per l’ambiente e decoro cittadino… …una recente ordinanza: “Tutti i proprietari o locatari di abitazioni, immobili adibiti ad esercizi commerciali o anche di automezzi utilizzati per la vendita di merce, hanno l’obbligo di far pulire la strada prospiciente, operazioni da eseguirsi prima dell’alba, usando l’avvertenza di accumulare i rifiuti al lato dei rispettivi immobili, con separazione dei rifiuti da vetro, che dovranno essere riposti in un cumulo a parte”. Milano o Merano? 2015? 30 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Napoli, Regno delle Due Sicilie, 1832 …il testo originario: “Tutt’i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l’obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro, o dal posto rispettivo e che questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammonticchiarsi le immondezze al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt’i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte”. “Dovranno recarsi ne’ locali a Santa Maria in Portico, dove per comodo pubblico trovasi tutto ciò che necessita” divieto “di gettare dai balconi materiali di qualsiasi natura”. Col Regio Decreto n. 21 del 3 maggio 1832, firmato dal prefetto della polizia di Napoli, Gennaro Piscopo, si ebbero le prime pene detentive per i trasgressori. Il Re Ferdinando II di Borbone, fu il primo ad ordinare la raccolta differenziata, con il suddetto decreto che obbligava di mantenere l’igiene sulle strade. Il prefetto diede quindi disposizioni in merito…. 31 Ecobonus: incentivi fiscali al servizio dell’ambiente Emilio Abruzzese - Convegno del 21/9/2015 Bologna
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Grazie per la cortese attenzione! Queste slides sono frutto del mio lavoro e della mia interpretazione e non impegnano in alcun modo il pensiero e l’orientamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. Allo stesso modo, non costituiscono parere professionale. Mi scuso anticipatamente per eventuali refusi, errori ed inesattezze che dovessero risultare; sarò grato a chi avrà la cortesia di segnalarmeli. E.A. 32
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