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OLIO RIVIERA LIGURE DOP Corso di aggiornamento
PIANO DI CONTROLLO OLIO RIVIERA LIGURE DOP Ed. 03 Rev. 01 Corso di aggiornamento 29 settembre 2015
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PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO (PdC § 4, 5 e 12)
Iscrizione al SIAN e costituzione/ aggiornamento del fascicolo aziendale OLIVICOLTORI: entro il 30 giugno fatta salva la possibilità di accettare domande oltre detto termine a fronte di tempistiche idonee per le verifiche di conformità, ma comunque non oltre il 30 settembre FRANTOIANI E CONFEZIONATORI: anche oltre il 30 giugno, ma prima dell’inizio dell’attività DOP Mod. B1 Richiesta di inserimento ALLEGATI AL MOD. B1 Copia attestazione avvenuto pagamento tariffa Copia dell’autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e s.m.i. Verifica telematica (portale SIAN) Verifica documentale Iscrizione al SIAN e/o fascicolo aziendale assente Diniego del riconoscimento La documentazione presentata è completa e adeguata? NO Documentazione cartacea e/o telematica incompleta Richiesta integrazione entro 15 giorni SI NO L’azienda dispone dei requisiti per l’iscrizione? Incarico al Tecnico controllore Verbale di visita ispettiva Valutazione del verbale SI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI entro 15 giorni dalla data del verbale Aggiornamento elenchi SIAN
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OLIVICOLTORI iscrizione al SIAN fascicolo aziendale entro il 30 giugno fatta salva la possibilità per la CCIAA - ODC di accettare domande oltre detto termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità dell’olivicoltore, ma comunque non oltre il 30 settembre Semplificazione: non occorre inviare gli allegati relativi alle superfici olivetate che la Struttura di controllo può scaricare dal SIAN Problematica: Disllineamento delle superfici dei soggetti già iscritti alla DOP tra SIAN e quanto risulta presso la Struttura di controllo.
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FRANTOIANI E CONFEZIONATORI
iscrizione al SIAN Allegare al mod. B1 copia dell’autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 reg. 852/2004 e s.m.i., in caso di inserimento del locale di stoccaggio Possono essere accettate domande di adesione anche oltre il 30 giugno della campagna in corso, purchè la domanda alla CCIAA – ODC competente pervenga prima dell’inizio dell’attività di frangitura, movimentazione o confezionamento del prodotto DOP. Semplificazione: sono visibili le giacenze. Problematica: Al momento non sono visibili le planimetrie dei locali.
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OBBLIGHI GENERALI DEGLI OPERATORI (PdC § 8.1)
Gli operatori inseriti nell’elenco devono: accertarsi dei requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione ed effettuare adeguata registrazione; registrare i reclami e le relative azioni correttive adottate; registrare le non conformità e fornire evidenza oggettiva che le materie prime, i semilavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato DOP; gestire ed archiviare la documentazione prevista dal piano dei controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore della CCIAA - ODC e delle Autorità ufficiali preposte al controllo; garantire al personale incaricato al sistema di controllo l’accesso ai luoghi ed alla documentazione secondo quanto richiesto dal personale stesso; conservare tutta la documentazione riguardante la DOP presso l’azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione; registrare le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche ed a denominazione protetta vengano separate temporalmente; adempiere agli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività di controllo.
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Gli operatori devono dare evidenza alla CCIAA - ODC durante le verifiche ispettive, delle avvenute registrazioni e del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione. Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e quelli in uscita e i dati devono essere giustificati dagli opportuni documenti (registrazioni telematiche e fatture/DDT/buoni di consegna). Nel caso di prodotto certificato, confezionato ed etichettato, il controllo può effettuarsi soltanto tramite l’esame dei dati presenti nel registro telematico, qualora alcuni dati non siano ancora stati registrati viene presa in considerazione la documentazione commerciale. (PdC § 8.2.4) TEMPISTICHE Tutte le registrazioni e le comunicazioni a cui è tenuto l’operatore sono da intendersi «giorni festivi inclusi»
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OBBLIGHI SPECIFICI – OLIVICOLTORI (PdC § 8.2)
Raccolgono le olive direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici. Eseguono la raccolta entro il 31 marzo. Rispettano la resa massima di kg di olive per ettaro (anche in annate particolarmente favorevoli tale resa dovrà essere riportata entro tale limite, attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo sopra riportato). Costituiscono e aggiornano il fascicolo aziendale come previsto dalle vigenti norme in materia. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. Nell’ambito del fascicolo aziendale forniscono le informazioni, per appezzamento e singola particella, riguardanti le superfici olivatate, produzione massima per ettaro, sesto di impianto, il numero di piante, le varietà coltivate, nonché altre informazioni richieste dal disciplinare di produzione e pertinenti il fascicolo aziendale medesimo. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni sul registro telematico dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione. Diversamente le annotazioni sul registro devono essere effettuate entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi. La tenuta dei registri può essere delegata.
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Documentazione attestante la consegna delle olive
Forniscono evidenza all’acquirente della data, e se necessario, delle modalità e della quantità di olive raccolte. Documentazione attestante la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta dall’OdC, ecc…) Poiché il DDT (ex mod. B4) non viene più trasmesso alla Struttura di controllo è fondamentale che l’olivicoltore ne conservi una copia, oggetto di controllo in fase di visita ispettiva Schema dei controlli – ID 26 e 27 Controllo ispettivo: Verifica dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema di controllo. Non conformità lieve: Mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità Non conformità grave: Mancanza di documentazione non giustificabile attraverso altre modalità
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Poiché il DDT (ex mod. B4) non viene più trasmesso alla CCIAA-ODC, la produzione di olive può essere verificata solo attraverso la consultazione del registro di molitura del portale SIAN, solo in caso di controllo preliminare al prelievo o in fase di verifica ispettiva Il controllo della resa non potrà pertanto essere fatto ad ogni singolo conferimento di olive e ciò potrebbe determinare problematiche di superamento della resa che potrebbero andare ad inficiare intere partite di olio In caso di produzione contemporanea di olive destinate a divenire olio DOP e di olive da mensa dai medesimi oliveti iscritti nel circuito della denominazione, l’olivicoltore è obbligato a comunicare alla struttura di controllo (tramite mail, fax o sistema informatico predisposto ad hoc) i quantitativi di olive destinate a mensa, al fine di una verifica dei quantitativi prodotti rispetto al limite di resa del disciplinare. Schema dei controlli – ID 28, 29 e 30 Controllo documentale: Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare. Non conformità lieve: Superamento entro il 20% della resa massima (esclusione del prodotto percentuale in esubero) oppure superamento oltre il 20% della resa massima con prodotto non ancora commercializzato (esclusione dell’intero prodotto) Non conformità grave: Superamento oltre il 20% della resa massima con prodotto commercializzato (esclusione dell’intero prodotto)
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OBBLIGHI SPECIFICI – FRANTOIANI (PdC § 8.2.2)
Provvedono alla molitura delle olive conformemente al disciplinare, con una resa massima del 25%. Conservano la documentazione di consegna delle olive degli olivicoltori e/o i documenti giustificativi. Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi. La tenuta dei registri può essere delegata. Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico di molitura e di movimentazione olive. OBBLIGHI SPECIFICI – CONFEZIONATORI (PdC § 8.2.3) Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi. La tenuta dei registri può essere delegata. Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio o confezionamento. Inviano bozza delle etichette al Consorzio di Tutela ed attendono l’autorizzazione della stampa della stesse; Richiedono la consegna dei collarini numerati, tramite invio della richiesta di rilascio collarini al Consorzio per la tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP “Riviera Ligure".
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CONTROLLI IN ACCETTAZIONE, IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’
(PdC § 14 e 15) Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare durante la transazione del prodotto, a qualsiasi titolo, ad altri operatori di filiera, l’appartenenza alla DOP. FRANTOIANI Il responsabile all’accettazione deve prendere in carico le olive dopo avere verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN: la presenza dell’olivicoltore nell’elenco degli operatori controllati inviato dalla CCIAA – ODC, ovvero tramite registro telematico; la presenza della documentazione attestante la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta dall’OdC, Mod. B2, Mod. B3, ecc.) adeguatamente compilata in ogni sua parte. CONFEZIONATORI Il responsabile all’accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo avere verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN: la presenza del fornitore nell’elenco degli operatori controllati inviato dalla CCIAA – ODC ovvero tramite registro telematico; la corretta identificazione dell’olio preso in carico, attraverso i documenti (DDT, apposita modulistica predisposta dall’OdC, ecc).
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SEPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI (PdC § 15.3)
L’operatore inserito nel sistema dei controlli deve garantire, in caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo di applicazione della DOP, la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare, nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati informandone l’OdC; nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente, gli operatori provvederanno a registrare le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate.
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PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE (PdC § 16, 17, 24, 25)
Al momento della richiesta di campionamento deve essere dichiarata l’omogeneità della partita e che l’olio da sottoporre al prelievo ha le caratteristiche della categoria olio extravergine di oliva. Il lotto di olio destinato alle analisi deve essere chiaramente identificato sul registro telematico come «olio atto a divenire DOP» Verifica ispettiva con spese a carico dell’operatore entro 15 giorni dall’accertamento del mancato aggiornamento del registro telematico Richiesta di analisi TELEMATICA Richiesta di revisione entro 6 giorni Declassamento del prodotto non conforme sul registro telematico adeguando le indicazioni sui serbatoi OPPURE Notifica tempestiva dell’esito negativo delle analisi NON CONFORMITA’ GRAVE NO NO Notifica della CONFORMITÀ dell’analisi Controllo telematico della tracciabilità della partita (sono previste non conformità «di vario tipo») L’analisi è conforme ai parametri disciplinati? L’analisi è conforme ai parametri disciplinati? SI Incarico al Tecnico controllore SI Il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se rientra nell’intervallo dell’incertezza di misura ovvero nell’ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova Verbale di prelievo Esame organolettico Esame chimico - fisico
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Ai fini della verifica dei termini di validità del certificato di analisi, tutti gli operatori che a qualsiasi titolo detengono partite di olio già certificate effettuano almeno un monitoraggio giornaliero della temperatura di stoccaggio dell’olio certificato. Il monitoraggio della temperatura può essere effettuato sia sull’ambiente, sia sul prodotto stesso, in ragione della realtà aziendale. Il Tecnico nel verbale segnala che in quel momento la temperatura è idonea e il produttore dichiara che la temperatura viene monitorato giornalmente. (non obbligatorio il registro ma consigliato) In caso di vendita della partita certificata con validità 90 giorni, prima del 45° giorno o con validità illimitata, l’attestazione di idoneità avrà validità 45 giorni dalla data indicata sul documento di accompagnamento del prodotto attestante la vendita. Tale modifica del limite temporale di validità dell’attestato di idoneità dovrà essere comunicato all’acquirente.
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MANCATO ASSOLVIMENTO PECUNIARIO (PdC § 31)
Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari genera una richiesta di pagamento da parte della CCIAA - ODC. La richiesta consiste nell’invio di una lettera in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le modalità di pagamento nonché i termini entro cui fornire prove dell’avvenuto pagamento. Qualora l’operatore non saldi quanto dovuto, l’OdC comunica l’inadempienza all’ICQRF. Nella citata comunicazione della CCIAA - ODC all’operatore dovrà essere evidenziato anche il seguente estratto normativo: Il D.Lgs. 297 del 19/11/2004 Art. 3 comma 2) prevede salva l'applicazione delle norme penali vigenti, che il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve gli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo, per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del MIPAAF, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Le sanzioni sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ufficio Territoriale ICQRF Nord Ovest.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott. Sergio Carozzi Dott.ssa Antonella Casanova Dott.ssa Anna Ristagno
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