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DI REDAZIONE DEL BILANCIO
POSTULATI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO Lucidi a cura di Silvia Fossati
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IL BILANCIO DESTINATO A PUBBLICAZIONE
L’ESISTENZA DI INTERESSI DA PARTE DI TERZI RICHIEDE LA GARANZIA DI UNA LORO TUTELA Il legislatore civilistico disciplina: - la redazione del bilancio (clausola generale) (art.2423) - i principi di redazione del bilancio (art.2423 bis) - i criteri di valutazione (art.2426)
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IL BILANCIO PUBBLICO: principi di compilazione
Clausola Generale (rappresentazione veritiera e corretta c.c.) Principi generali di bilancio (prudenza, continuità, prevalenza della sostanza sulla forma, competenza, valutazione separata, costanza criteri valutativi bis) Criteri specifici di valutazione (2426 c.c.) BILANCIO
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REDAZIONE DEL BILANCIO (art.2423 C.C.)
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
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I PROSTULATI DI BILANCIO: il postulato della chiarezza
La chiarezza riguarda le modalità di esposizione delle informazioni contenute nel bilancio devono consentire la comprensione del documento contabile da parte dei destinatari, forniti di media cultura contabile. L’informazione fornita ai destinatari deve essere completa e trasparente.
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I POSTULATI DI BILANCIO: il postulato della rappresentazione veritiera e corretta
La rappresentazione veritiera e corretta riguarda il contenuto delle poste di bilancio - la veridicità attiene alla corrispondenza del valore iscritto in bilancio all’intrinseco contenuto del bene, del diritto o del rapporto cui si riferisce; - la correttezza consiste nella scelta del criterio di rilevazione e di riproduzione del valore.
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REDAZIONE DEL BILANCIO (art.2423 C.C.)
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
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I POSTULATI DI BILANCIO: il regime delle deroghe
- la deroga non è una facoltà, ma un obbligo per salvaguardare la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta; - il motivo della deroga e i riflessi sulla situazione patrimoniale e sul risultato di esercizio devono essere indicati nella nota integrativa, nel rispetto del postulato della chiarezza; - l’utile derivante dalla deroga deve essere accantonato a riserva non distribuibile.
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DEL BILANCIO (art.2423 bis C.C.)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art.2423 bis C.C.) Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe al principio enunciato al n.6 del comma precedente sono consentiti in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.
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I PRINCIPI DI REDAZIONE: il principio di prudenza
«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza» « si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio » « si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo» art bis n.1 art bis n.2 art bis n.4
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I PRINCIPI DI REDAZIONE: il principio di continuità
«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività» art bis n.1
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I PRINCIPI DI REDAZIONE: il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
«la valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato» art bis n.1
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I PRINCIPI DI REDAZIONE : il principio della competenza
«si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento» art bis n.3
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I PRINCIPI DI REDAZIONE : il principio della competenza
RICAVO DI COMPETENZA:un ricavo per vendita o prestazione di servizi è di competenza di uno specifico esercizio quando, nell’esercizio stesso, si verifica il passaggio di proprietà della merce oggetto della vendita o la prestazione del servizio. COSTO DI COMPETENZA:un costo è di competenza di uno specifico esercizio quando, nell’esercizio stesso, si riferisce ad una condizione produttiva che ha dato origine ai ricavi di vendita o a rimanenze finali di esercizio
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I PRINCIPI DI REDAZIONE : la valutazione separata
«gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente» art bis n.5
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I PRINCIPI DI REDAZIONE : continuità nelle valutazioni
«i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro» art bis n.6
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I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art.2423 bis C.C.)
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe al principio enunciato al n.6 del comma precedente sono consentiti in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.
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I PRINCIPI DI REDAZIONE : deroga al n°6
- il principio di continuità nelle valutazioni è l’unico principio per il quale è contemplata possibilità di deroga; - deve trattarsi di un caso eccezionale di deroga: si fa riferimento ai casi in cui la conservazione del precedente criterio di valutazione condurrebbe alla costruzione di valori meno significativi di quelli conseguibili con l’impiego di altro criterio; - la deroga deve essere motivata in nota integrativa; - la norma deve essere coordinata con quella del 2423 C.C.
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Principi contabili nazionali
CONCETTI FONDAMENTALI A CUI DEVE INFORMARSI LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER ASSOLVERE LA SUA FUNZIONE INFORMATIVA obiettivo: - interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio; - integrare le norme di legge laddove esse risultano insufficienti.
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