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PubblicatoEnrico Berardino Modificato 9 anni fa
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Che cosa è “diritto” ? Alla ricerca di una definizione
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Partendo dal dizionario Due accezioni 1) - complesso di norme sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità o si definiscono quelli fra comunità estranee 2)- scienza che ha per oggetto lo studio delle norme giuridiche 3) – facoltà, tutelata dalla legge, di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi
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Una prima partizione Il diritto in senso “oggettivo” (- il complesso di regole della condotta; - la scienza che studia il predetto sistema di regole) Il diritto in senso “soggettivo” ( - le varie forme delle pretese dei soggetti; i diritti soggettivi)
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Il diritto “in senso soggettivo” Una definizione approssimativa: la pretesa di un soggetto, contemplata da una norma del diritto oggettivo, che la riconosce e la tutela nei confronti di altri soggetti e dei pubblici poteri
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Il diritto, anzi i diritti del soggetto : una partizione fondamentale Le libertà (i diritti di) (- prevalenza dell’aspetto “negativo”; - pretese al libero svolgersi di proprie facoltà, senza costrizioni (es.: libertà personale, libertà di circolazione: artt. 13 e 14 Cost.)
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Una partizione fondamentale : segue Gli altri diritti - prevalenza dell’aspetto “positivo” - pretesa a determinati beni, servizi, prestazioni
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Gli altri diritti : segue Alcune tipologie: a) I diritti sociali (e l’art. 3 Cost.) I diritti a prestazioni positive dello Stato e dei pubblici poteri (es.: diritto allo studio; il diritto all’assistenza sanitaria) b) I diritti politici I diritti alla partecipazione alla vita politica ed alla formazione delle decisioni pubbliche (es.: il diritto di voto)
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- I diritti dei soggetti e le forme di stato : rinvio - Le altre “forme” delle pretese dei soggetti : le cd situazioni giuridiche soggettive (rinvio)
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Il diritto in senso oggettivo Un complesso di regole della condotta …la cui funzione è disciplinare la convivenza, favorire regolarità, rendere prevedibile e certo lo svolgersi delle relazioni umane e le soluzioni dei conflitti, sottrarre parzialmente l’uomo all’incertezza del futuro
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Le regole della condotta Le regole morali e/o religiose le regole sociali le regole giuridiche
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I caratteri differenziali delle norme giuridiche Esteriorità (solo per le norme giuridiche?) Coercibilità e sanzione (sulla previsione di una conseguenza sfavorevole) Bilateralità o plurilateralità (e i doveri ? E i diritti assoluti ?)
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segue Effettività Può essere requisito di giuridicità la mancata media osservanza ? Generalità ed astrattezza la ripetibilità e l’impersonalità
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Dalla norma giuridica all’ordinamento giuridico Le norme giuridiche sono soltanto quelle che lo stesso ordinamento giuridico riconosce come tali L’ordinamento giuridico come “insieme di norme giuridiche” che organizzano una società o un corpo sociale in vista del perseguimento dei fini del medesimo corpo sociale
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La pluralità degli ordinamenti giuridici La pluralità degli insiemi di norme in cui siamo immersi (es.: cittadini italiani, cittadini europei, fedeli di una religione, appartenenti ad una società sportiva etc.) La questione dei rapporti fra gli ordinamenti giuridici
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