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PubblicatoLazzaro Gambino Modificato 9 anni fa
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NUOVE REGOLE TIROCINIO Il nuovo quadro normativo che regola i tirocini ha fatto venir meno la possibilità per gli studenti, e in particolare per i laureandi, di effettuare tirocini non curriculari cioè non previsti dai piani di studio e nei regolamenti dei corsi di studio (es. periodi finalizzati alla preparazione della tesi presso enti/aziende). Il S.A. in base alle norme di legge ha previsto i seguenti adeguamenti Premessa: Tutte le attività che lo studente svolge fuori dalle strutture universitarie si devono configurare come tirocini curriculari
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Quali sono le tipologie di attività che lo studente puo’ svolgere: - Tirocinio curriculare già presente nel piano didattico - Erasmus Placement - Borse di studio all’estero in preparazione della tesi - Preparazione della tesi svolta in azienda o ente
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In tutti i casi lo studente/laureando prima di iniziare l’attività di tirocinio deve acquisire: convenzione specifica tra l’Ateneo e l’ente/azienda ospitante il progetto formativo Il corrispondente riconoscimento dell’attività in termini di CFU
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ADEMPIMENTI DEL CORSO DI LAUREA - Per i tirocini curriculari previsti nel piano didattico rimane tutto invariato -Per il Tirocinio Erasmus Placement (durata fissa 3 mesi) è necessario prevedere il corrispondente riconoscimento in termini di CFU (attività a libera scelta, tirocinio curriculare, tesi di laurea ecc.)
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Per: - Borse di studio all’estero per la preparazione della tesi (durata massima 6 mesi) - Preparazione della tesi svolta in azienda/ente (non è fissato una durata massima) Il riconoscimento e l’attribuzione dei crediti potrà avvenire nel modo seguente: Nell’ambito di quelli assegnati alla prova finale (*) Per attività di tirocinio previsto dal piano didattico Per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio
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(*) I crediti attribuiti alla prova finale possono essere gestiti nel piano didattico suddividendo i CFU totali - UNA PARTE COME: “Tirocinio associato alla prova finale” oppure “Preparazione della tesi” oppure “Attività propedeutica alla tesi” -LA RESTANTE PARTE COME: “Prova finale”
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E’ necessario inoltre effettuare una modifica alla parte normativa del Regolamento Didattico che potrebbe essere formulata nel modo seguente: Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale/tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l’attribuzione di crediti formativi: indicare a scelta una delle 3 opzioni: nell’ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
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Si evidenzia che i tirocini, ai fini della rilevazione ministeriale e la loro considerazione nell’ambito della ripartizione dell’FFO, devono avere le seguenti caratteristiche minime: - Attribuzione di almeno 5 CFU - Essere svolti presso una struttura esterna all’Ateneo
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IMPORTANTE Lo studente deve rispettare i termini previsti dal progetto formativo relativo alla permanenza fuori dalle strutture universitarie, oltre i quali l’Università non è responsabile e non può attribuire riconoscimenti
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Per i laureati rimane la possibilità di effettuare tirocini formativi di orientamento per un massimo di 6 mesi entro 12 mesi dalla laurea.
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