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L’ESPORTATORE AUTORIZZATO dott. Nicolò Impellizzeri

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Presentazione sul tema: "L’ESPORTATORE AUTORIZZATO dott. Nicolò Impellizzeri"— Transcript della presentazione:

1 L’ESPORTATORE AUTORIZZATO dott. Nicolò Impellizzeri
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Ufficio di Livorno L’ESPORTATORE AUTORIZZATO dott. Nicolò Impellizzeri Livorno, 14 ottobre 2015

2 DEFINIZIONE L’esportatore autorizzato è un soggetto che può rilasciare dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore della merce da esportare. Tali dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine preferenziale (i cui modelli principali sono l’EUR1-per i Paesi legati all’Unione da accordi bilaterali ed il FORM-A per i Paesi che beneficiano di agevolazioni adottate unilateralmente dall’UE).

3 Cenno alle regole sull’origine
L’origine preferenziale si sostanzia in un trattamento daziario più favorevole concesso a prodotti originari di quei Paesi con i quali sono in vigore accordi bilaterali e/o concessioni unilaterali da parte della Comunità. La concessione del beneficio è subordinata a due condizioni: I. le merci devono aver acquisito il..

4 Cenno alle regole sull’origine
carattere di prodotti originari secondo le norme di cooperazione amministrativa previste in ogni atto o accordo; II. deve essere rispettata la regola del trasporto diretto. Con riguardo alla prima condizione, occorre precisare che una merce, per la cui produzione siano stati impiegati materiali originari di due o più Stati…

5 Cenno alle regole sull’origine
è originaria del Paese in cui è stata oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficiente (ed in genere si considera tale quella che ha fatto sì che il prodotto ottenuto sia classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati i materiali utilizzati). Tuttavia, per alcune tipologie di prodotti, sono…

6 Cenno alle regole sull’origine
previste altre e diverse condizioni che prescindono anche dal cambio di voce doganale (individuazione di lavorazioni specifiche, incidenza del valore delle materie non originarie utilizzate, etc.) Per quanto concerne il requisito del trasporto diretto, si può considerare tale solo se avviene dal territorio del Paese beneficiario verso la Comunità,..

7 Cenno alle regole sull’origine
senza attraversamento di altri Stati. La condizione è comunque soddisfatta se i prodotti che attraversano un Paese terzo o vi sostano, rimangono sotto la sorveglianza doganale dello Stato in cui transitano, senza subire altre operazioni se non quelle di carico e scarico, o che siano utili per la conservazione delle merci.

8 FONTI NORMATIVE Artt. 20, 26, 27 Reg. CEE 2913/1992
Artt. 116 e 117 Reg. CEE 2454/1993 Protocolli origine allegati agli accordi Reg. CE 1207/2001 FONTI INTERNE Circ. Min. Finanze dip. Dogane n. 97/1999 Circ. Min. Finanze dip. Dogane 227/2000 Circ. Ag. Dogane 45/D 2002; 54/D 2004 e 44/D 2006

9 FORMAT DELLA DICHIARAZIONE
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n.IT/001/LI/09] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE. Mario Bianchi (firma leggibile autografa) [vds. Allegato 22 D.A.C.]

10 REQUISITI PER DICHIARAZIONE E.A.
Preventiva autorizzazione della autorità doganale. Dichiarazione rilasciata a prescindere dal valore di fattura. Si compila su fattura o su documento ad essa riferibile. Deve includere il n. di autorizzazione attribuito dall’autorità doganale. L’esportatore può omettere la firma..

11 REQUISITI PER DICHIARAZIONE E.A.
..purché consegni alle autorità un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettiva-mente la sua firma manoscritta-116 n.5 DAC l’esportatore deve essere in grado di presentare, in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

12 Dichiarazione dell’esportatore non aut. (art. 116 reg. CE 2454/1993)
Si può rilasciare per un valore fino € 6.000 Non necessita autorizzazione doganale. Può farla qualsiasi esportatore su fattura o su un documento ad essa riferibile. Deve recare firma originale dell’esportatore L’esportatore deve essere in grado di presentare, in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali,i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

13 ITER per l’attribuzione dello status E.A.
La concessione dello status di esport. autorizzato è subordinata alla presen-tazione di una domanda scritta dello esportatore. In essa si dovrà indicare verso quali Paesi saranno esportati i prodotti e per i quali è richiesto lo status di esportatore autorizzato. L’autorizzazione sarà rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente../

14 ITER per l’attribuzione dello status E.A.
..per territorio, in base alla sede amm. il quale, nell'esaminare la domanda, dovrà verificare una serie di requisiti: l‘istante effettua esportazioni a carattere regolare (non rileva il numero ma la cadenza regolare); non richiesto nell’accordo UE-Corea l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il..

15 ITER per l’attribuzione dello status E.A.
…carattere originario della merce (il che presuppone: conoscenza delle regole di origine, essere in possesso di tutti i documenti giustificativi della origine, tenuta di adeguata conta-bilità materie, conservazione delle dichiarazioni del fornitore) l'esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario..

16 ITER per l’attribuzione dello status E.A.
..delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione, nonché sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente. Quindi, al momento del rilascio della autorizzazione, l'esportatore deve: 1)impegnarsi ad emettere dichiarazioni su fattura solo per merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;

17 ITER per l’attribuzione dello status E.A.
2)assumersi la responsabilità totale in caso d’uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione; 3)assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole d’origine per soddisfare le norme in materia; 4)impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per almeno tre anni (cinque per la Corea) dalla data..

18 ITER per l’attribuzione dello status E.A.
..della dichiarazione; 5)impegnarsi a presentare alla dogana, in qualsiasi momento, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa Autorità.

19 ITER per l’attribuzione dello status E.A.
Prima del rilascio dell’autorizzazione lo Ufficio Doganale dovrà verificare, con apposito sopralluogo, in particolare, il possesso dei documenti giustificativi dell’origine dei prodotti. In tal senso, gli operatori che non sono produttori della merce oggetto di esportazione potranno utilizzare come prova la dichiarazione del fornitore

20 La dichiarazione del fornitore
In base al regolamento (CE)1207/2001 la dichiarazione del fornitore può essere contenuta nella fattura relativa alla spedizione di merce a cui essa si riferisce, ovvero in un bollettino di consegna, ovvero in un qualunque altro documento commerciale che descriva le merci in modo tale da consentirne l’identificazione

21 La dichiarazione del fornitore
Per ogni spedizione deve essere prevista una dichiarazione del fornitore (allegato I al Reg. to) salvo il caso in cui un fornitore invii al medesimo acquirente, con regolarità e per lunghi periodi, merci anche diverse fra loro ma aventi la medesima origine pref. per cui potrà essere presentata un’unica dichiarazione denominata..

22 La dichiarazione del fornitore
..dichiarazione a lungo termine che avrà una validità non superiore ad un anno, anche se emessa con effetto retroattivo (allegato II al Reg.to). Il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno 3 anni.

23 Soggetti autorizzabili
Per quanto detto nelle precedenti slides, soggetti autorizzabili come E.A. sono tanto i produttori, quanto i commercianti, con esclusione di spedizionieri doganali e case di spedizione (come rammentato dalle circolari /Dogane nn. 227/2000 e 54D 2004)

24 Accordo con la Corea del Sud: particolarità
Si segnala che la dichiarazione su fattura per spedizioni in Sud-Corea con valore superiore a € da parte dei soggetti che abbiano ottenuto lo status Esp.Aut. dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 117 Reg. CE 2454/93 è l’unica forma di attestazione possibile, non essendo previsto nell’accordo UE-KR il rilascio dei certificati EUR.1.

25 fine Grazie per l’attenzione Nicolò Impellizzeri Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto dell’elaborazione del relatore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza


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