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PubblicatoCasimiro Massari Modificato 8 anni fa
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111 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
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22 IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINI Comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione della loro obbligatorietà LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE TRATTATI Accordi bilaterali o plurilaterali tra gli Stati
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333 PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL DIRITTO INTERNAZIONALE ART. 10 - PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ART. 11 - PRINCIPIO DEL RIPUDIO DELLA GUERRA ART. 11 - LIMITAZIONI DELLA SOVRANITA’ E PARTECIPAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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4 L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)
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555 FONDATA NEL 1945 A SAN FRANCISCO DA 51 STATI SEDE: NEW YORK (“PALAZZO DI VETRO”) 1948 - DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
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666 GLI ORGANI DELL’ONU ASSEMBLEA GENERALE: RISOLUZIONI SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE - OGNI STATO HA UN VOTO CONSIGLIO DI SICUREZZA: ORGANO DECISIONALE - 15 MEMBRI, DI CUI 5 PERMANENTI CON DIRITTO DI VETO (CINA, FEDERAZIONE RUSSA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA, STATI UNITI: STATI VINCITORI DELLA II GUERRA MONDIALE) - RISOLUZIONI OBBLIGATORIE - MISURE CHE NON COMPORTANO L’INTERVENTO MILITARE (SANZIONI ECONOMICHE, EMBARGO ECC.) MISURE CHE COMPORTANO L’INTERVENTO MILITARE DEI “CASCHI BLU”) SEGRETARIO GENERALE: FUNZIONI ESECUTIVE, DI RAPPRESENTANZA E DI MEDIAZIONE CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: TRIBUNALE CHE RISOLVE LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
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7 LE FUNZIONI PRINCIPALI DELL’ONU (ONU) FAVORIRE LA PACE: atti di diplomazia preventiva e di pacificazione, invio di forze di pace neutrali (“caschi blu”) TUTELA DI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO GIUDICARE I CRIMINI DI GUERRA CORTE PENALE INTERNAZIONALE REALIZZARE PROGRAMMI PER LO SVILUPPO UMANO ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI SPECIALIZZATE (FAO, UNICEF, UNESCO, OIL, OMS ECC.)
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8 L’UNIONE EUROPEA
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999 CECA: Comunità europea del carbone e dell’acciaio LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 1951 CEE: Comunità economica europea EURATOM: Comunità europea per l’energia atomica 1957 MEC: Mercato comune europeo abolizione dei dazi doganali e tariffa doganale comune 1968 TRATTATO DI PARIGI TRATTATI DI ROMA
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10 Istituzione del Parlamento europeo e del Sistema monetario europeo (SME) LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 1979 CONVENZIONE DI SCHENGEN: riduzione dei controlli alle frontiere 1985 ATTO UNICO EUROPEO: obiettivi libera circolazione, unione monetaria e unione politica 1986
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11 TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA (Maastricht) DALLA CEE ALL’UE UNIONE MONETARIA, POLITICA E SOCIALE DAL MEC AL MERCATO UNICO EUROPEO (libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali) LA CITTADINANZA EUROPEA 1999 – 2002: EURO, BCE E SEBC LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 1992 TRATTATO DI AMSTERDAM 1997 1993
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12 TRATTATO DI NIZZA LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 2000 TRATTATO DI LISBONA 2007 TRATTATO SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO E LA GOVERNANCE NELL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (“FISCAL COMPACT”) 2012 Allargamento dell’integrazione europea: dall’ “Europa dei sei” (1951) all’attuale “Europa dei ventotto”.
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13 GLI ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA
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14 SEDE: BRUXELLES IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA COMPOSIZIONE: UN MINISTRO PER OGNI STATO MEMBRO, COMPETENTE PER LA MATERIA IN DISCUSSIONE FUNZIONE: NORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON IL PARLAMENTO EUROPEO
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15 SEDE: BRUXELLES LA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA COMPOSIZIONE: UN MEMBRO PER OGNI STATO, IL PRESIDENTE E’ ELETTO DAL PARLAMENTO EUROPEO. I COMMISSARI SONO DESIGNATI DAL PRESIDENTE IN ACCORDO CON IL CONSIGLIO EUROPEO E CONFERMATI DAL PARLAMENTO. FUNZIONI: ESECUTIVA, INIZIATIVA NORMATIVA, VIGILANZA, REDAZIONE DEL BILANCIO, RAPPRESENTANZA
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16 SEDE: STRASBURGO - BRUXELLES IL PARLAMENTO EUROPEO FUNZIONI: NORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO DELL’UE, FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE (ELEZIONE, MOZIONE DI CENSURA ECC.), APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELIBERA PER ALZATA DI MANO, IN PRESENZA DEL NUMERO LEGALE, DI SOLITO A MAGGIORANZA ASSOLUTA
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17 IL CONSIGLIO EUROPEO COMPOSIZIONE: CAPI DI STATO O CAPI DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO
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18 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA COMPOSIZIONE: UN GIUDICE PER OGNI STATO MEMBRO FUNZIONI: RISOLVE LE CONTROVERSIE TRA GLI STATI MEMBRI, FORNISCE LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
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19 IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
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20 Il processo normativo si mette in moto su iniziativa della Commissione che predispone un testo di regolamento o di direttiva e lo presenta al Consiglio dell’Unione europea, il quale, dopo averlo discusso, lo invia a sua volta al Parlamento europeo. A questo punto sono previste tre diverse procedure che vanno applicate a seconda della materia trattata. IL PROCEDIMENTO NORMATIVO
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21 PROCEDURA DI CODECISIONE PROCEDURA DI COOPERAZIONE PROCEDURA DI CONSULTAZIONE IL PROCEDIMENTO NORMATIVO
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22 PROCEDURA DI CODECISIONE: è la procedura ordinaria e si applica ormai al maggior numero di materie. Il Consiglio dei ministri e il Parlamento sono posti in una condizione di parità: l’atto comunitario deve essere approvato da entrambi gli organi con lo stesso testo; se c'è disaccordo, interviene un Comitato di conciliazione, formato dai due organi, che cerca di stabilire una posizione comune. PROCEDURA DI COOPERAZIONE: prevede che il Parlamento possa proporre emendamenti alla norma approvata dal Consiglio, anche se il Consiglio può respingerli, deliberando all'unanimità.
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23 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE: prevede che il Parlamento esprima il proprio parere sull’atto normativo adottato dal Consiglio, il quale però è libero di non tenerne conto. Una volta approvati, i regolamenti e le direttive sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Anche la Gazzetta ufficiale italiana ne riporta il testo in appositi fascicoli periodici. Una volta approvati, i regolamenti e le direttive sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Anche la Gazzetta ufficiale italiana ne riporta il testo in appositi fascicoli periodici.
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24 LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO TRATTATI REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI E RACCOMANDAZIONI
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25 I REGOLAMENTI A PORTATA GENERALE OBBLIGATORI IN OGNI PARTE DIRETTAMENTE APPLICABILI Non necessitano di un atto di recepimento interno
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26 LE DIRETTIVE A PORTATA GENERALE (obbligatorie solo per gli Stati) OBBLIGATORIE SOLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI FISSATI (libertà di scelta per gli Stati sugli strumenti da utilizzare) NON SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI: necessitano di un atto di recepimento interno Il Parlamento italiano ogni anno approva la legge comunitaria che contiene la delega al Governo per l’emanazione dei decreti legislativi volti a recepire le direttive.
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27 LE DECISIONI A PORTATA INDIVIDUALE (singoli Stati, enti pubblici, imprese ecc.) OBBLIGATORI IN OGNI PARTE E DIRETTAMENTE APPLICABILI LE RACCOMANDAZIONI SUGGERIMENTI NON VINCOLANTI
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