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“LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO:
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE FORUM: “LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO: ASPETTI TECNICI E AMMINISTRATIVI” Bhgctf Dott.ssa Stefania ALEMANI
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QUANDO SOTTOPRODOTTO E QUANDO RIFIUTO?
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE SOTTOPRODOTTO: è definito dall’art. 183 comma 1 lettera qq) Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184 bis, comma 2 QUANDO SOTTOPRODOTTO E QUANDO RIFIUTO? Bhgctf
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Articolo 184bis: E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183 comma 1 qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; Bhgctf
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La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Bhgctf
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Quindi contestualmente all’art. 184 bis del Codice dell’ambiente stabilisce le condizioni generali applicabili a tutti i tipi di sostanze e oggetti al fine di poter essere considerati “sottoprodotti ….il D.M. 161/2012 rappresenta la prima applicazione “regolamentare” in riferimento ad un materiale specifico Bhgctf
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QUANDO SOTTOPRODOTTO E QUANDO RIFIUTO?
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE QUANDO SOTTOPRODOTTO E QUANDO RIFIUTO? RIFIUTO: Qualora l’utilizzo delle terre e rocce da scavo non rispetti le condizioni stabilite dal D.M. 161/2012, ossia quando non sia stato redatto un Piano di Utilizzo, prima di eseguire lo scavo ovvero non sia possibile definire una destinazione a valle dello stesso, le terre sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti, quindi sono identificate da un codice: C.E.R : terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce ed il loro impiego può avvenire previa autorizzazione riconducibile agli artt. 216 del D.Lgs. 152/2006, cd procedura semplificata o 208, cd procedura ordinaria Bhgctf
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Rifiuti da demolizioni edili Fresato da scarifica del manto stradale
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE rimanendo nell’ambito dei rifiuti inerti, comunque al di fuori dell’applicazione del DM 161/2011, o di norma equivalente, vanno elencati: Rifiuti da demolizioni edili Fresato da scarifica del manto stradale Bhgctf
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Nel caso quindi non si potesse procedere nell’ambito di un Piano di Utilizzo, le autorizzazioni che i soggetti interessati possono richiedere sono sostanzialmente di due tipi: Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/06, procedura che comporta la presentazione di un istanza e il rilascio di un atto autorizzativo- in tal caso il Comune è chiamato, in sede di Conferenza dei Servizi, ad esprimere parere di competenza. Tale autorizzazione può comportare variante al Piano Regolatore nonché permesso a costruire Bhgctf
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b. Autorizzazione ex art. 216, cd semplificata, che prevede presentazione di una comunicazione e il termine di 90 gg ai fini della formalizzazione del tacito assenso alla gestione. E’ un’autorizzazione al mero esercizio quindi la localizzazione compete in toto ai Comuni. In tal caso viene comunque previsto di conseguire parere da parte del Comune, per cui, se non si esprime entro 30 gg dalla richiesta, si considera acquisito parere favorevole (Legge Madia) Bhgctf
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La Legge n. 124 del 7/8/2015, anche nota come Legge Madia. ha introdotto alcune modifiche alla L. 241/90. Nello specifico con l’art. 3 è stato integrato l’art. 17 bis per cui - Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi: “1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. …………2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. ………….…” Bhgctf
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1° ruolo dei SUAP come tramite per le spedizioni della corrispondenza
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Quindi, tralasciando la prima ipotesi….la comunicazione ex art. 216 presenta due grosse novità rispetto al pregresso, introdotte dall’applicazione del D.P.R. 59/2013: 1° ruolo dei SUAP come tramite per le spedizioni della corrispondenza 2° introduzione del procedimento unico in cui tale comunicazione può confluire (Autorizzazione Unica Ambientale, AUA) Bhgctf
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autorizzazione agli scarichi
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Il termine può non è a caso infatti il DPR 59/2013 fa riferimento a 7 titoli abilitativi sostituiti: autorizzazione agli scarichi comunicazione utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 del 152/06 autorizzazione in via generale emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.Lgs 152/06 comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6 della L. 447/95 – impatto acustico autorizzazione utilizzo fanghi in agricoltura comunicazione ex art. 216 (*) obbligatorio richiedere AUA Bhgctf
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Tenendo a mente le tipologie autorizzative prima esposte
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Tenendo a mente le tipologie autorizzative prima esposte nel caso in specie, le richieste per chi intende gestire le terre e rocce, sono normalmente riconducibili a: R13 messa in riserva, ossia deposito finalizzato a trovare un sito a cui successivamente destinarle R5 formazione di rilevati e sottofondi stradali R10 recupero ambientale raramente R5 industria della ceramica e dei laterizi E’ opportuno ricordare che nessun processo in procedura semplificata porta a produrre una Materia Prima Secondaria, quindi tutta la filiera di utilizzo delle terre e rocce si colloca in un ambito autorizzato ex D.Lgs 152/06. Bhgctf
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R5 formazione di rilevati e sottofondi stradali
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Nel caso di: R5 formazione di rilevati e sottofondi stradali R10 recupero ambientale il Comune è chiamato a rilasciare il titolo edilizio alla realizzazione dell’opera, titolo che deve essere preventivo alla presentazione della comunicazione. Bhgctf
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Caso diverso si può porre per attività di recupero di macerie e fresato dall’attività di recupero può infatti essere generata una MPS, fatto salvo sia stata presentata una comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06 per effettuare operazioni codificate come R5. Da un punto di vista prettamente tecnico, ai fini di valutare tale possibilità, occorre la presenza di un frantoio dotato di vaglio e separatore, atto ad ottenere materiale di granulometria coerente con i dettati della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 2005/5205 del 15/07/2005 (circolare da applicarsi al solo caso delle macerie), che sottoposto a test di cessione, stia nei limiti fissati (p.to del D.M ). Bhgctf
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Altro aspetto di cui tener conto che indirizza la scelta del titolo autorizzativo, è la presenza del frantoio, per esso è previsto l’ottenimento di autorizzazione alle emissioni diffuse, ex art. 269 del D.lgs , il che comporta il ricorso all’AUA. In tal caso la Provincia mantiene la competenza del procedimento e adotta l’atto autorizzativo che il SUAP rilascia. Bhgctf
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La comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06 – indicazioni generali
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE La comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06 – indicazioni generali Bhgctf
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LE PROCEDURE SEMPLIFICATE ( artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006)
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE LE PROCEDURE SEMPLIFICATE ( artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006) Già con il D.Lvo 22/97 poi confermate dal D.Lgs. 152/2006 la competenza in materia di iscrizione delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata è provinciale. Stante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive ed alla creazione della cosiddetta AUA (autorizzazione unica ambientale) queste procedure sono diventate di responsabilità dei SUAP – DPR 59/2013 Bhgctf
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Come si attiva la PROCEDURA SEMPLIFICATA e quali competenza ha al momento il Comune iter amministrativo - artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006- Previa verifica di assoggettabilità alla fase di verifica di VIA, l’impresa presenta la comunicazione di inizio attività alla Provincia competente per territorio… la norma prescrive che…. entro 90 giorni la Provincia verifica la sussistenza dei requisiti tecnici e soggettivi per lo svolgimento dell’attività; ……………………………. l’esercizio dell’attività di recupero può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla data di inoltro della comunicazione (art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/2006) Bhgctf
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LE PROCEDURE SEMPLIFICATE: contenuti della comunicazione
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE LE PROCEDURE SEMPLIFICATE: contenuti della comunicazione ( art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006) Alla comunicazione deve essere allegata apposita documentazione che consenta di verificare: -il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste per quell’attività; -il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’esercizio dell’attività; -le attività di recupero che si intendono svolgere; -lo stabilimento, la capacità di recupero ed il ciclo di trattamento nel quale i rifiuti sono recuperati; -le caratteristiche merceologiche dei rifiuti provenienti dal recupero. Ma non solo…….. Il comune deve valutare la coerenza dell’intervento con i criteri di PRC vigente e rilasciare titolo edilizio. Il regolamento provinciale prevede infatti che vi sia la compatibilità urbanistica attestata dal comune stesso. Bhgctf
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La comunicazione riguarda unicamente l’esercizio di un’attività di recupero rifiuti e pertanto va presentata con riferimento ad un insediamento GIÀ REALIZZATO e IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI del caso in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali, edilizie, se del caso. Così come, se il soggetto intende depositare o movimentare rifiuti su area scoperta, deve aver conseguito il Nulla Osta relativo al PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 1/R. Bhgctf
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PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 1/R
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 1/R Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. Deve essere presentato ed approvato qualora vi sia una superficie scolante, ossia il deposito e/o movimentazione rifiuti avvenga su area scoperta. Tale piano deve essere presentato all’Ente gestore della pubblica fognatura, qualora le acque recapitino in tale ambito, se il recapito avviene invece in acque superficiali, al SUAP che poi lo trasmette al Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino, per il parere di competenza. Bhgctf
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Le attività oggetto di procedura semplificata sono inoltre soggette al pagamento dei diritti annuali di iscrizione regolati dal D. M. 21 luglio 1998 n. 350, che devono essere versati entro il 30 aprile di ciascun esercizio annuale, prestando attenzione che il mancato versamento dei diritti di iscrizione comporta la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 350/1998 per le attività in essere. Bhgctf
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Com’è strutturato il D.M. 5/2/1998 e s.m.i.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Com’è strutturato il D.M. 5/2/1998 e s.m.i. Individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero contiene una serie di allegati: - allegato 1: le “tipologie” di rifiuti non pericolosi -allegato 3: i criteri per la determinazione del test di cessione -allegato 4: le quantità massime (t/a) di rifiuti non pericolosi -allegato 5: le norme tecniche generali per gli impianti che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi Bhgctf
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come si legge il decreto:
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI (categoria merceologica generale) 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversine ferroviarie e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purchè privi di amianto. CER , , , , , , , Provenienza: attivita' di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attivita' di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI (R5). b) Utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al p.to a) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione….) [R10] c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al p.to a) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione….) [R5]
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Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
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7.31 bis Tipologia: terre e rocce di scavo
CER Provenienza: attività di scavo. Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica. Attività di recupero: a) Industria della ceramica e dei laterizi (R5) b) Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione….) [R10] c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione….) [R5] Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.
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7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo
CER , Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo. Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume e inerti. Attività di recupero: a) produzione di conglomerato vergine a caldo e a freddo [R5] b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione….) [R5] c) produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinatura, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5] Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate c) materiali per costruzione nelle forme usualmente commercializzate
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Significato degli R Gli R identificano le attività di recupero, sono 13, da R1 a R13 e costituiscono l’allegato C al D.Lvo 152/06. [R10] : Recupero ambientale l’art. 5 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. fissa le condizioni per l’utilizzo dei rifiuti: I rifiuti non siano pericolosi; sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente; sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); Sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare; d-bis) in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito (*) Bhgctf
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(*) caratterizzazione del tal quale:
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (*) caratterizzazione del tal quale: colonna A – aree verdi, residenziali - e colonna B – siti ad uso commerciali e industriali- Allegato 5 D.lgs 152/2006 e s.m.i. test di cessione sull’eluato. Bhgctf
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CARATTERIZZAZIONE SUL TAL QUALE pone i vincoli per l’utilizzo in funzione della destinazione dell’area (colonna A e B tabella 1 allegato 5 Titolo V parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i.) Colonna A tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 Qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione Colonna A÷B tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 Siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e commerciale)
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E’ ammissibile solo un caso, in cui una deroga è valutabile ossia
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E’ ammissibile solo un caso, in cui una deroga è valutabile ossia Il superamento dei limiti tabellari sia attribuibile a valori di fondo naturale o alla presenza di inquinamento diffuso in tal caso occorrerà che il proponente presenti uno studio da validare da parte dell’ Arpa Piemonte Lo studio dovrà riguardare sia l’area di scavo che quella di destinazione finale (eventuali superamenti dovuti allo stesso analita) Bhgctf
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TEST DI CESSIONE SULL’ELUATO- Art. 9 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. ….il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell’eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all’all. 3 al presente regolamento……… in tal caso non viene verificata una compatibilità bensì il rispetto assoluto di limiti imposti Bhgctf
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Concentrazioni limite Nitrati mg/l NO3 50 Fluoruri mg/l F 1,5 Solfati
Parametri Unità di misura Concentrazioni limite Nitrati mg/l NO3 50 Fluoruri mg/l F 1,5 Solfati mg/l SO4 250 Cloruri mg/1 Cl 100 Cianuri microngrammi/l Cn Bario mg/l Ba 1 Rame mg/l Cu 0.05 Zinco mg/l Zn | 3 Berillio microngrammi/l Be 10 Cobalto microngrammi/l Co Nichel microngrammi/l Ni Vanadio microngrammi/l V Arsenico microngrammi/l As Cadmio microngrammi/l Cd 5 Cromo totale microngrammi/l Cr Piombo microngrammi/l Pb Selenio microngrammi/l Se Mercurio microngrammi/l Hg Amianto mg/l 30 COD pH 5,5 < > 12,0 Bhgctf
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movimentazione rifiuti superiore a 10 t/g
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ATTENZIONE!!! la LR 40/98 prevede, nel caso di gestione di rifiuti speciali non pericolosi come: attività da R1 a R9 movimentazione rifiuti superiore a 10 t/g Fase di verifica di VIA preventiva In tal caso la competenza rimane in capo alla Città Metropolitana di Torino e non va avviata la procedura presso il SUAP Bhgctf
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