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ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

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Presentazione sul tema: "ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO"— Transcript della presentazione:

1 ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

2 LA LEGISLAZIONE VIGENTE

3 La Legislazione vigente
Dir. 2001/83 art. 6 (e succ. mod.) Nessuna specialità medicinale può essere immessa in commercio senza aver ottenuto un’autorizzazione dal Ministero della Salute o un’autorizzazione comunitaria a norma del Reg. CEE n. 2309/93 del Consiglio

4 Le autorizzazioni sanitarie
La Legislazione vigente Le autorizzazioni sanitarie Per i medicinali di origine industriale: QUALITÀ EFFICACIA SICUREZZA Sono assicurate mediante: AP AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE AIC AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

5 I testi di riferimento La Legislazione vigente
Reg. CEE n. 2309/93 del Consiglio e succ. mod. Istituisce l’Agenzia di Valutazione dei Medicinali e la Procedura Centralizzata Direttiva 2003/63/CE del Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, riunisce in un unico testo le direttive e le successive modifiche emanate dal 1965 al 2001

6 I decreti “storici” in Italia
La Legislazione vigente I decreti “storici” in Italia D. L.vo 178/91 recepisce per la prima volta in Italia le Direttive EU 65/65, 75/318, 75/319 e succ. agg. D. Lvo 44/97 aggiorna le disposizioni del D. L.vo 178/91 in materia di procedure di autorizzazione, variazione e farmacovigilanza

7 Le procedure di registrazione
La Legislazione vigente Le procedure di registrazione PROCEDURA CENTRALIZZATA PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO PROCEDURA NAZIONALE

8 La Procedura Centralizzata
La Legislazione vigente La Procedura Centralizzata REGOLAMENTO CEE N. 2309/93 e succ. mod. Viene rilasciata dall’EMEA un’autorizzazione per l’intero mercato EU a seguito della presentazione di una domanda e di un processo di valutazione. Il medicinale autorizzato può quindi essere commercializzato in tutti gli Stati Membri dell’EU

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10 La Legislazione vigente La Procedura Centralizzata
E’ riservata ai prodotti degli allegati A e B dello stesso Regolamento Obbligatoria per: Prodotti di Biotecnologia, in particolare: (allegato A) Tecnologia DNA ricombinante Espressione controllata di codificazione dei geni per proteine biologicamente attive in procarioti ed eucarioti, comprese le cellule mammifere trasformate Metodi anticorpi ibridomi e monoclonali Facoltativa per: Prodotti innovativi (allegato B)

11 La Legislazione vigente La Procedura Centralizzata
Da allegato B ¨     medicinali derivati da altri procedimenti biotecnologici o somministrabili con altri sistemi che a giudizio dell'Agenzia costituiscano un'importante innovazione: ¨     medicinali impiegati per un'indicazione nuova, medicinali a base di radioisotopi che a giudizio dell'Agenzia sono di rilevante interesse terapeutico; ¨     nuovi medicinali derivati da sangue o dal plasma umano o da procedimenti ritenuti dall'Agenzia di importante progresso tecnologico; ¨     medicinali per uso umano contenenti nuove sostanze attive la cui utilizzazione in una specialità umana non era autorizzata in nessun Stato membro.

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13 DIR N. 93/39 -> DIR n. 2001/83 CE ->
La Legislazione vigente La Procedura di Mutuo Riconoscimento DIR N. 93/39 -> DIR n. 2001/83 CE -> DIR n. 2003/63/CE La domanda viene presentata in uno Stato Membro (RMS) La prima autorizzazione rilasciata viene estesa ad altri Stati Membri interessati (CMS) La procedura si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali

14 La Legislazione vigente La Procedura di Mutuo Riconoscimento
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di estensione, il Concerned Member State esprime il proprio parere

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16 La Procedura di Mutuo Riconoscimento
La Legislazione vigente La Procedura di Mutuo Riconoscimento Armonizzazione delle AIC nazionali Evita doppie valutazioni Intervento della comunità (procedura di arbitrato) in caso di disaccordo tra gli Stati Membri Rapido accesso sul mercato anche di prodotti meno innovativi, in particolar modo quelli non coperti da brevetto

17 La Procedura Nazionale
La Legislazione vigente La Procedura Nazionale Riguarda i medicinali che non sono particolarmente innovativi, e non devono essere commercializzati in più di uno Stato Membro. Nella maggior parte degli Stati, alla domanda deve essere allegata la stessa documentazione richiesta per le procedure MR/Centralizzata

18 La Legislazione vigente La Procedura Nazionale
Entro 210 giorni dalla data di presentazione del dossier, Il Ministero della Salute esprime il proprio parere

19 Il Dossier di Registrazione
La Legislazione vigente Il Dossier di Registrazione Per richiedere il rilascio dell’ AIC, il responsabile dell’ immissione in commercio all’ interno del territorio comunitario deve allegare alla domanda, che verrà esaminata dall’autorità, una serie di informazioni e documenti che costituiscono il dossier di registrazione

20 Scopo del dossier di registrazione
La Legislazione vigente Scopo del dossier di registrazione Deve dimostrare QUALITÀ SICUREZZA di un farmaco EFFICACIA per una precisa indicazione terapeutica per una determinata dose per un certo utilizzo (durata etc.) per un definito gruppo di pazienti

21 Il contenuto del dossier
La Legislazione vigente Il contenuto del dossier Art. n.8 DIR.2001/83/CEE Art. n.8 D.L.vo 44/97 Il richiedente deve fornire: nome o denominazione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente e del fabbricante se diverso dal primo denominazione del medicinale composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti del medicinale descrizione modo di fabbricazione indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed effetti collaterali

22 Il contenuto del dossier - cont
La Legislazione vigente Il contenuto del dossier - cont posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione, durata di stabilità se necessario, motivi delle misure cautelative e di sicurezza per la conservazione del medicinale, la somministrazione ai pazienti l’eliminazione dei residui, unitamente all’indicazione dei rischi potenziali che presenta per l’ambiente descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante sia su materie prime che sul prodotto finito

23 Il contenuto del dossier - cont
La Legislazione vigente Il contenuto del dossier - cont Risultati delle prove (*): chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche tossicologiche e farmacologiche cliniche SPC: riassunto delle caratteristiche del prodotto Campioni dell’ imballaggio esterno, del confezionamento primario e del foglietto illustrativo

24 Il contenuto del dossier - cont
La Legislazione vigente Il contenuto del dossier - cont (*) Il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche-tossicologiche e cliniche se: la specialità medicinale è simile ad un medicinale autorizzato nello Stato Membro e il titolare AIC permette di usare la propria documentazione i componenti sono di impiego ben noto e presentano una efficacia riconosciuta e un livello accettabile di sicurezza dimostrata mediante bibliografia scientifica dettagliata il farmaco è analogo ad un medicinale autorizzato, secondo disposizioni comunitarie in vigore, da almeno sei (dieci) anni nella comunità e in commercio nello Stato Membro cui si riferisce la domanda

25 Il contenuto del dossier - cont
La Legislazione vigente Il contenuto del dossier - cont Aut. alla Produzione del fabbricante Copia di eventuale AIC ottenuta in un altro Stato Membro Elenco stati dove è in corso esame di domanda di AIC Eventuale rifiuto di AIC in un Paese Membro e motivazioni

26 La Legislazione vigente Annex I Dir. 2003/63
DIR 2001/83/CEE art.8 comma 3 LA DOMANDA DI AIC DEVE ESSERE PRESENTATA CON LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI INDICATI IN CONFORMITÀ ALL’ ALLEGATO I (sostituito dall’All. I della Dir. 2003/63) STRUTTURAZIONE DEL DOSSIER DI REGISTRAZIONE

27 IL FORMATO DEL DOSSIER DI AIC

28 Il formato del dossier di AIC Il Nuovo Formato
Dal luglio 2003 è OBBLIGATORIO il nuovo formato CTD (COMMON TECHNICAL DOCUMENT) secondo quanto previsto dal processo di armonizzazione promosso dalla ICH

29 Il formato del dossier di AIC COMMON TECHNICAL DOCUMENT
Formato comune del dossier di registrazione nelle tre Regioni ICH (EU – USA – Japan) NB: l’armonizzazione prevista dal CTD si limita al formato e non riguarda i contenuti

30 OBIETTIVI DEL CTD Il formato del dossier di AIC
ridurre i tempi e le risorse necessari alla realizzazione di un dossier di AIC idoneo a supportare una domanda per un prodotto medicinale di uso umano facilitare la valutazione da parte delle autorità regolatorie e lo scambio di informazioni con le aziende costruire la base di partenza per la successiva innovazione rappresentata dalla presentazione elettronica

31 STRUTTURA del CTD


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