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PubblicatoGaspare Lupo Modificato 9 anni fa
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Procedimento di registrazione Domanda all’UIBM o all’UAMI Generalità del richiedente, rappresentazione del marchio, tipologie di prodotti e servizi Esame dell’ufficio degli impedimenti assoluti Possibili osservazioni di terzi (art. 175) Pubblicazione della domanda Termine per opposizione (art. 176 c.p.i.) Solo per far valere anteriori registrazioni Impugnazioni avanti la commissione dei ricorsi delle decisioni di rifiuto e sulle opposizioni (art. 182)
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Effetti della registrazione Possibile nullità della registrazione (art. 117 c.p.i.) Possibilità di fare valere anche le cause fatte valere nel procedimento di registrazione Diritti decorrenti dal deposito della domanda Durata decennale con possibilità perpetua di rinnovo
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Registrazione internazionale Arrangement e protocollo di Madrid Trasmissione del deposito nazionale all’ufficio internazionale Effetti in tutti i paesi aderenti Domanda trattata come se fosse una domanda nazionale Rifiuto sulla base dei motivi che giustificherebbero il rifiuto a livello nazionale Fascio di marchi Salvo dichiarazione di nullità nel paese d’origine entro il quinquennio
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Marchio comunitario Unico procedimento di registrazione davanti all’UAMI Principio di unitarietà Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Comunità.
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