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Marco CATALANO 1.  Espropriazione per pubblica utilità  Esecuzione presso terzi  Violazione della concorrenza Marco CATALANO 2.

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Presentazione sul tema: "Marco CATALANO 1.  Espropriazione per pubblica utilità  Esecuzione presso terzi  Violazione della concorrenza Marco CATALANO 2."— Transcript della presentazione:

1 Marco CATALANO 1

2  Espropriazione per pubblica utilità  Esecuzione presso terzi  Violazione della concorrenza Marco CATALANO 2

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4  scaduti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione di pubblica utilità ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge Marco CATALANO 4

5  il decreto che dispone l’occupazione d’urgenza delle aree da espropriare perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla sua emanazione” e la stessa “può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione in possesso Marco CATALANO 5

6  Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. Marco CATALANO 6

7  Illecito della p.a. Marco CATALANO 7

8  La somma da riconoscere all’espropriato (sempre che non opti per la restituzione della res) è data, generalmente da :  Indennità di occupazione (per i 5 anni dalla occupazione alla scadenza del termine per emettere il decreto di esproprio) Marco CATALANO 8

9  Valore venale del bene;  accessori Marco CATALANO 9

10  Il danno, posto che il bene è stato appreso dalla p.a., è dato dagli accessori (che non sarebbero stati spesi se il decreto fosse stato emesso nel quinquennio) Marco CATALANO 10

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12  1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.  2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.  …………………. Marco CATALANO 12

13  Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità. Marco CATALANO 13

14  E’ quindi errato provvedere solo alla liquidazione del pagamento, ovvero determinazioni della somma in concreto da pagare, con la indicazione del creditore e della somma da versare.  Come noto, alla liquidazione dell’impegno per l’ente locale segue la fase della ordinazione e del pagamento, cioè della materiale predisposizione del mandato di pagamento, l’atto che indica la ragione giustificativa della spesa e l’esatto nominativo del creditore, e il versamento effettivo della somma da riscuotere Marco CATALANO 14

15  1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione; Marco CATALANO 15

16  2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Marco CATALANO 16

17  Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto. Marco CATALANO 17

18 Marco CATALANO 18

19  Altro valore-tipo per la p.a. è la nozione di concorrenza, che, a seguito delle numerose direttive europee, è divenuta un bene in sè Marco CATALANO 19

20  Si tratta di violazione dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), eretti a fondamento della legge sul procedimento amministrativo (art. 1, l. 8 agosto 1990, n. 241, testo novellato), di cui l’osservanza delle regole della concorrenza costituisce un elemento di primaria importanza. Marco CATALANO 20

21  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie Marco CATALANO 21

22  in questa sede viene, però, soprattutto in rilievo l'aspetto della tutela della concorrenza che si concretizza, in primo luogo, nell'esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (articoli 3, paragrafo 1, lettere c e g; 4, paragrafo. 1; da 23 a 31; da 39 a 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea, del 25 marzo 1957). Marco CATALANO 22

23  I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Marco CATALANO 23

24  Il cd. > si traduce in un vero e proprio obbligo di servizio, il cui vulnus dà luogo al c.d. danno alla concorrenza. Marco CATALANO 24

25  Al riguardo, il Collegio considera che, nella graduazione delle poste di danno derivanti dalla lesione del principio di imparzialità nella distribuzione delle risorse pubbliche, in materia contrattuale, il c.d. danno alla concorrenza costituisca una soglia minima, intrinseca nel contenuto delle violazioni contestate (sicché potrebbe sostenersi che il danno sia in re ipsa) e, pertanto, determinato dalla giurisprudenza amministrativa in una percentuale del valore dell’appalto - 10 % o 5 % a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi Corte conti Sezione Lombardia, sentenza nr. 598/2009 Marco CATALANO 25

26  Trattasi del criterio liquidatorio dell’utile di impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell’impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all’arricchimento senza causa, sicché l’utile di impresa rappresenta la misurazione di tale > (in termini, C. conti, sez. Lombardia, 29 dicembre 2008, n. 980; id., 30 giugno 2009, n. 428). Marco CATALANO 26


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