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Le soluzioni sul piano normativo, in particolare la “delega fiscale” Valeria Mastroiacovo Professore Associato Università degli studi di Foggia Commissione.

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Presentazione sul tema: "Le soluzioni sul piano normativo, in particolare la “delega fiscale” Valeria Mastroiacovo Professore Associato Università degli studi di Foggia Commissione."— Transcript della presentazione:

1 Le soluzioni sul piano normativo, in particolare la “delega fiscale” Valeria Mastroiacovo Professore Associato Università degli studi di Foggia Commissione Studi Tributari, CNN FORMAZIONE TELEMATICA Abuso del diritto: casi ricorrenti e orientamenti di giurisprudenza civile e tributaria 5 dicembre 2012

2 Disegno di legge delega n.3519-A per la revisione del sistema fiscale. Art.1 “Il Governo è delegato ad adottare entro sette mesi dall’entrata della presente legge uno o più decreti recanti la revisione del sistema fiscale”.

3 Nell’adottare i decreti legislativi il Governo dovrà : -attenersi ai principi e criteri direttivi indicati nella legge delega; -rispettare i principi dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n.212/2000), con particolare riferimento all’art.3 in materia di efficacia temporale delle norme tributarie; -essere coerente con le disposizioni in materia di federalismo fiscale (L. n.42/2009); -essere coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea.

4 E’ previsto che l’attuazione della legge delega avverrà attraverso l’introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l’integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

5 L’art.3 del disegno di legge delega dispone la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di UNIFICARLE al principio generale del divieto dell’abuso del diritto. L’ delle disposizioni (testo) e del principio generale dovrà avvenire in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

6 a) DEFINIRE LA CONDOTTA ABUSIVA come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio di imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Viene dunque seguito il percorso già tracciato dalla giurisprudenza (cfr. rassegna di Cass.) circa la rilevanza determinante dello sviamento dal fine della norma.

7 b) GARANTIRE LA LIBERTA’ DI SCELTA DEL CONTRIBUENTE tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale. A tal fine vengono introdotte due “operazioni di verifica della fattispecie”: 1.considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva; 2.escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali.

8 La sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali giustifica l’operazione ed esclude la configurabilità di una condotta pur astrattamente abusiva. A tal fine è precisato che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente.

9 c) Prevedere l’INOPPONIBILITA’ DEGLI STRUMENTI GIURIDICI (usati dal contribuente in maniera distorta e sviata rispetto al fine delle norme per ottenere un risparmio di imposta) all’amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta. L’amministrazione provvederà dunque: -a individuare gli strumenti giuridici utilizzati in maniera distorta; -valutare sia il rapporto tra scopo del vantaggio fiscale e causa dell’operazione, siala sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali; -(solo all’esito di tali operazioni) considerarli a sé inopponibili e disconoscere il relativo risparmio fiscale.

10 d) Disciplinare il REGIME DELLA PROVA ponendo: - a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità ad una normale logica di mercato; - a carico del contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti.

11 e) Prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di NULLITA’ dell’accertamento stesso. Questa previsione vuole porre nettamente fine a quell’indirizzo giurisprudenziale che, muovendo dall’immanenza nell’ordinamento del principio del divieto di abuso del diritto, aveva ritenuto rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, ancorchè la violazione non fosse stata dedotta dall’amministrazione finanziaria nell’atto di imposizione.

12 f) Prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un EFFICACE CONTRADDITTORIO con l’amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. Già in fase di contraddittorio il contribuente potrà dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti (non marginali, né necessariamente produttive di redditività immediata) che giustifichino il ricorso a strumenti giuridici astrattamente riconducibili ad una condotta abusiva.

13 Nell’ambito del medesimo art.3 è altresì prevista la delega al Governo di un decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo, tra l’altro: 1. la punibilità con la pena detentiva (compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni) dando rilievo alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa;

14 2. l’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; 3. la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.


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