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L’impresa agricola E’ IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: COLTIVAZIONE DEL FONDO, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E.

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Presentazione sul tema: "L’impresa agricola E’ IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: COLTIVAZIONE DEL FONDO, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E."— Transcript della presentazione:

1 L’impresa agricola E’ IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: COLTIVAZIONE DEL FONDO, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E ATTIVITA’ CONNESSE. PER COLTIVAZIONE DEL FONDO, PER SELVICOLTURA E PER ALLEVAMENTO DI ANIMALI SI INTENDONO LE ATTIVITA’ DIRETTE ALLA CURA E ALLO SVILUPPO DI UN CICLO BIOLOGICO O DI UNA FASE NECESSARIA DEL CICLO STESSO, DI CARATTERE VEGETALE O ANIMALE, CHE UTILIZZANO O POSSONO UTILIZZARE IL FONDO, IL BOSCO O LE ACQUE DOLCI, SALMASTRE O MARINE (art. 2135, 1° e 2° comma, cod. civ.; cfr. sentenza07_impresaagricola). Non è rilevante che l’attività sia svolta su di un terreno, essendo decisiva solo la circostanza che l’attività sia funzionale allo sviluppo del ciclo biologico di animali o di vegetali.

2 Rientrano nella nozione di attività agricola:
la tradizionale coltivazione del fondo agricolo; le coltivazioni in serra; i vivai; le coltivazioni fuori terra (in vasca); gli allevamenti fuori dal fondo (cd. in batteria); l’itticoltura. Rientrano nella nozione di attività agricola: Rispetto alle specie vegetali e agli animali, la coltivazione di qualunque specie vegetale e l’allevamento di qualunque specie animale dà luogo ad attività agricola, indipendentemente da qualsiasi collegamento con il concetto tradizionale di agricoltura (perciò, ad es., anche l’allevamento di cavalli da corsa).

3 ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA AGRICOLA
(art. 2135, ultimo comma, cod. civ) Esse sono equiparate alle attività agricole in ragione della sussistenza di una connessione: SOGGETTIVA l’attività connessa è esercitata dal medesimo soggetto che esercita un’attività agricola essenziale. OGGETTIVA L’attività ha ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale L’attività si svolge attraverso la prestazione di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.

4 L’impresa agricola è assoggettata alle norme dettate sull’impresa in generale (es. azienda, concorrenza) ma non a quelle dettate per l’impresa commerciale (es. fallimento, tenuta scritture contabili, rappresentanza commerciale)

5 La piccola impresa è caratterizzata da due elementi:
La piccola impresa. L’impresa artigiana. L’impresa familiare. SONO PICCOLI IMPRENDITORI, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, GLI ARTIGIANI, I PICCOLI COMMERCIANTI E COLORO CHE ESERCITANO UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA (art cod. civ.; (cfr. Sentenza06_piccoloimprenditore) La piccola impresa è caratterizzata da due elementi: la prevalenza del lavoro dell’imprenditore ed, eventualmente, dei suoi familiari sia rispetto al lavoro altrui e sia rispetto al capitale, tanto proprio quanto altrui, investito nell’impresa. la prestazione diretta del proprio lavoro nel ciclo produttivo da parte dell’imprenditore

6 IL PICCOLO IMPRENDITORE E LA LEGGE FALLIMENTARE
L’ART. 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (R.D. 267/1942) NON DEFINISCE PIU’ IL PICCOLO IMPRENDITORE MA INDIVIDUA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA, AL DI SOTTO DEI QUALI L’IMPRENDITORE COMMERCIALE NON FALLISCE. NON E’, QUINDI, SOGGETTO A FALLIMENTO L’IMPRENDITORE CHE DIMOSTRI IL POSSESSO CONGIUNTO DEI SEGUENTI REQUISITI: AVER AVUTO, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI LA DATA DI DEPOSITO DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO O DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ SE DI DURATA INFERIORE, UN ATTIVO PATRIMONIALE DI AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO TRECENTOMILA; AVER REALIZZATO, IN QUALUNQUE MODO RISULTI, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI LA DATA DI DEPOSITO DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO O DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ SE DI DURATA INFERIORE, RICAVI LORDI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO DUECENTOMILA; AVERE UN AMMONTARE DI DEBITI ANCHE NON SCADUTI NON SUPERIORE AD EURO CINQUECENTOMILA. BASTA AVER SUPERATO ANCHE UNO SOLO DEI SUINDICATI LIMITI PER ESSERE ESPOSTO A FALLIMENTO.

7 L’impresa artigiana è anche oggetto di una legge speciale, la Legge n
L’impresa artigiana è anche oggetto di una legge speciale, la Legge n. 443 dell’8 agosto 1985. Tale legge, al fine di individuare i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze da essa previste, qualifica come artigiana l’impresa: che ha ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi (art.3); il cui titolare svolga, personalmente e professionalmente, in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art.2). La legge speciale non richiede che il lavoro del titolare e dei suoi familiari sia prevalente sugli altri fattori della produzione. Tale circostanza porta ad escludere che colui che possa essere qualificato artigiano ai sensi della legge speciale vada automaticamente considerato piccolo imprenditore ai sensi dell’art cod. civ. .

8 L’ impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis cod. civ.
L’impresa familiare. L’azienda coniugale. L’ impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis cod. civ. E’ impresa familiare quella nella quale collaborano: il coniuge; i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti); gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) . E’, altresì, impresa familiare quella il cui titolare si avvalga del lavoro dei familiari a fianco indicati non già nell’impresa, ma nella famiglia. Non è richiesta la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei familiari sopra individuati rispetto ai fattori della produzione impiegati. Il fenomeno perciò, può riguardare anche l’impresa non piccola.

9 Ai partecipanti all’impresa familiare sono riconosciuti:
DIRITTI PATRIMONIALI: il diritto al mantenimento, eventualmente non dovuto ad altro titolo, come nel caso del figlio maggiorenne o del cognato; il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione al lavoro svolto nell’impresa o nella famiglia; il diritto sui beni acquistati con gli utili dell’impresa e sugli incrementi di valore dell’azienda; il diritto di prelazione sulla azienda, nel caso di trasferimento a terzi o di divisione ereditaria. DIRITTI AMMINISTRATIVI: alcune decisioni più importanti, quali quelle sulla destinazione degli utili o sulla gestione straordinaria dell’impresa, sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa.

10 Se vi è con il consenso unanime degli altri familiari partecipanti.
La partecipazione all’impresa familiare è trasferibile Se il trasferimento avviene a favore di un familiare avente il rapporto di parentela richiesto Se vi è con il consenso unanime degli altri familiari partecipanti. La cessazione del rapporto di lavoro o il trasferimento dell’azienda danno diritto ad una liquidazione in denaro (art. 230 bis, IV comma). L’impresa familiare è una impresa individuale L’imprenditore agisce in nome proprio e non quale rappresentante della collettività familiare, ed egli solo è obbligato verso i terzi.

11 Essa è oggetto di comunione legale da parte di tutti e due i coniugi.
Diverso dalla impresa familiare è il concetto di azienda coniugale (art. 177 cod. civ., lett. d): Si riferisce all’ipotesi dell’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio. Essa è oggetto di comunione legale da parte di tutti e due i coniugi.

12 ATTRAVERSO LE FORME DEL DIRITTO PRIVATO.
L’impresa pubblica Lo Stato e gli altri enti pubblici (territoriali) svolgono attività di impresa: ATTRAVERSO LE FORME DEL DIRITTO PRIVATO. Mediante la partecipazione (totalitaria, di maggioranza o di minoranza) ad una società per azioni. DIRETTAMENTE servendosi di strutture organizzative interne all’ente, dotate di una più o meno ampia autonomia decisionale e contabile (cd. imprese-organo) dando vita ad un DISTINTO ENTE PUBBLICO, il cui scopo esclusivo o principale è lo svolgimento di una attività di impresa (cd. enti pubblici economici)

13 Fenomeno della PRIVATIZZAZIONE
SOSTANZIALE alienazione ai privati, da parte dello Stato e degli enti pubblici, delle partecipazioni di controllo nelle società con il conseguente passaggio della gestione dell’impresa ai privato. FORMALE trasformazione, per via legislativa, degli enti pubblici economici e delle imprese-organo in società per azioni a partecipazione statale. Sebbene in mano pubblica l’impresa è assoggettata alle norme di diritto privato In considerazione degli interessi pubblici coinvolti tale alienazione è assoggettata ad apposite procedure disciplinate da leggi speciali


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