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PubblicatoOttaviano Nanni Modificato 9 anni fa
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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto dei Contratti Bancari ed Assicurativi Parte prima – Assicurazione e vigilanza Cessazione dell’attività di impresa. 1
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Cessazione dell’attività di impresa ed estinzione della società. Per cessazione dell’attività di impresa si intende la cessazione dell’attività assicurativa. Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della società sono regolate dal codice civile (artt. 2484 ss. c.c.)e dalla legislazione speciale. Fra le cause di scioglimento assumono particolare rilievo i provvedimenti dell’Isvap (revoca, decadenza dell’autorizzazione, apertura della liquidazione coatta amministrativa).
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Liquidazione ordinaria. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della società; l’ISVAP accerta la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria ed approva la nomina dei liquidatori. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura. L’impresa rimane soggetta alla vigilanza dell’ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
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Liquidazione coatta amministrativa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre, con decreto, la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità (cfr. art. 245 Cda).
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Segue L’apertura della procedura è obbligatoria in caso di esercizio dell’attività assicurativa senza l’autorizzazione ovvero nel caso di dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza (cfr. artt. 265 e 248 Cda). I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’ISVAP in G.U. e, per estratto, nella G.U.U.E e sono altresì riprodotti nel Bollettino
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… segue: organi della procedura. Organi della procedura. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti (cfr. art. 246 Cda). La rappresentanza legale dell’impresa spetta ai commissari liquidatori. Il comitato di sorveglianza coadiuva i commissari liquidatori, fornisce pareri nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari dell’Isvap, vigila sulla regolarità della liquidazione e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale (cfr. art. 250 Cda).
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… segue: fasi della procedura. Fasi della procedura. Di seguito, le principali fasi della procedura. Formazione dello stato passivo. Formazione dell’attivo. Ripartizione dell’attivo. Approvazione del bilancio finale di liquidazione. Cancellazione della società dal registro delle imprese.
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… segue: effetti sui contratti di assicurazione in corso. I contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
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… segue: effetti sui contratti di assicurazione in corso. I contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
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… segue: effetti sui crediti di assicurazione. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono (cfr. art. 258 Cda). L’art. 258, co. 3, Cda determina un ordine di priorità nel soddisfacimento sugli attivi suddetti.
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Attività delle imprese all’estero. Le imprese italiane, in quanto imprese di uno Stato membro dell’U.E., possono operare nel territorio dell’Unione Europea sia in regime di libertà di stabilimento sia in regime di libertà di prestazione di servizi. L’esercizio di attività all’estero impone un controllo preventivo sulla capacità dell’impresa e sulla idoneità economica e finanziaria.
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Imprese di assicurazione. Stabilimento in Stati U.E. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP, presentando un programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria. L’ISVAP, ove non rilevi l’esistenza di impedimenti, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
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… segue: esercizio attività in Stato terzo. Libera prestazione di servizi in altri Stati U.E. A tal fine, è richiesta la preventiva comunicazione all’Isvap, insieme ad un apposito programma di attività; l’Isvap trasmette le informazioni alle autorità di vigilanza dello Stato membro. Esercizio attività in Stato terzo. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’Isvap. L’Isvap vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
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Accordi tra imprese di assicurazione Alle imprese di assicurazione si applica la disciplina della concorrenza stabilita dal Trattato di Roma (ora artt. 101-106 Trattato FUE), nonché la legge 10 ottobre 1990 n. 287 sulla concorrenza e sul mercato (c.d. legge antitrust). Sono vietate le intese tra imprese di assicurazione che abbiano l’effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, rispettivamente all’interno del mercato comune (art. 101 Trattato FUE) o all’interno del mercato italiano (art. 2 legge antitrust), ferma restando la possibilità di prevedere specifiche esenzioni, finalizzate a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico.
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