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Sintesi normativa sul precariato

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Presentazione sul tema: "Sintesi normativa sul precariato"— Transcript della presentazione:

1 Sintesi normativa sul precariato
Dagli anni 70 ad oggi A cura di Antonietta Toraldo

2 IL PRECARIATO NEGLI ANNI 70
Tra il precariato degli anni settanta e quello di oggi vi sono differenze rilevanti. Il precariato all’inizio degli anni settanta era più numeroso: era quasi la metà del personale allora in servizio, cioè circa mezzo milione di unità. Era ugualmente diffuso a livello nazionale, nelle diverse classi di concorso e nei diversi gradi di scuola. La causa di una così ampia diffusione del precariato fu la crescita della scolarizzazione tra il 1960 ed il 1975 che mandò in "tilt" non solo la macchina amministrativa della scuola italiana,ma anche il tradizionale sistema di reclutamento basato sul concorso, fino ad allora nazionale. In quel periodo nacque un movimento di docenti le cui rivendicazioni furono ricomprese, in qualche modo, nei decreti delegati del 1974, esse riguardavano: l’abolizione dei concorsi ordinari e l’immissione in ruolo del personale precario attraverso una formazione universitaria; il riconoscimento dei diritti e dei doveri dell’insegnante; una maggiore partecipazione democratica nella scuola; la sperimentazione didattica.

3 La legge 1074/1971 Il movimento si sviluppò attraverso i blocchi degli scrutini del 1969 e del 1970, proclamati da tutti i sindacati. Un primo successo fu ottenuto con la legge 1074/1971 che introduceva gli incarichi a tempo indeterminato e istituiva corsi abilitanti speciali. I docenti incaricati diventavano praticamente non licenziabili, fino all’ ottenimento dell’abilitazione, a seguito della quale sarebbe avvenuta l’assunzione in ruolo. I corsi abilitanti speciali erano riservati al personale incaricato a tempo indeterminato della scuola secondaria e consentivano di ottenere l’abilitazione senza passare attraverso il concorso anticipando i corsi universitari. Le organizzazioni sindacali nell'autunno del 1972 indissero quattro giorni di sciopero.

4 La legge 477/1973 Il 30 luglio 1973 il Governo emanò la legge delega 477, il cui articolo 17 prevedeva l'immissione in ruolo attraverso l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento. Furono indetti altri corsi abilitanti in attesa della scomparsa dei concorsi a cattedra, sulla quale allora erano tutti d'accordo. Con quella legge furono immessi in ruolo insegnanti e il tasso di precariato passò dal 52% al 28%.

5 La legge 463/78 Nonostante la 477 nel quinquennio successivo molti insegnanti attendevano ancora l’immissione in ruolo. Nel 1976, grazie allo svolgimento di altri corsi abilitanti si creò un nuovo movimento rivendicativo che portò all'emanazione della Legge 463 del 9 agosto Molte altre persone passarono di ruolo , ma allo stesso tempo fu istituito un nuovo concorso ordinario.

6 GLI ANNI OTTANTA: LEGGE 270/82
Negli anni Ottanta, l’incremento demografico si esaurì, ma i posti aumentarono ugualmente grazie ad attività quali: corsi pomeridiani di studio sussidiario, attività complementari, attività integrative, le "150 ore". Il 5 febbraio del 1982 venticinquemila precari sfilarono davanti al Ministero. Due mesi e mezzo dopo, il 20 maggio 1982, fu approvata la legge 270 che istituiva altri corsi abilitanti e rinnovava le graduatorie ad esaurimento per le immissioni in ruolo.

7 La legge 326/1984 La Legge 326 del 16 luglio 1984 rispose alle rivendicazioni di quei docenti che erano stati esclusi dalla legge 270 del 1982, ma che avevano maturato i requisiti di servizio nei due anni successivi ed aspiravano all' abilitazione tramite una sessione riservata.

8 Legge 246/1988 La Legge 246 del 4 luglio 1988 fornì la possibilità di immissione in ruolo in due province (una delle quali doveva coincidere con quella di servizio) a chi avesse un biennio di servizio tra il 1975 e il 1981.

9 Legge 417/1989 Doppio Canale Il cosiddetto "doppio canale", istituito dalla legge 417 del 27 dicembre 1989,ammetteva implicitamente l'impossibilità di regolare gli accessi ai ruoli con il solo strumento del concorso, dando vita ad una via riservata (il 50% dei posti) a coloro che avevano maturato una certa esperienza come supplenti. Ai beneficiari della 246 si aggiunsero tutti coloro che nel triennio, via via preso in considerazione, avessero prestato almeno 360 giorni di servizio. Questi docenti accedevano a un concorso per soli titoli e avevano priorità assoluta per incarichi e supplenze. Con la 417 si raggiunse il più basso livello di incarichi annuali mai registrato nel paese e, per un biennio, il fenomeno del precariato scolastico diminuì notevolmente.

10 GLI ANNI 90 Tutte le disposizioni legislative allora vigenti in materia di accesso ai ruoli vengono riportate nel D.L.vo 16/04/1994 n. 197 (il testo unico in materia di istruzione). Per essere immessi in ruolo dopo la laurea bisogna conseguire l'abilitazione all'insegnamento, superando gli esami di un concorso. I concorsi cosiddetti "ordinari" sono aperti a tutti coloro che possiedono la laurea e devono essere banditi ogni tre anni Esistono due distinte graduatorie da cui si attinge il personale da immettere in ruolo : Tutti coloro che superano gli esami del concorso "ordinario" vengono inseriti in una graduatoria secondo la votazione conseguita; questa graduatoria dovrebbe durare tre anni, fino cioè all'indizione di un nuovo concorso. Tutti coloro che sono abilitati (anche con concorsi precedenti) e che abbiano prestato almeno due anni di servizio nella scuola statale nel triennio appena trascorso vengono inseriti in una graduatoria detta "doppio canale". In tale graduatoria il punteggio dipende sia dal voto di abilitazione, sia dal numero di anni di servizio prestato nella scuola statale. La graduatoria detta "doppio canale" è permanente, ogni tre anni viene consentita l'inclusione dei "nuovi abilitati" e l'aggiornamento dei punteggi di chi vi si trova già inserito.  Nel 1990 viene bandito un concorso ordinario le cui prove di esame si concluderanno nel 92. Il concorso successivo, previsto per il 93, non verrà espletato che 10 anni dopo.

11 Legge 341/1990 Istituisce le scuole di specializzazione universitaria per l'insegnamento (SISS). La legge prevede l'istituzione di corsi di specializzazione universitari di durata biennale. A partire dall'anno in cui termineranno i primi corsi solo coloro che avranno conseguito la specializzazione SISS (e coloro che si sono precedentemente abilitati) potranno partecipare ad un concorso ordinario. Il primo corso SISS inizierà solo nel 1999/2000.

12 1993 Il concorso ordinario non viene bandito. Le graduatorie del concorso precedente vengono prorogate per un anno. Si riaprono le graduatorie del "doppio canale" consentendo l'inserimento degli abilitati nel concorso del 90 in possesso del servizio prescritto.

13 1993 – 1999 Si rimanda di anno in anno l'indizione del concorso ordinario e si proroga la graduatoria del precedente concorso. Il numero degli insegnanti precari aumenta sempre sensibilmente ( ). A causa della mancata indizione di concorsi cresce il numero dei precari privi di abilitazione. In alcune classi di concorso le graduatorie per l'accesso al ruolo vengono esaurite.

14 legge 28 dicembre 1995, n. 549 Per porre rimedio alla situazione creatasi a causa della mancata indizione delle procedure di abilitazione, vengono istituiti dei corsi per coloro i quali abbiano prestato servizio di insegnamento per almeno due anni al termine dei quali si consegue l'abilitazione (corsi abilitanti). Tali corsi non inizieranno mai e gli articoli della legge 549 relativi ad essi verranno abrogati nel 1999.

15   DM 460/98 Chiarisce alcuni aspetti, relativamente ai requisiti di accesso ai concorsi ordinari, della disciplina transitoria nel passaggio dalla preesistente normativa (requisito di accesso : Laurea) alla futura (requisiti : laurea + abilitazione). Stabilisce che, nella fase transitoria, possano partecipare alle prove del concorso ordinario sia i laureati prima del 2002 che gli specializzati SSIS. A questi ultimi, qualora superino le prove del concorso , verrà assegnato, sia nella corrispondente graduatoria di merito che nel "doppio canale" un punteggio aggiuntivo per la specializzazione posseduta. Il DM specifica che tale punteggio dovrà essere superiore a quello spettante per le altre specializzazioni universitarie. Nelle graduatorie di merito il punteggio complessivo da attribuire ai vari titoli è di 20 punti e per quanto riguarda le specializzazioni universitarie di durata biennale punti 1 per ogni specializzazione, fino ad un max di punti 3. Tale punteggio, tre anni dopo , verrà attribuito solo nelle graduatorie permanenti e quantificato in 30 punti.

16 aprile 1999 Dopo 9 anni viene finalmente bandito il concorso ordinario. Le prove di esame iniziano verso la fine del 99 e terminano nel 2001.

17 legge 124/99 Stabilisce la riforma del sistema di reclutamento nella scuola, che nella fase transitoria di applicazione tiene conto della situazione pregressa. In sintesi: Istituisce una sessione di esami di abilitazione preceduta da un corso di ore (con frequenza obbligatoria) riservata a coloro che abbiamo almeno due anni di servizio di effettivo insegnamento. Trasforma la graduatoria del doppio canale in una graduatoria permanente contenente tutti gli abilitati suddivisi in fasce: Prima fascia: coloro che erano già inclusi nel "vecchio" doppio canale; Seconda fascia : coloro che al momento dell'approvazione della legge 124 avevano i requisiti per l'inclusione nel doppio canale (essere abilitati e aver insegnato almeno due anni nella scuola statale) si troveranno in questa fascia quindi i precari abilitati con il concorso del 90 o precedente che dal 93 attendono di potersi inserire nel doppio canale. Terza fascia: coloro che hanno gli stessi requisiti al momento della presentazione della domanda di inclusione (22 giugno 2000). Sono i precari che hanno insegnato nella scuola statale che si saranno abilitati con il concorso riservato . Quarta fascia : coloro che il 22 giugno del 2000 sono abilitati ma non hanno prestato almeno due anni di insegnamento nello stato negli ultimi tre anni . Sono ad esempio gli insegnanti che lavorano nelle scuole private. Quinta fascia: vi si inseriranno coloro che supereranno il concorso ordinario appena indetto. La posizione in graduatoria all'interno di ogni singola fascia dipende dal voto di abilitazione e dal numero di anni di insegnamento (il servizio prestato nelle scuole private vale la metà).

18 Dicembre 1999 Iniziano i corsi di specializzazione universitaria SSIS. Tali corsi forniscono l'abilitazione, necessaria a coloro che si laureeranno dal 2002 in poi per accedere ai concorsi ordinari. Agli specializzati tramite le SSIS qualora superino gli esami di un concorso ordinario e vi vengano inseriti verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie dei concorsi ordinari banditi dopo il 2002 e nelle graduatorie per soli titoli .

19 legge 306/2000 Stabilisce che chi consegue la specializzazione SISS si possa inserire nella graduatoria permanente, senza dover superare un concorso, nella stessa fascia degli idonei del corrispondente concorso ordinario. Un apposito Decreto Interministeriale stabilirà le modalità di svolgimento e di calcolo del punteggio di abilitazione relativi all' esame finale del biennio di specializzazione.

20 D.I. 04/06/2001 Alla specializzazione conseguita mediante la SISS viene riconosciuto in graduatoria un punteggio aggiuntivo di 30 punti (corrispondente a due anni e mezzo di servizio di insegnamento). Ricordiamo che in questo momento la legge prevede due canali per il reclutamento: - conseguimento della specializzazione SISS ed inserimento in graduatoria permanente da cui verranno immessi in ruolo gli aspiranti sulla metà dei posti; - superamento degli esami del concorso ordinario ed inserimento sia nella corrispondente graduatoria (accesso a metà dei posti), che nella graduatoria permanente. Questo è solo il primo cambiamento delle regole "in corsa" . Quello che avverrà, come vedremo, nei mesi successivi, completerà il totale stravolgimento di quanto la legge prevede per la fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento.

21 Legge 333/2001 Cambiano le regole per la suddivisione in fasce (che ora si chiamano "scaglioni") delle Graduatorie permanenti e per il calcolo dei punteggi: Vengono mantenute la prima e la seconda fascia mentre la terza e tutte le successive vengono accorpate in un unico scaglione. Il punteggio per il servizio prestato nelle scuole private "paritarie" vale quanto quello prestato nelle scuole statali.

22 DM 11/2002 Si riaprono le graduatorie permanenti:
Inserimento (in terza fascia) di coloro che hanno superato il concorso ordinario e degli abilitati SISS del 2001 e del 2002 (questi ultimi non hanno ancora terminato il biennio di specializzazione e superato l'esame finale ma gli si consente l'inserimento in graduatoria in previsione del conseguimento dell'abilitazione durante l'anno!) Aggiornamento dei punteggi: agli abilitati SISS viene riconosciuto, oltre al punteggio di abilitazione, un ulteriore "bonus" di 30 punti CUMULABILE (contro il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) con il punteggio di servizio prestato durante il biennio di specializzazione. Tale "bonus" viene riconosciuto in tutte le graduatorie per cui risultano abilitati tramite la SSIS, ovvero "a cascata" per tutte le classi di concorso equivalenti o ricadenti nello stesso ambito di abilitazione; ciò nonostante il fatto che i corsi, l' esame finale , il tirocinio, risultino espletati per un' unica volta. In media si tratta di 3-4 classi di concorso per ciascun abilitato. Oltre a tali punteggi vengono assegnati agli specializzati SSIS (e solo a loro) , sotto la voce altri titoli, 3 punti per ogni abilitazione conseguita , sempre mediante lo stesso biennio di specializzazione .

23 Maggio 2002 sentenze Tar Lazio
il TAR del Lazio, in parziale accoglimento di decine di ricorsi presentati da precari abilitatisi con i concorsi riservati e ordinario, sentenzia che: - il punteggio aggiuntivo spettante agli abilitati SISS non è cumulabile con quello per il servizio eventualmente prestato nel biennio di specializzazione; - la specializzazione SISS utilizzata quale titolo di accesso alle graduatorie non può essere conteggiata un' altra volta sotto la voce "altri titoli" per ottenere 3 punti per ogni abilitazione conseguita. Contro tali sentenze vengono presentati appelli al Consiglio di Stato sia da parte dei ricorrenti (per ottenere che venga dichiarato illegittimo il bonus di 30 punti) che da parte dei "sissini" (per ottenere il cumulo col punteggio di servizio). In seguito il CdS unificherà la discussione di tutti gli appelli e fisserà l'udienza al 19 Novembre.

24 CM 69/giugno 2002 Il ministero interpreta le sentenze del TAR nel senso che agli specializzati SISS non vada riconosciuto il punteggio spettante per il servizio prestato esclusivamente durante la frequenza alle lezioni dei corsi SISS ed ordina ai CSA di rideterminare le graduatorie in tal senso. Nei fatti i punteggi dei sissini cambiano così molto poco perché un "semestre" di specializzazione universitaria equivale in genere a 2 mesi e mezzo di lezione (per il modo in cui si calcolano i punteggi di servizio 7 o 12 mesi in un anno scolastico valgono sempre 12 punti) . Inoltre non vengono decurtati i 3 punti attribuiti per ogni abilitazione ottenuta specializzandosi in un intero ambito disciplinare (in genere 3 -4 abilitazioni corrispondenti a ulteriori 9-12 punti ) .

25 Agosto 2002 sentenza TAR Lazio
Un gruppo di precari della Puglia presenta un ricorso contro la CM 69 . Il TAR Lazio accoglie tale ricorso ribadendo che la propria sentenza di maggio deve intendersi nel senso che non é cumulabile con il bonus di 30 punti il punteggio per il servizio prestato nell'intero biennio di ISCRIZIONE alla specializzazione ssis. Il MIUR presenta appello al Consiglio di Stato che accoglie la richiesta di sospensiva e rinvia la discussione nel merito al 19 novembre.

26 Consiglio di Stato DICEMBRE 2002
Il CdS respinge tutti gli appelli presentati, sancendo in sintesi sia l'attribuzione dei 30 punti agli specializzati SSIS che la non cumulabilità' di tale punteggio aggiuntivo con quello eventualmente spettante per il servizio prestato nel biennio di riferimento del corrispondente corso ssis.

27 La legge 143/2004 La legge 143 del giugno 2004 ripropone sanatorie che non solo vanificano la laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, ma addirittura pongono ipoteche sull'attuazione dell'art. 5 della legge 53/03 che dovrebbe definire le nuove norme di formazione e reclutamento dei docenti. Essa rende la tabella di valutazione dei titoli delle G.P. blindata e non attaccabile amministrativamente ma di fatto oggetto di trattativa politica, con conseguenze nefaste come l’introduzione del famoso punteggio doppio per le isole e per i comuni di montagna oltre i 600 metri appartenenti all’elenco dell’ UNCEM. Si introducono poi i titoli “culturali” come perfezionamenti , Master ed altri.

28 D.M. 21/05 e 85/05 Una conseguenza della 143/04 fu poi l’attivazione di una nuova tornata di corsi abilitanti .

29 D.D.G. del 16/03/07 Nel 2007 si introdusse il tetto dei 10 punti sui perfezionamenti ed i master annuali di 1° livello e le graduatorie furono trasformate in Graduatorie ad Esaurimento obbligando i docenti ad una scelta della provincia definitiva . Inoltre fu abolito definitivamente il punteggio doppio tranne che per le primarie di montagna. Nell’estate furono effettuate immissioni in ruolo come prima tranche del piano previsto dalla finanziaria La tabella di valutazione venne definitivamente delegificata.


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