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PubblicatoFausta Quaranta Modificato 8 anni fa
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Firenze, 3 dicembre 2012 Relatore: Prof. Avv. Guido Martinelli prima parte
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TERZO SETTORE il riferimento è alla struttura sociale nella quale vengono individuati il primo settore, quello pubblico, il secondo settore, privato, commerciale e mercantile e il terzo settore, collocato in una posizione intermedia ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO il riferimento è alla finalità per la quale si agisce, finalità dalla quale viene esclusa la produzione di utili da distribuire ENTI MORALI il riferimento è civilistico (c.c., Libro I): distingue le persone giuridiche in pubbliche, private e società. Tra le persone giuridiche private identifica le associazioni, le fondazioni e i comitati ENTI NON COMMERCIALI il riferimento è alle disposizioni fiscali ENTI NON PROFIT
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IL TERZO SETTORE Il Terzo Settore, o Terzo Sistema, nell'accezione preferita nell'ambito dell'Unione Europea, definisce una realtà emergente tra i due pilastri costituiti dallo Stato e dal Mercato, rappresentato da un insieme composito e variegato, anche sotto il profilo della natura giuridica, di enti e organismi che non hanno fine di lucro, quali associazioni, mutue, organizzazioni di volontariato, enti morali, fondazioni, cooperative sociali, cooperative e imprese non profit tout court.
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La maggior parte di queste organizzazioni ha la vocazione di fornire beni e servizi e svolge, quindi, attività di natura economica: esse tendono tuttavia a differenziarsi dalle imprese classiche per l'assenza di scopi di lucro, mentre il loro carattere privato le differenzia dal settore statale. Il termine "Terzo sistema" tende quindi a definire l'insieme delle organizzazioni che non appartengono né alla sfera statale né al mondo delle imprese con scopo di lucro. IL TERZO SETTORE
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Nel Terzo settore, composto da una pluralità di soggetti, operano organizzazioni che utilizzano diverse forme giuridiche tra cui le più comuni sono: Associazioni non riconosciute Associazioni riconosciute Organizzazioni di volontariato Comitati Fondazioni Cooperative sociali Tali organismi, diversi per natura giuridica, al livello fiscale assumono la definizione di enti non commerciali e in alcune ipotesi possono acquisire la qualifica di ONLUS, ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale. IL TERZO SETTORE
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ASSOCIAZIONI L’associazione è un organizzazione stabile di persone che perseguono uno scopo non economico di comune interesse. L’associazione ricalca i tratti essenziali che caratterizzano tutte le forme giuridiche che rientrano nel concetto di enti non profit Sono autonomamente organizzate Non hanno distribuzione di utili né in forma liquida né in forma di altre utilità individualmente separabili Perseguono scopi ideali e non hanno finalità di profitto economico Hanno carattere tendenzialmente aperto nel rapporto associativo
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ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio o della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla trasformazione. Abrogato ART. 16 CODICE CIVILE
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CARATTERISTICHE Personalità giuridica - delle obbligazioni risponde solo il patrimonio sociale costituzione solo per atto pubblico discrezionalità amministrativa per ottenere il riconoscimento deposito degli atti (costitutivo, statuto, cariche sociali, e loro eventuali modifiche ) presso la Prefettura responsabilità degli amministratori per i danni subiti dall’associazione a causa dell’attività colposamente o dolosamente posta in essere dagli stessi nell’esercizio delle loro funzioni ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
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ART. 36 PRIMO COMMA COD. CIV. L’archiviamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
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forma costitutiva libera responsabilità personale di coloro i quali indipendentemente dalla carica ricoperta esternino la volontà dell’associazione agendo in nome e per conto di essa non necessità di libri sociali obbligatori legittimazione processuale in capo al Presidente il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota CARATTERISTICHE
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ASSOCIAZIONI IL CODICE CIVILE OPERA UNA DISTINZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI DISCIPLINANDO Personalità giuridica Controlli costitutivi e operativi pubblicisti Responsabilità limitata ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE Assenza di personalità giuridica Responsabilità sussidiaria rappresentanti Assenza di controlli amministrativi ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
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PERSONE GIURIDICHE ENTI NON RICONOSCIUTI ( Artt.11/35 Cod. civ) (Artt. 36-42 Cod. civ) RAPPRESENTANZA: effettiva oppure in assenza dell’iscrizione della modifica nel registro dell’imprese RESPONSABILITA’ INTERNA Competenza originaria (art.18 Cod.Civ) ESTERNA Responsabilità della persona giuridica col suo patrimonio Responsabilità personale e solidale di amministratori e rappresentanti unitamente alla persona giuridica prima della registrazione RAPRESENTANZA: Di colui o coloro cui sia/siano stato/ i conferito/i il /i potere/ i RESPONSABILITA’: Dell’ente col fondo comune di colui che ha agito avendone il potere e degli amministratori che hanno inciso nel processo decisionale. (Art. 33, comma 4, Cod.Civ.) RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA’
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ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE RICONOSCIMENTO Requisiti preliminari: Costituzione per atto pubblico Esistenza patrimonio sociale Necessario per ottenere personalità giuridica Autonomia patrimoniale perfetta Limitazione responsabilità amministratori Domanda al prefetto con allegati: Copia autentica atto costitutivo e statuto Perizia giurata immobili Quotazione ufficiale o per perizia per perizia per i titoli
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ASPETTI COSTITUTIVI ATTO COSTITUTIVO RAPPRESENTA LA VOLONTA’ DELLE PARTI DI COSTITUIRE L’ASSOCIAZIONE STATUTO GARANTISCE IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ATTO COSTITUTIVO Scritta di presenza di beni immobili (in proprietà o godimento per più di 9 anni) Di atto pubblico o scritture privata autentica per godere agevolazioni tributarie Obbligo forma
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ELEMENTI INDISPENSABILI E STATUTO ELEMENTI INDISPENSABILI ATTO COSTITUTIVO SCOPO CONDIZIONI D’AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI REGOLE ORDINAMENTO INTERNO E AMMINISTRAZIONE CONTENUTO NELLO STATUTO
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FONDO COMUNE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSENTONO L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA COSTITUISCONO UNA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI TERZI NON E’ POSSIBILE RESTITUIRE LE QUOTE
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ORGANI ORGANO VOLITIVO ASSEMBLEA DEI SOCI ORGANO DESTINATO A FORMERE LE SCELTE DELL’ASSOCIAZIONE AMMINISTRATORI ORGANO ESECUTIVO DOVERE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
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La preoccupazione per l'uso strumentale della formula associativa a fini elusivi viene risolta dal legislatore tributario subordinando gli atti costitutivi o statuti al rispetto di alcuni principi. LO STATUTO
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PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI FISCALI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO REDATTI NELLA FORMA DI ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICA O REGISTRATA CLAUSOLE STATUTARIE CONDIZIONI NECESSARIE PER FRUIRE DEL BENEFICIO 1)Divieto di distribuzione: Utili Avanzi di gestione Fondi Riserve Capitale 2)Obbligo di devolvere il patrimonio: ad associazioni con finalità analoghe 3)Disciplina uniforme verso gli associati: Diritto di voto Esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa 4)Garanzie sociali: Libere eleggibilità organi amministrativi Principio del voto singolo Sovranità assemblea sociale Criteri di ammissione ed esclusione dei soci Idoneità delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari ed egli altri adempimenti associativi 5)Redazione rendiconto: obbligo rendiconto annuale o bilancio 6) Non trasmissibilità della quota sociale
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I COMITATI E’ una organizzazione volontaria di tipo associativo composta di persone che promuovono una raccolta pubblica di fondi nell’ottica di raggiungere uno scopo di carattere non lucrativo, altruistico e sociale.
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COMITATI Si caratterizza rispetto all’associazione principalmente: per il fatto di essere costituito per scopi temporanei o comunque di breve periodo ( comitato per la celebrazione di festeggiamenti, per la realizzazione di un monumento, perla relaizzazione di un evento sportivo) Per la prevalenza dell’elemento patrimoniale rispetto a quello personale
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LE FONDAZIONI Definizione In base alla definizione coniata dall’European Foundation Centre di Bruxelles, le fondazioni sono "enti senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio. Questi enti hanno il loro organo di governo e usano le loro risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali, o altri scopi di pubblico beneficio, sia sostenendo persone o associazioni e istituzioni (fondazioni di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i loro programmi (fondazioni operative)". Le fondazioni sono disciplinate dal Libro I del Codice Civile (artt. 12 – 35).
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LE FONDAZIONI A differenza delle associazioni in cui vi è la preminenza dell’elemento personale, vale a dire una pluralità di persone che insieme si pongono l’obiettivo di realizzare uno scopo comune di natura non economica, nelle fondazioni l’elemento personale manca ed è preminente l’elemento patrimoniale Infatti le fondazioni sono costituite per destinare ad uno scopo, stabilito dal fondatore, un complesso di beni messi a disposizione dell’ente stesso
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LE FONDAZIONI Altra differenza riguarda la natura dei negozi costitutivi: nelle associazioni l’atto costitutivo è un contratto in cui partecipano più persone mentre nelle fondazioni è un negozio unilaterale in cui può intervenire anche una sola persona Le modalità di esecuzione del negozio sono diverse: nelle associazioni le persone che costituiscono l’ente incideranno anche sulla vita dello stesso con delibere assembleari; nelle fondazioni colui che ha provveduto alla costituzione non interverrà più nella vita e quindi nella gestione dell’ente (a ciò provvederanno gli amministratori)
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LE FONDAZIONI SCOPI Quando si parla di scopo in riferimento alle fondazioni si intende uno scopo non di lucro. Ciò significa che l’ente può e deve ricavare degli utili dal proprio patrimonio e dalle attività ad esso connesse, ma deve spendere quanto ricavato nel raggiungimento dei propri scopi, senza alcun profitto per terzi. Questi i settori di pubblica utilità verso i quali le fondazioni possono indirizzare le loro attività: - ricerca scientifica - istruzione - arte - conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali - sanità - assistenza alle categorie sociali deboli. In base agli scopi che scelgono di perseguire, le fondazioni si distinguono in: - fondazioni a fini di assistenza e beneficenza - fondazioni a fini di filantropia, intesa quest’ultima come interesse e cura per la promozione di attività culturali, di ricerca scientifica o che, più in generale, riguardano la sfera umana.
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LE FONDAZIONI Riconoscimento giuridico Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile). Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a seconda dell’area territoriale entro la quale la fondazione decide di operare.nazionaleregionale Al termine dell’iter di riconoscimento, sia esso nazionale o regionale, le fondazioni acquisiscono personalità giuridica. In assenza di riconoscimento giuridico, l’ente costituisce una fondazione non riconosciuta.
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LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Cosa si intende per attività di volontariato L'attività di volontariato, secondo la legge n.266/91, è "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. L'attività del volontariato non può essere retribuita. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza. Chi svolge attività di volontariato all'interno di organismi di volontariato iscritti nei Registri regionali ha diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'attività principale.
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LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Cos'è un'organizzazione di volontariato Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purché compatibile con lo scopo solidaristico.
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LE ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Legge 383/200 Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro Struttura aperta: non sono ammissibili limitazioni in relazione all’ammissione degli associati Non sono ammissibili disposizioni che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
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Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro, anche in forme indirette; e) l’obbligo di reinvestire l’avanzo di gestione a favore di attività istituzionali; f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza; g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati; h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari; i) le modalità di scioglimento dell’associazione; l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento a fini di utilità sociale. LE ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CARATTERISTICHE
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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Somministrazione di alimenti e bevande Organizzazione di viaggi e soggiorni a soci o tesserti ad unica organizzazione (purché complementari agli scopi istituzionali) ATTIVITA’ NON COMMERCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
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O.N.G. di cooperazione allo sviluppo sono disciplinate dalla legge 49/1987 Devono ottenere il “Riconoscimento di idoneità” da parte del Ministero degli Esteri Aree di attività: realizzazione di programmi nei Paesi in via di sviluppo; selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile; formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
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costituite sottoforma di associazioni o fondazioni o comitati; fine istituzionale individuato nell’attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; non perseguano scopi di lucro, e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento per i fini istituzionali; non abbiano rapporti di dipendenza con enti con fine di lucro; garanzie per la realizzazione delle proprie attività; esperienza nei settori in cui si richiede il riconoscimento di idoneità; controlli periodici da parte dei competenti organi individuati dal Ministero; devono presentare dei bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentare la tenuta della contabilità; devono presentare ogni anno una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso. RICONOSCIMENTO DI IDONEITA’
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Un forte contributo alla crescita delle cooperative sociali, in special modo quelle che erogano servizi sociali, è venuto dallo sviluppo di partnership tra le cooperative stesse e gli enti locali e da una struttura organizzativa innovativa che garantisce la qualità dei servizi erogati creando un sistema di relazioni tra produttori e consumatori (e/o tra lavoratori e organizzazione) basato sulla fiducia. Hanno inoltre avuto un importante ruolo nel processo di miglioramento dell'efficacia dell'azione delle istituzioni pubbliche, determinando una maggiore flessibilità e un uso più razionale delle risorse, caratterizzate da buone relazioni basate sulla fiducia introdotte dalle cooperative sociali, le quali hanno avuto come risultato una maggiore efficienza. COOPERATIVE SOCIALI
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Sono organizzazioni diverse da quelle di natura associativa: la loro struttura giuridica, infatti, ha forma societaria Esse tuttavia possono essere ricomprese nell’ambito del settore “ non profit” in relazione alle finalità per cui sorgono
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Definizione La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella legge 381/91, che disciplina il settore. A norma dell’art.1 della suddetta legge, le cooperative sociali vengono definite come imprese che: “ hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. LE COOPERATIVE SOCIALI
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ELEMENTI COOPERATIVE SOCIALI PRIVATISTICO Gestione risorse in ottica di efficienza e convenienza come nelle imprese private PUBBLICISTICO Scopi di utilità sociale La cooperativa sociale compie quindi un passo avanti rispetto ad associazioni, fondazioni, ect. Mentre quest’ultime perseguono scopi non profit riservandone i benefici ai membri, agli associati, le cooperative sociali svolgono attività ben definite che esprimono la loro utilità nei confronti dell’intera collettività, senza limitarsi ai meri partecipanti
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O.N.L.U.S. (art. 10 D. Lgs. 460/97) O.N.L.U.S. È l’acronimo adottato per indicare le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale Non rappresenta una nuova figura giuridica, bensì una “classificazione” di taluni enti non commerciali esclusivamente sul piano fiscale, in presenza di specifici requisiti formali e sostanziali la vasta portata dei benefici fiscali di cui le ONLUS sono destinatarie comporta una rigidità dei requisiti che ne consentono il riconoscimento
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O. N. L. U. S. SEMPRE REQUISITI NORMATIVI MAI Organismi di volontariato Organizzazioni non governative Cooperative sociali Consorzi cooperative sociali al 100% Associazioni Comitati Fondazioni Società cooperative Enti pubblici Soc. commerciali Fondaz. Bancarie Partiti e movimenti politici Organizzazioni sinda- cali Associazioni di datori di lavoro Associazioni di catego- ria
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SETTORI ATTIVITA’ ONLUS FINALITA’ SOLIDARTISTICA DESTINATARI Assistenza sociale e socio-sanitaria Beneficenza Tutela patrimonio artistico Tutela ambiente e natura Promozione cultura e arte(*) Ricerca scientifica svolta da fondazioni Immanente Tutti Assistenza sanitaria Istruzione Formazione Sport dilettantistico Promozione culturale e arte (*) Tutela diritti civili Condizionata Soggetti svantaggiati Collettività estere per aiuti umanitari
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ATTIVITA’ CON FINALITA’ SOLIDARISTICA CONDIZIONATA Assistenza sanitaria Istruzione Formazione Sport dilettantistico Promozione cultura e arte Tutela diritti civili Attività direttamente connesse Attività istituzionali ONLUS Soggetti svantaggiati Collettività esteri per aiuti umanitari Altri soggetti Svolte a favore di
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NOZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee tossico-dipendenti alcolisti indigenti anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico minori abbandonati, orfani, o in situazioni di disadattamento o devianza profughi immigrati non abbienti Circolare Ministero delle Finanze n. 168/E del 26/6/1998
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ONLUS Le agevolazioni fiscali a favore delle Onlus I l'esclusione dalle imposte dirette (IRPEG) per le attivita' svolte in attuazione degli scopi istituzionali "nel perseguimento esclusivo di finalita' di solidarieta' sociale"; detraibilita' (con l'aliquota del 19%) dall'Irpef delle erogazioni liberali a favore di Onlus deducibilita' dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate sia in denaro che in natura, a favore di Onlus; per cio' che concerne l'Iva, le Onlus non sono tenute alla emissione di scontrino o ricevuta per le operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali. Inoltre, numerose operazioni esenti da Iva sono tali anche se rese dalle Onlus (es. trasporto in ambulanza); sugli atti delle Onlus non e' dovuta l'imposta di bollo, né l'eventuale tassa sulle concessioni governative; sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti mortis causa e le donazioni a favore di Onlus; gli immobili acquistati gratuitamente dalle Onlus non scontano l'INVIM; sugli atti traslativi di immobili a favore di Onlus l'imposta e' dovuta in somma fissa, ma a condizione che l'immobile sia effettivamente destinato entro 2 anni ad essere utilizzato per le finalita' istituzionali; sugli spettacoli organizzati dalle Onlus non e' dovuta la relativa imposta.
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L’operatività degli enti non profit, ha reso necessario un ampliamento dei limiti di esercizio di attività commerciale da parte di tali enti, prima molto ristretta. Con il D.lgs 24 marzo 2006 n.155, è stato introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura, INLUS (impresa non lucrativa di utilità sociale), allo scopo di adeguare la normativa in materia di enti non commerciali, all’esigenza di un regolamentato riconoscimento gestionale ed organizzativo tipicamente di impresa, a realtà già appartenenti al mondo del non profit. PREMESSA
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Progenitrice della legge sull’impresa sociale può essere considerata la disciplina della Cooperazione sociale che già riconosceva la possibilità di coniugare la funzione di solidarietà sociale con le caratteristiche di azione tipiche dell’impresa. PREMESSA
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Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private,comprese le società disciplinate nel libro V del Codice civile, che esercitano stabilmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. NOZIONE (art. 1)
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Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale: Amministrazioni pubbliche Organizzazioni i cui atti costitutivi limitano l’erogazione dei beni e servizi a favore dei soli soci o associati Enti ecclesiastici e delle confessioni religiose che non provvedano ad adottare un regolamento per il recepimento della disciplina dell’impresa sociale SOGGETTI ESCLUSI
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Tipo di enteEstremi normativiObbligo contenutistico in statuto ( o contenuto nella legge) Associazioni di promozione sociale Art. 3, comma 1, lett. h), Legge n.383/2000 Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, approvati dagli organi statutari secondo le modalità indicate nell’atto costitutivo o nello statuto Enti a carattere associativo Art. 148, comma 8, lett. d), D.P.R. n. 917/1986 Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie Organizzazioni di volontariato Art. 3 comma 3 Legge n. 266/1991 Obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, approvato dall’assemblea degli aderenti secondo le modalità indicate nell’atto costitutivo o nello statuto OnlusArt. 10, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 460/1997 Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale Imprese socialiArt. 10 D.Lgs. n. 155/2006 L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve in ogni caso tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni ex artt. 2216 e 2217 c.c., nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto ministeriale in modo da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali Enti liriciArt. 16 del D.Lgs. n. 367/1996 Obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili ex art. 2214 c.c., anche quando non sia esercitata attività commerciale. Il bilancio è redatto ex artt. 2423 e ss. c.c., è approvato dal consiglio di amministrazione entro il termine previsto per S.p.A. ed entro 30 gg dall’approvazione deve essere trasmesso in copia, a cura degli amministratori, al Ministero del tesoro e depositato presso l’ufficio delle imprese REDAZIONE BILANCIO E TENUTA SCRITTURE CONTABILI
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Tipo di enteEstremi normativiObbligo contenutistico in statuto ( o contenuto nella legge) Associazioni di promozione sociale Art. 3, comma 1, lett. I), Legge n.383/2000 Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale Enti a carattere associativo Art. 148, comma 8, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all.art. 3, comma 190, della legge n. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge Organizzazioni di volontariato Art. 5 comma 5, legge n. 266/1991 Obbligo contenuto nella legge di devolvere i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile OnlusArt. 10, comma 1, lett. f), D.lgs. N. 460/1997 Obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge Imprese socialiArt. 13, comma 3, D.Lgs. N. 155/2006 Previsione normative di devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione dell’impresa, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie Enti liriciArt. 10, comma 2, del D.Lgs. N. 367/1996 Lo statuto della fondazione determina (..) i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione DESTINAZIONE BENI IN CASO DI SCIOGLIMENTO
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ONLUSVOLONTARIATOPROMOZIONE SOCIALE FINE DI LUCRO Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione.. Obbligo di rimpiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse Assenza di fine di lucroL’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette L’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste BILANCIO L’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
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ONLUSVOLONTARIATOPROMOZIONE SOCIALE SCIOGLIMENTO ED EVOLUZIONE PATRIMONIO L’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge Le modalità di scioglimento dell’associazione; L’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale DEMOCRATICITA’ E STRUTTURA Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione La democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione. I criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi
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