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Le risorse finanziarie delle Province per il 2013: Le entrate tributarie, le manovre sulle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, gli effetti.

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Presentazione sul tema: "Le risorse finanziarie delle Province per il 2013: Le entrate tributarie, le manovre sulle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, gli effetti."— Transcript della presentazione:

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2 Le risorse finanziarie delle Province per il 2013: Le entrate tributarie, le manovre sulle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, gli effetti Sugli equilibri finanziari 2013.

3 Federalismo Provinciale /1 Il Capo II del d.lgs 68/2011 dispone la soppressione dei trasferimenti alle Province aventi carattere di Generalità e di Permanenza nonché dell Addizionale per i consumi di Energia Elettrica. Tali fonti vengono sostituite dalla compartecipazione provinciale allIRPEF, in parte assegnata in forma diretta, in parte come quota del Fondo sperimentale di riequilibrio, strumento di passaggio verso il Fondo perequativo (art.18).

4 Federalismo Provinciale /2 La durata del Fondo sperimentale di riequilibrio è biennale e le modalità di riparto delle entrate saranno definite coerentemente alla definizione dei fabbisogni standard che sono i riferimenti a cui rapportare progressivamente il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali con lobiettivo di valorizzarne lefficienza e lefficacia, nella prospettiva del superamento del criterio della spesa storica Il fondo cesserà, comunque, a decorrere dalla data di attivazione del Fondo perequativo che si articolerà in due componenti, una dedicata alle funzioni fondamentali, laltra a quelle non fondamentali. Le due quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alla perequazione delle funzioni non fondamentali, vige il criterio, secondo il quale la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

5 A partire dal 2013 anche i trasferimenti regionali verranno eliminati (art. 19). La compensazione avverrà tramite la compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica. Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente ad assicurare lo stesso flusso di gettito, vi sarà la necessaria compartecipazione ad un ulteriore tributo. Per assicurare una sostituzione territorialmente equilibrata delle fonti di entrata ogni Regione, comunque, istituirà un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di tre anni, alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione alla tassa automobilistica spettante alla Regione. Federalismo Provinciale /3

6 Fondo sperimentale di riequilibrio FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO gennaio 2012 1.039.917.823,00. (di cui 226.651.839 da trasferimenti e 813.265.984,00 dalla soppressa APCEE) FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO luglio 2012 539.917.823,00

7 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2013 -160.082.177,00 Fondo sperimentale di riequilibrio

8 La legge di stabilità 2013 ridefinisce in aumento i tagli già operati dal decreto spending review (n.95/2012) Le riduzioni previste per il Fondo sperimentale di riequilibrio sono pari a 1200 mln per il 2013 ed il 2014 che diventano 1250 mln dal 2015 Detti tagli si sommano ai 915 mln già operati sullesercizio 2012 dal DL 78/2010 e dalla legge di stabilità 2012. Le manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio Le manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio

9 LA MANOVRA COMPLESSIVA

10 ANALISI ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012

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12 ANALISI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

13 Il quadro normativo individua fonti di finanziamento poco articolate e limitate al trasporto su gomma: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con aliquota pari al 12,5% (con possibilità di aumento o diminuzione del 3,5 %). Laccertamento di eventuali violazione spettano alle amministrazioni provinciali. E data inoltre, alle Province la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con lAgenzia delle Entrate per lespletamento, totale o anche parziale, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dellimposta, (art. 17, commi 1, 2, 3). Imposta provinciale di trascrizione (IPT), a tariffa proporzionale in base ai kw dal 2011; limposta può essere oggetto di riordino (art.17, commi 6 e 7). Alle Province spettano, inoltre, gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente (art.20) e tra questi spicca il Tributo per lesercizio delle funzioni ambientali (TEFA), che si configura come addizionale su tassa/tariffa rifiuti comunale. Le Entrate Tributarie delle Province

14 Lautonomia impositiva Nel 2013 le leve fiscali delle Province potranno essere attivate su: 1.IPT (max 30% rispetto a tariffa base) 2.RCauto (+/- 3,5 punti rispetto alla tariffa del 12,5%) 3.Tributo Ambientale (fino al 5%)

15 IPT Nel 2012 nonostante la crisi del mercato automobilistico lIPT ha visto un incremento di gettito rispetto allanno precedente grazie, soprattutto, allentrata in vigore del nuovo sistema impositivo per gli atti soggetti ad IVA. Laumento delle aliquote è stato già effettuato da quasi tutte le province negli anni precedenti per cui non si prospettano maggiori gettiti derivanti dallattivazione delle leve fiscali, anzi, visti i primi dati del 2013 si prospetta un ulteriore calo delle entrate in virtu del permanere della crisi del mercato

16 RC auto Per fronteggiare la riduzione delle risorse derivante dai tagli del 2011, 2012 e 2013, quasi tutte le province hanno provveduto ad innalzare la propria pressione fiscale sul tributo RC auto Aosta- 3,5 punti Firenze- 1,5 punti 9 Province+ 0 punti 6 Province + 2 -3 punti 77 Province+ 3,5 punti

17 Il comparto di riferimento prime iscrizioni passaggi proprietà radiazioni 2012 1.400.880 2.505.479 1.429.361 2011 1.762.747 2.784.042 1.409.934 2010 1.972.058 2.746.773 1.586.224 prime iscrizioni autovetture nuove Var % 2011/2010Var % 2012/2011 -10,5-20,5

18 Lutilizzo della leva fiscale IPT % aum.Province 3068 261 253 2030 181 152 101 nessuno4 RCAUTO % impostaProvince 1677 15,53 151 14,52 12,59 <12,52

19 I Tributi: criticità RCAUTO: modesta conoscenza della base imponibile derivante dalla limitata integrazione delle varie banche dati disponibili (Ag. Entrate, MCTC, ACI PRA, Bollo Regionale, Ass.ni) IPT: vetustà della struttura tariffaria del tributo che andrebbe adeguata alle raccomandazioni europee in tema ambientale, problematiche derivante dal dumping fiscale TEFA: scarso accesso ai dati di accertamento di ciascun Comune per formulare previsioni, ritardi nei riversamenti e nelle rendicontazioni, estrema disomogeneità nelle modalità di riscossione, impatto della nuova TARES.

20 TRIBUTO AMBIENTALE Le aliquote relative al tributo ambientale sono state oggetto di manovra da parte delle Province già negli anni passati. Per il 2013 la novità più importante è rappresentata dallentrata in vigore della nuova imposta TARES dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) a copertura: 1.Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento 2.Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 3.Contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi sia di natura tributaria che di natura patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2) compresa lex Eca (addizionale per lintegrazione dei bilanci degli enti comunali).

21 A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) a copertura: Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi sia di natura tributaria che di natura patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2) compresa lex Eca (addizionale per lintegrazione dei bilanci degli enti comunali). TARES Istituzione del tributo art. 14 D.l. 201/2011 Conv. con modifiche dalla L. 214/2011 e modificato dal - comma 387 art. 1 L. 228/2012 TARES Istituzione del tributo art. 14 D.l. 201/2011 Conv. con modifiche dalla L. 214/2011 e modificato dal - comma 387 art. 1 L. 228/2012

22 Il tributo è volto a coprire: I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento così composti: Quota fissa in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio della gestione rifiuti (investimento ed ammortamento delle opere) Quota variabile Quota variabile rapportata ai rifiuti conferiti, al servizio fornito e allentità dei costi di gestione (compreso I costi di smaltimento rifiuti) I costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, cura del verde pubblico ecc.) tramite una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (possibilità di aumento fino a 0,40 euro con deliberazione consiglio comunale). Finalità del Tributo

23 Soggetti – presupposti - esclusioni Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto attivo – e il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo Soggetto passivo – E dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani Aree escluse - Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

24 Determinazione della tariffa co. 9 art. 14 D.L. 201/2011come modificato dallart. 1 comma 387 lett. b) L. 228/2012 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (fonte secondaria) DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO Ai fini dellapplicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu, della Tia1 o della Tia2 accertamento

25 Determinazione tariffa fase transitoria e a regime art. 14 D.L. 201/2011 come modificato dallart. 1 comma 387 lett. b) e c) L. 228/2012 Determinazione tariffa fase transitoria e a regime art. 14 D.L. 201/2011 come modificato dallart. 1 comma 387 lett. b) e c) L. 228/2012 A regime (comma 9 bis) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento di quella catastale. A tal fine vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali detenuti dallAgenzia del territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune Fase transitoria (comma 9). Fino allattuazione di quanto sopra richiamato la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

26 Gestione e Riscossione - Art. 14 co. 35 D.lgs. 201/2011così come sostituito art. 1 comma 387 lett. f. L. 228/2012 Fino al 31 dicembre 2013 i comuni, possono affidare, la gestione del tributo o della tariffa, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA 1 o TIA 2. Dal 01/01/2014 tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo o della tariffa nonché della maggiorazione è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale

27 Tariffa corrispettiva – art. 14 D.l. co 29 201/2011 I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (es. pesatura dei rifiuti relativi alla singola utenza oppure a Volume numero di sacchi ritirati/o svuotamento dei contenitori) possono con regolamento prevedere lapplicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

28 Tributo per lesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellambiente ex art. 19 D.lgs. 504/1992 (TEFA) Art. 14 co. 28 D.lgs. 201/2011 Tributo per lesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellambiente ex art. 19 D.lgs. 504/1992 (TEFA) Art. 14 co. 28 D.lgs. 201/2011 E` fatta salva lapplicazione di tale tributo provinciale ex art. 19 D.lgs. 504/1992. il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo Tares ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sullimporto del suddetto tributo con esclusione della maggiorazione prevista per i servizi indivisibili. In sostanza, nulla cambia per lapplicazione del tributo provinciale dal punto di vista strutturale/qualitativo, al contrario dal punto di vista quantitativo si dovrebbe determinare un incremento di gettito come dimostra lesempio che segue.

29 Esempio - Incrementi di gettito /1 Si rileva che circa l80% (circa 6.700) dei comuni italiani applica la Tarsu. E noto che lapplicazione della Tarsu determina una copertura parziale del costo totale del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti Prendendo ad esempio il Comune di Milano che dispone di entrate derivanti dallapplicazione della Tarsu inferiori del 5,4% rispetto ai costi del servizio ed aggiungendo la maggiorazione locale per i servizi indivisibili avremo i seguenti incrementi:

30 Incrementi di gettito /2

31 Incremento di gettito /3 È prevedibile un incremento di gettito del tributo anche a seguito dellapplicazione dello stesso alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni (es. immobili industriali, artigianali e commerciali) In precedenza tale aree nella disciplina Tarsu e Tia erano escluse dal prelievo.

32 Criticità e incongruenze – maggiorazione relativa ai servizi indivisibili Criticità e incongruenze – maggiorazione relativa ai servizi indivisibili La base imponibile della componente del prelievo relativa ai servizi indivisibili è sempre costituita dalla superficie dellimmobile. Si tratta di unimposta addizionale fondata sul presupposto della tassa (superficie immobiliare) e quindi non collegata ad indici di capacità contributiva. Alla maggiorazione si applicano le agevolazioni previste per la quota rifiuti (riferite alla ridotta capacità produttiva di rifiuti dellutente) e non alla capacità contributiva dello stesso.

33 TARES – TEFA: Prospettive Per i comuni che attualmente applicano la Tarsu si determinerà un aumento dellentità del prelievo dovuto sia allobbligo di copertura integrale dei costi del servizio che per linclusione tra i costi da coprire delle spese amministrative di gestione e del costo duso del capitale. Detto incremento avrà un effetto di trascinamento sul Tributo Provinciale (Tefa) dovuto alle Provincie. Occorre costruire una fonte informativa (banca dati) da cui estrapolare una stima attendibile del gettito della Tares e conseguentemente del Tefa dovuto dai vari Comuni. Attualmente gli unici dati sono reperibili nei certificati consuntivi del conto bilancio dei Comuni.

34 Drastica contrazione delle risorse da destinare al finanziamento delle funzioni istituzionali. Utilizzo al massimo della leva fiscale Minimizzazione degli investimenti Ridottissimo spazio finanziario per i pagamenti. Vincoli di finanza pubblica Patto di stabilità Tensioni sulle entrate Effetti sugli equilibri 2013


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