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PubblicatoGiorgia Eleonora Corradini Modificato 9 anni fa
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Principi e questioni nella valutazione psicologica della capacità genitoriale nella societ à araba musulmana in Israele. Membro del personale del reparto di psicologia, diritto e etica. Il centro internazionale per la salute, il diritto e l’etica, facoltà di giurisprudenza, Università di Haifa Direttore del servizio psicologico educativo a Arraba, istituto riconosciuto per la specializzazione in psicologia dell’educazione Emad Gith
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In Israele, per i cittadini arabi musulmani, il tribunale della Sharia costituisce il corpo giuridico competente per discutere e decidere in materia di divorzio, affidamento, adozione e tutela. In base alla legge della Sharia il figlio è affidato alla madre fino all’età di 7 anni e la figlia fino a 9 anni, e al termine di questo periodo l’affidamento dei bambini passa al padre; nel caso non ci sia un padre, sono affidati al nonno. Nei casi di divergenze di opinioni fra i genitori in materia di affidamento, spetta al tribunale della Sharia decidere e a questo fine si basa su un parere psicologico in materia di capacità genitoriale. Specifico che questo parere, nella società araba musulmana, comporta questioni professionali e etiche poichè dipende dalla cultura musulmana:
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1.La società araba è gruppo composto da famiglie estese (clan) 2.La posizione dell’uomo, in questa società, è migliore di quella della donna. 3.I compiti del padre e della madre da un punto di vista della esigenze del bambino (strumentali, emotive e educative) sono diversi fra loro.
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Parere di esperto in materia di capacità genitoriale: questioni professionali e etiche universali Un parere psicologico in materia di capacità genitoriale è necessario quando al tribunale della Sharia viene richiesto di discutere e decidere in materia di affidamento di bambini, ma non solo, è necessario anche quando il tribunale tratta di pratiche in materia di adozione. La preparazione del parere di uno psicologo in materia di capacità genitoriale comporta non poche difficoltà e problemi che derivano innanzitutto dalla complessità della questione. La portata di quelle difficoltà è molto maggiorata quando si valuta la capacità genitoriale all’interno della cultura musulmana, e questo a causa del fatto che da un lato questa questione non è insorta molte volte nei tribunali della Sharia, e dall’altro lato quando sono stati presentati pareri in materia sono insorte non poche difficoltà specifiche della società araba, come per esempio la mancanza di standard per gli strumenti usati nel settore, cosa che influisce negativamente sulla validità e l’affidabilità del parere; inoltre mancanza di esperienza, formazione e professionalizzazione fra gli esperti nel settore, nei settori rilevanti e soprattutto nel campo della psicologia giuridica.
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Le difficoltà che sono state indicate da ricercatori nel settore comprendono: 1.Il termine “capacità genitoriale” non ha una definizione nominale concordata che guidi gli esperti diversi durante la preparazione del loro parere. Invece di stabilire una definizione uniforme sono state proposte dai diversi professionisti direttive, criteri e condizioni che questi hanno stabilito con molta fatica e molta lodevole diligenza e in base alla loro vasta esperienza nel settore, e questi devono costituire una guida per gli esperti nella preparazione del parere. A volte questo lavoro, per quanto serio e meticoloso sia, non è esente da errori e problemi di affidabilità e validità.
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2.A differenza dal termine “capacità genitoriale”, il termine “mancanza di capacità genitoriale” è definito nella legge israeliana; ciò nonostante la mancanza di capacità genitoriale non è una sindrome appartenente allo spettro di patologie psicologiche e psichiatriche conosciute e definite nel manuale psichiatrico americano per la classificazione di disturbi mentali (DSM-IV) o ICD-10.
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3.La capacità genitoriale e la mancanza di capacità genitoriale costituiscono i due estremi di un asse, e di conseguenza non c’è un indirizzo in base al quale sia possibile stabilire in modo dicotomico che un genitore si trova a uno degli estremi. In questo caso insorge la domanda come si stabilisce in quale punto dell’asse il genitore passa l’esame di capacità genitoriale e si può sostenere in suo favore che è dotato di capacità genitoriale o alternativamente non è dotato di capacità genitoriale.
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4.La valutazione della situazione mentale del genitore si basa su due presupposti: uno, che sia possibile valutarlo al di là dello stato di crisi nel quale si trova in seguito al divorzio o la separazione dal nucleo familiare. Il secondo, che sia possibile prevedere non solo la capacità o la mancanza di capacità attuale bensì anche quella futura. Ricordiamo che la capacità di previsione di funzionalità futura, in particolare nei casi di persone sane e funzionali, è molto limitata, e di conseguenza il lavoro dello psicologo comporta ulteriori difficoltà poichè comporta un tentativo di indovinare e prevedere, dove è facile sbagliare, così sostiene Shaki.
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5.Secondo quanto sostiene Yagil, partendo dal presupposto che si faccia riferimento alla capacità genitoriale come caratteristca della personalità, le funzioni dei genitori non sono il frutto solo di questa caratteristica della personalità bensì il risultato dell’interazione complessa fra la componente della personalità del genitore e componenti della situazione come il sostegno da parte del coniuge, il sostegno della famiglia estesa, diversi fattori di stress e anche le tendenze innate del bambino che possono rendere le funzioni del genitore più efficienti a volte mentre altre volte danneggiarle.
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Adattamento del modello esistente per i genitori nella società araba musulmana Secondo Zachi e Yagil, la definizione di “mancanza di capacità genitoriale” si basa di fatto sulla norma sociale di carattere “qualitativo” e non “quantitativo” ed è misurata in base a questa. Inoltre, Zachi specifica che il riferimento alla mancanza di capacità genitoriale come a una disgressione in funzione della percezione sociale la rende dipendente dalla cultura, e da qui deriva la differenza del fenomeno fra i gruppi etnici e sociali – economici secondari nella struttura sociale complessiva. Secondo me anche la definizione di "capacità genitoriale” e le direttive per la sua valutazione devono basarsi su norme e valori sociali specifici per ogni società, e da qui deriva la necessità di direttive specifiche per gli esperti che devono esprimere il loro parere in materia di capacità genitoriale relativamente a genitori nella società araba.
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Ciò nonostante le direttive e il modello per la valutazione psicologica della capacità genitoriale non devono essere molto diversi dal modello esistente a livello nazionale e internazionale. Non c’è dubbio che a causa della struttura socio-culturale speciale chi controlla deve essere sensibile alle questioni nelle zone intermedie che collegano e creano un certo tipo di passaggio inter- culturale. Di conseguenza, secondo me c’è bisogno di adattare parte delle direttive esistenti per la stesura di un parere, e di conseguenza adattare il modello esistente per la valutazione psicologica della capacità genitoriale a genitori della società araba musulmana. Questi adattamenti saranno eseguiti tenendo conto delle norme e dei valori sociali e culturali specifici.
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Di conseguenza propongo che nella fase dello studio della storia clinica nel corso del colloquio clinico sia necessario controllare e analizzare sette questioni senza le quali il parere sarebbe carente e mancherebbero informazioni su argomenti importanti e fondamentali collegati con la società araba: 1.Il rapporto del genitore con la famiglia estesa sua e del / della coniuge. È importante ricevere informazioni e indicazioni relative al sostegno e al coinvolgimento, se esistente, della famiglia estesa non solo nel periodo attuale di crisi ma anche in futuro in particolare se sarà deciso che l’affidamento sarà conferito al genitore esaminato.
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2.Rapporto del genitore alla critica della società e in qual modo si misura con questa. 3.Rapporto del genitore al tentativo del / della coniuge a intromettersi nel suo spazio personale. 4.Rapporto del genitore alla divisione dei compiti fra i coniugi, visione precedente e futura. 5.Rapporto del genitore al dare la possibilità di espressione personale e allo sfruttamento del potenziale del singolo. 6.Rapporto del genitore al fornire uno spazio libero per lo sfruttamento del potenziale personale e diritto alla privacy necessario per ognuno dei coniugi e dei familiari in questioni sensibili come il diritto basilare di intrattenere un nuovo rapporto di coppia. 7.Rapporto del genitore ai privilegi che la società conferisce all’uomo.
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Inoltre, penso che insorgerà sempre il bisogno di controllare campi che hanno una caratteristica inter-personale relativa alla personalità che riflette capacità di perseveranza, coerenza e stabilità nella vita di tutti i giorni. La capacità è alla fin fine un tipo di responsabilità e di potere e da qui deriva l’importanza di queste questioni. In considerazione di quanto suddetto, quando l’esperto si appresta a redigere un parere in materia di capacità genitoriale, deve basarsi non solo sui risultati degli esami psico-diagnostici ma anche, soprattutto, sulle informazioni che ha ottenuto nel corso del colloquio clinico che si riferisce alle questioni speciali che sono state sollevate più sopra. Un lavoro di combinazione, incrocio e integrazione di tutte le informazioni può portare a un parere fidato e decisivo.
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