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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Opera una semplificazione delle procedure di prevenzione incendi; Tiene conto dell'introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività, legge n. 122/2010); Con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, viene individuato un nuovo elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, che sono sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco.
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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Il nuovo regolamento ha reso soggette alcune categorie di attività,prima non soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/02/1982. Possiamo individuare 3 casi: Istituzione di nuovi codici di attività. Nuove attività inserite in codici esistenti (es. campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, ecc.). Per effetto dei nuovi limiti sono state rese soggette alcune attività prima esenti (es. aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, ecc.).
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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Il nuovo elenco di “attività soggette”, prevede, per ciascuna di esse, una suddivisione in tre categorie: Categoria A: attività dotate di specifica 'regola tecnica' e contraddistinte da un limitato livello di complessità. Categoria B: - attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità; - attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C. Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.
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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Cat.A Cat.B Cat.C
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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
E’ prevista una differenziazione degli adempimenti procedurali in funzione della categoria dell’attività
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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Con il Decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto sono state emanate disposizioni per la modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare. Con Decreto Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica n. 200 del è stata stabilita la modulistica per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni, nonchè delle dichiarazioni da allegare.
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IL DECRETO DEL “FARE” Legge 9 agosto 2013 n.98 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia art.38 “disposizioni in materia di prevenzione incendi”
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IL DECRETO DEL “FARE” Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del d.P.R. 1º agosto 2011, n. 151 (attività nuove introdotte dal DPR), sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto (“valutazione del progetto”) qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 (“valutazione del progetto”) e l’istanza di cui all'articolo 4 del d.P.R. n del 2011 (“SCIA”) entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso (e quindi il 7/10/2014).
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