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PubblicatoEula Villani Modificato 10 anni fa
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Sistema di gestione della sicurezza e salute del lavoro
Gestire il presente per sviluppare il futuro
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TENDENZE GLOBALI Aumento dei supporti governativi per la valutazione e la certificazione delle performance aziendali Il bisogno di sicurezza da parte dei cittadini è sempre crescente Il rischio d’impresa è crescente per una serie d’innovazioni tra cui: l’accelerazione nell’innovazione tecnologica l’interdipendenza crescente fra le attività le trasformazioni a livello sociale la complessità sempre maggiore dei processi
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MOTIVAZIONI Le motivazioni che spingono all’interessamento verso QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA possono essere sintetizzate in: Pressioni esterne vincoli legislativi stimoli competitivi opinione pubblica Pressioni interne gestione dei problemi costi risorse
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Nel mondo sanitario si è passati nel corso di pochi anni dal concetto di PRESTAZIONE PROFESSIONALE a quello di EROGAZIONE DI SERVIZIO, di cui l’attività specialistica è divenuta solo una parte. E’ nata la necessità di valutare l’impatto del servizio stesso nel contesto in cui esso opera. Su questi aspetti hanno lavorato: - i legislatori - le nuove regole del mercato - la crescita culturale degli operatori - la nuova coscienza degli utilizzatori
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L’aderenza alle nuove norme di legge richiede il giusto equilibrio tra diverse esigenze:
1- i vincoli economici finalizzati al risparmio, 2- la necessità di percorsi collegiali, 3- l’obbligo di strumenti di controllo e verifica,
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4- la rispondenza ad indicatori per valutare l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del cittadino, 5- la necessità di crescita professionale, 6- la necessità di standard tecnici aggiornati, 7- la necessità di gestione dinamica delle conoscenze e competenze.
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SICUREZZA: Evoluzione 1950 -1990
FASE I: registrazione incidenti avvenuti FASE II: individuazione di una figura specifica di Risk Manager FASE III: gestione dei rischi che ha portato ad un sistema di gestione di tutte le problematiche legate alla sicurezza e ai rischi connessi
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FILOSOFIA DELLA CIRCOLARITA’
SISTEMA SICUREZZA SISTEMA QUALITA’ stesso filo conduttore medesima filosofia di fondo FILOSOFIA DELLA CIRCOLARITA’ Identificazione di una politica sulla base di un’analisi preliminare Definizione di una pianificazione Implementazione Piano di controllo e definizione azioni correttive Riesame della direzione
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Filosofia della circolarità
(Ruota di DEMING) A P D C
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Un corretto SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE si basa sul modello:
Plan: definire i principi guida strategici, gli obiettivi e i processi necessari per attuare la politica aziendale Do: svolgere le attività secondo le modalità operative fissate Check: monitorare e misurare i processi e i prodotti a fronte delle politiche, degli obiettivi e dei requisiti prestabiliti Action: individuare e porre in essere nuove azioni per migliorare le prestazioni del processo
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EFFETTI POSITIVI SULLA QUALITA’ E SUI COSTI
SCHEMA DI CORRELAZIONE CONTINUO OTTICA MIGLIORAMENTO SISTEMA QUALITA’: strumento esaustivo per il CONTROLLO DEL PROCESSO DI EROGAZIONE BENE/SERVIZIO SISTEMA SICUREZZA: ricoprire molti aspetti legati alla gestione e alla soddisfazione delle risorse umane, all’impatto sulla società,alla soddisfazione del cliente, alla corretta gestione delle risorse finanziarie EFFETTI POSITIVI SULLA QUALITA’ E SUI COSTI
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MIGLIORAMENTO CONTINUO POLITICA RIESAME DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE VERIFICA E AZIONI CORRETTIVE APPLICAZIONE E ATTUAZIONE L’esistenza di un sistema di gestione della sicurezza offre alla Azienda attraverso diverse modalità di controllo, una più alta probabilità di conseguire i risultati
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DIAGRAMMA DELLA COMPETITIVITA’ COME SOMMATORIA DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA QUALITA’
Istituzioni servizio competitività innovazione prodotto processo qualità sicurezza normativa Analisi delle specifiche Analisi rischi Prodotto Manuale qualità Documento valutazione rischio
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SISTEMA SICUREZZA - DECRETO LEGISLATIVO 626/94
STRUTTURA DELLE NORME SISTEMA SICUREZZA - DECRETO LEGISLATIVO 626/94 OTTICA MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA’ SICUREZZA SUL LAVORO QUALITA’ MIGLIORAMENTO SICUREZZA comporta: miglioramento della qualità miglioramento delle condizioni di lavoro e delle prestazioni fornite miglioramento della soddisfazione del cliente/utente
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QUALITA’ UNI-EN-ISO 9000 SICUREZZA D. Lgs. 626/94 PROCESSI IMPIANTI
AMBIENTI DI LAVORO ATTREZZATURE PRODUTTIVE LOCALI DI LAVORO PROCESSI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMITATO QUALITA’ RESPONSABILE GARANZIA QUALITA’ MANUALE DELLA QUALITA’ PROCEDURE OPERATIVE PRATICHE OPERATIVE RAPPORTI E DOCUMENTI MANUALE DELLA SICUREZZA PROCEDURE OPERATIVE PRATICHE OPERATIVE MODULISTICA
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SISTEMA QUALITA’ SISTEMA SICUREZZA
PIANIFICAZIONE: PIANIFICAZIONE: obiettivi obiettivi programmazione programmazione addestramento addestramento EVIDENZE OGGETTIVE: EVIDENZE OGGETTIVE: documentazione documentazione registrazioni registrazioni REGOLE: REGOLE: istruzioni istruzioni standard standard specifiche specifiche AUDIT AUDIT
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SISTEMA QUALITA’ SISTEMA SICUREZZA
VANTAGGI: VANTAGGI: - standardizzazione e - garanzia della prevenzione ottimizzazione processi dei rischi per i lavoratori - miglioramento continuo - riduzione degli infortuni dell’affidabilità dei prodotti e delle malattie professionali e dei servizi - riduzione dei costi aziendali - identificazione dei potenziali pericoli e delle relative misure di intervento -riduzione dei tempi di risposta - riduzione delle potenziali responsabilità in termini di sicurezza
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SISTEMA QUALITA’ SISTEMA SICUREZZA
VANTAGGI: VANTAGGI: miglioramento della immediate informazioni immagine dell’azienda relative agli aspetti di sicurezza alle autorità di chiarezza organizzativa in controllo e ai lavoratori termini di ruoli, autorità e responsabilità riduzione dei premi assicurativi riduzione dei costi di non qualità sviluppo di piani di miglioramento integrati crescita e sviluppo delle risorse umane (sensibilizzazione e formazione) immagine responsabile sul mercato riduzione dei tempi di risposta
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UNICITA’ DELLA GESTIONE AZIENDALE
Chi opera in Azienda non può curare la Qualità e la Sicurezza in momenti diversi L’INTEGRAZIONE di questi due sistemi deve essere considerata a quattro livelli: - Livello strategico Livello organizzativo - Livello procedurale Livello professionale Quindi anche se questi due sistemi hanno come riferimento una normativa caratterizzata da peculiarità legate alla specificità del tema, essi hanno sostanziali punti di contatto nell’impostazione sistemica (necessità di pianificazione, evidenze oggettive, regole, controlli).
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Sistema di Gestione Aziendale
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Filosofia della circolarità
(Ruota di DEMING) A P D C
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PIANIFICA (Plan) - RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE - SISTEMA QUALITA’
P.D.C.A. PIANIFICA (Plan) - RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE - SISTEMA QUALITA’ .
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- ASSISTENZA AI CLIENTI
P.D.C.A. ESEGUI (Do) - RIESAME DEL CONTRATTO - PROGETTAZIONE - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - APPROVIGIONAMENTI - PRODOTTI FORNITI DAL CLIENTE - IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ - PROCESSI PRODUTTIVI - MOVIMENTAZIONE E SPEDIZIONE - DOCUMENTAZIONE DELLE QUALITA’ - ASSISTENZA AI CLIENTI .
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P.D.C.A. VERIFICA (Check) - PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI - APPARECCHIATURE DI MISURA E PROVA - STATO DELLE PROVE, CONTROLLI - PRODOTTI NON CONFORMI - VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE - TECNICHE STATISTICHE .
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RICOMINCIA (Action) - AZIONI CORRETTIVE - ADDESTRAMENTO
P.D.C.A. RICOMINCIA (Action) - AZIONI CORRETTIVE - ADDESTRAMENTO .
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
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Scopo Un SGS è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e di sicurezza che l’Azienda si pone in una prospettiva efficace di costi/benefici.
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Tale sistema, impostato sulla prevenzione, sull’atteggiamento pro-attivo e su un monitoraggio
al fine del miglioramento continuo, si propone infatti di: - Ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.) e le potenziali cause d’infortunio;
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- Aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’Azienda;
- Verificare tempestivamente il rispetto degli adempimenti di legge; - Monitorare il livello di controllo del rischio residuo al fine di minimizzarlo ulteriormente;
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- Migliorare l’immagine interna ed esterna dell’Azienda, consentendo una più continua ed efficace comunicazione tra l’Azienda e i lavoratori.
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Riprendendo il modello Plan-Do- Check- Action, il SGS può essere articolato nelle fasi seguenti:
Stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che individui gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza Identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili
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Identificare e valutare tutti i rischi per tutti i lavoratori, identificando tutti i soggetti potenzialmente esposti (quali lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi e visitatori) Identificare tutte le azioni per il controllo dei rischi stessi Definire obiettivi appropriati, raggiungibili e confluenti con la politica aziendale
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Elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e risorse e assegnando le risorse necessarie Stabilire le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi Sensibilizzare la partecipazione di tutta la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati
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Attuare adeguate modalità di gestione delle Non Conformità, degli incidenti e degli infortuni e di tutte le situazioni d’emergenza Attuare adeguate attività di verifica attraverso l’identificazione di idonei indicatori per assicurarsi dell’efficacia del sistema
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Avviare adeguate Azioni Correttive e Preventive in funzione degli esisti dell’attività di verifica
Effettuare un periodico riesame per verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi, valutando i cambiamenti intercorsi interni/esterni e aggiornando la politica aziendale e gli obiettivi nell’ottica del miglioramento continuo
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Adempimenti legislativi D.Lgs 626/1994
Elementi innovativi: Rischi connessi alle attività Coinvolgimento Formazione e informazione Approccio soggettivo Responsabilizzazione e valutazione dei rischi Approccio prevenzionale
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Dagli adempimenti legislativi al SGS
Il passaggio chiave sta nel considerare: le parti interessate, ossia tutti soggetti coinvolti nella vita aziendale la gestione degli impianti e delle attrezzature Un Sistema di Gestione della Sicurezza può porsi pertanto come obiettivo un miglioramento delle prestazioni aziendali in termini di maggior efficienza e migliori condizioni di lavoro.
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Principale finalità del D. lgs
Principale finalità del D.lgs. n° 626/94 è l’impostazione di un modello organizzativo generale della prevenzione imperniato su definiti soggetti ( “attori” ) e precise funzioni per ciascuno di tali soggetti.
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Sistema di gestione della prevenzione aziendale in base al D. lgs
Sistema di gestione della prevenzione aziendale in base al D.lgs. N° 626/94
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I Soggetti della Sicurezza: Obblighi e Responsabilità
D. Lgs. 626/94 I Soggetti della Sicurezza: Obblighi e Responsabilità
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“Attori” della Prevenzione
Il Datore di Lavoro Dirigenti e Preposti Il Servizio Prevenzione e Protezione Il Medico Competente Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza I Lavoratori
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Possibile Schema Funzionale + Medico Competente
LINEA OPERATIVA Datore di lavoro e suoi collaboratori LINEA CONSULTIVA Servizio Prevenzione e Protezione + Medico Competente SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Dettagli Schema Funzionale
Responsabilità Operative: Datore di lavoro (imprenditore ed organizzatore) Dirigente (organizza il lavoro di altre persone) Preposto (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) Lavoratore (esegue correttamente)
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Dettagli Schema Funzionale
Responsabilità Consultive: Servizio Prevenzione e Protezione (ausilio tecnico) Medico Competente (ausilio medico) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ausilio consultivo)
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Lavoratore subordinato
Figure coinvolte nella organizzazione aziendale della Prevenzione e Protezione sul lavoro (ex D.P.R. 547/55) Responsabilità Datore di lavoro DEF: Acquista mezzi e attrezzature, emette procedure e organizza il lavoro dell’intera azienda Dirigente DEF: Acquista mezzi e attrezzature, emette procedure e organizza il lavoro di altre persone in quanto incaricato dal Datore di Lavoro per la parte di competenza. Preposto DEF: Vigila e sorveglia i lavoratori al fine di far loro eseguire le attività assegnate, nel rispetto delle norme di sicurezza Lavoratore subordinato DEF: Esegue correttamente, applicando le procedure, le norme, utilizzando i D.P.I. e gli altri dispositivi di sicurezza.
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RESPONSABILITA’ OBBLIGO GIURIDICO
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Il Datore di Lavoro DESIGNA, previa consultazione con il RLS, il Responsabile del SPP, accertandosi che sia in possesso di attitudini e capacit adeguate. NOMINA, all’interno dell’azienda, una o più persone per l’espletamento dei compiti del SPP ACCERTA, che gli addetti siano in numero sufficiente, possiedano le capacità necessarie, dispongano di mezzi e tempo adeguati per svolgere i compiti loro assegnati ASSICURA che i dipendenti addetti al SPP non subiscano alcun pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico. Il Datore di Lavoro può avvalersi di persone Esterne all’Azienda per integrare l’azione di Prevenzione e Protezione
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Il Datore di Lavoro INDICE SOTTOPONE
almeno una volta l’anno UNA RIUNIONE cui partecipano: il datore o un suo rappresentante il Responsabile del SPP il medico competente il rappresentante per la sicurezza SOTTOPONE all’esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi (aggiornato in seguito alla visita dei luoghi di lavoro) l'idoneità dei D.P.I. i programmi di formazione e informazione dei lavoratori
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Il Rappresentante dei Lavoratori
Il Datore di Lavoro PROVVEDE alla redazione del verbale della riunione periodica TIENE il verbale a disposizione dei partecipanti INDICE una riunione in occasione di ogni variazione significativa delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori può chiedere la convocazione di una riunione in occasione di eventuali e significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
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Il Medico Competente Collabora con il Datore di Lavoro ed il SPP alle misure di tutela della salute Provvede agli accertamenti sanitari periodici Fornisce i giudizi di idoneità alle mansioni Mantiene le cartelle sanitarie e provvede alle visite su richiesta Informa il lavoratore ed il RLS Fornisce una relazione sui trend Visita gli impianti almeno 2 volte/anno Collabora con il datore di lavoro alla organizzazione del pronto Soccorso Collabora alla Informazione e Formazione dei Lavoratori Emette giudizi di idoneità
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Il Datore di Lavoro Nelle Pubbliche Amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale… … gli organi di direzione politica delle amministrazioni pubbliche devono individuare i soggetti da considerare datori di lavoro tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività. (art.2 D.Lgs. N.626/94)
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Il Datore di Lavoro 1) Il datore di lavoro si colloca al vertice della linea operativa, e quindi tra i soggetti responsabili della sicurezza e della salute deve occupare il ruolo più elevato nell’organigramma della struttura. 2) Nel settore pubblico il datore di lavoro (cioè quel dirigente fornito dei poteri di gestione) intanto potrà essere considerato responsabile da parte del magistrato o dell’organo di vigilanza in quanto abbia omesso di esercitare il potere di gestione oppure lo abbia male esercitato. 3) Nel pubblico, i poteri di gestione spettanti al datore di lavoro sono per forza di cose esercitabili all’interno dei limiti delle risorse messe a disposizione di questo dirigente designato come datore di lavoro.
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Sentenze Cassazione CASS. PEN. 30 MARZO 1998 N. 3948
“CHIUNQUE IN, IN QUALSIASI MODO, ABBIA ASSUNTO POSIZIONE DI PREMINENZA RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI, COSI’ DA POTER LORO IMPARTIRE ORDINI, ISTRUZIONI O DIRETTIVE, DEVE ESSERE CONSIDERATO AUTOMATICAMENTE TENUTO… … AD ATTUARE LE PRESCRITTE MISURE DI SICUREZZA ED A DISPORRE E AD ESIGERE CHE ESSE SIANO RISPETTATE”
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RESPONSABILITA’ DI FATTO
“CHI DIRIGE IL LAVORO ALTRUI DEVE FARSI CARICO ANCHE DELLA SUA INCOLUMITA’ “ L’organizzazione di un gruppo “misto” sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la corte di Cassazione) la creazione di una funzione di DIRIGENTE DI FATTO che a sua volta determina una sorta di RESPONSABILITA’ DI FATTO
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“Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenete ad altre strutture (per contratto, per convenzione etc.) deve aver cura della sua sicurezza e salute; non può adibirlo a lavorazioni pericolose o farlo lavorare in locali inadatti”.
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IN MATERIA DI SICUREZZA
DIRIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA Il termine ”Dirigente” in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una FUNZIONE: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.
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PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLE FUNZIONI
Il Giudice, per individuare la responsabilità dei collaboratori del datore di lavoro (in particolare del Dirigente), non si può limitare al titolo formale ma deve verificare che al titolo corrisponda in concreto la funzione esercitata.
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In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!!
IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE. Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio? Puoi Dare Istruzioni? Puoi Dirigere Il Lavoro Altrui? In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!! Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza Emanata da Altri? Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori? Allora Sei un Preposto!!!!!
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Compiti del Preposto La Legislazione non dà una definizione del PREPOSTO, ma affianca ripetutamente a tale figura il verbo ”sovrintendere”, come riepilogativo della totalità dei suoi obblighi istituzionali. Figure “classiche” di preposto: caporeparto, capo officina, capo servizio, capufficio, etc. Nei casi in cui risulta arduo distinguere tra il PREPOSTO ed il DIRIGENTE (distinzione necessaria per individuare correttamente le rispettive responsabilità penali) bisogna rifarsi ad indici quali la professionalità dei soggetti, gli effettivi compiti svolti, l’esame dell’organizzazione del lavoro e della prassi e delle consuetudini seguite.
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FUNZIONI DEL PREPOSTO Collabora ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa. Controlla che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Verifica se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele. Collabora col datore di lavoro facendogli presente eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro. Attua il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. [Cassazione Penale , che affronta per la prima volta il tema relativo agli obblighi del preposto nell’ambito del D. Lgs. 626 /94]
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RESPONSABILE DI SERVIZIO- DIVISIONE RESPONSABILE E’ DIRIGENTE
Vanno verificate le mansioni, attribuite ed elencate nel Provvedimento Organizzativo della Struttura. Se queste attribuiscono un potere organizzativo tale che l'attività lavorativa si possa svolgere secondo secondo le direttive da lui impartite, allora il RESPONSABILE E’ DIRIGENTE in quanto ha un potere di direzione, che porta Responsabilità. E’ un Dirigente e non un Preposto, in quanto il preposto non ha il potere di organizzare i lavori, ne’ di impartire istruzioni, ne’ di dirigere il settore: e’ un soggetto incaricato di mansioni esecutive, nel senso che deve controllare che il lavoro si svolga secondo le modalità impartite dal datore di lavoro o dal dirigente.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
ART.5 D.LGS. N.626/94 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle persone presenti sul posto di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro. IN PARTICOLARE: Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro Usa correttamente gli strumenti di lavoro Non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza Segnala al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui viene a conoscenza dandone notizia al rappresentante per la sicurezza Si sottopone alle visite mediche Segue i programmi di formazione Contribuisce all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.
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CONCLUSIONI 1) E’ importante non badare alla “parte formale” della nomina o della Responsabilità, ma anche alla mansione effettiva e all’intera organizzazione aziendale. 2) E’ importantissimo focalizzare l’attenzione sulla Informazione e Formazione di TUTTI i lavoratori, ed in particolare di TUTTI quelli coinvolti nella Gestione delle Emergenze. 3) Bisogna prestare attenzione ai lavori dati in appalto !!!!!
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