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Nuovi adempimenti in edilizia
a cura di Malfarà Sacchini Mario Ragioniere Commercialista In Vibo Valentia impostazione grafica Dott. Domenico Iannello a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
LE ASSUNZIONI nel settore edile devono essere comunicate al Centro per l’Impiego il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (mediante documentazione avente data certa). La norma è in vigore dal 12 agosto 2006; a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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DAL 1° OTTOBRE 2006 I datori di lavoro edili devono munire il personale occupato di un'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori dovranno esporre la tessera di riconoscimento I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo mediante annotazioni su un apposito registro di cantiere degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Questo registro deve essere preventivamente vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. La norma è stata introdotta dal DL 223/06 convertito dalla Legge 248/06 contenente le regole "anti-sommerso". Tuttavia non sono chiari i termini entro cui effettuare le registrazioni. a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO È prevista anche per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri. La violazione delle norme in parola comporta l’applicazione di una sanzione a carico del datore di lavoro da 100 a 500 Euro per ogni lavoratore, mentre la sanzione applicabile al lavoratore che non espone la tessera di riconoscimento va da 50 a 300 Euro a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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REGIME SANZIONATORIO DEL LAVORO “NERO”
La nuova regolamentazione per l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di lavoro irregolare (articolo 36 bis della legge 248/06) stabilisce che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore (per ciascun lavoratore irregolare sanzione dal 200 al 400% dell’importo del costo del lavoro calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione - articolo 3,comma 3 del DL 12/02 -), l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro a euro 12 mila per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione non può essere inferiore ad € 3000 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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IL PERSONALE ISPETTIVO
Può adottare provvedimenti di sospensione dei cantieri qualora riscontri l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nei cantieri stessi ovvero in caso di reiterate violazioni in materia di orario di lavoro e di riposi potranno disporre la sospensione dell’attività del cantiere ed informare i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture. Questi ultimi emaneranno un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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Cosa tenere in cantiere
Libro matricola (in fotocopia) Registro presenze (in originale) Libro infortuni (in originale) Registro di cantiere (in originale) qualora non si è optato per le tessere di riconoscimento a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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LA MANCATA ISCRIZIONE Del lavoratore sul libro matricola e/o sull’apposito registro di cantiere (anche in presenza del corretto adempimento di comunicazione all’INAIL e al Centro per l’Impiego) È CONSIDERATO E PUNITO alla stessa stregua del lavoro “nero” a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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Prima di far “entrare” il lavoratore in cantiere accertarsi di:
Essere in possesso del libro matricola (fotocopia) con la trascrizione del nuovo assunto Essere in possesso della “comunicazione di assunzione” sottoscritta dal lavoratore Essere in possesso dell’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e generalità Essere in possesso della ricevuta sottoscritta dal lavoratore per avvenuta consegna della tessera di riconoscimento a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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INFORTUNIO SUL LAVORO Nel caso di infortunio sul lavoro far pervenire allo studio: Certificato di infortunio del lavoratore Registro infortuni (avendo cura di ritirarlo ad aggiornamento effettuato) L’infortunio deve essere denunciato all’INAIL entro 2 giorni da quando il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza L’infortunio mortale deve essere denunciato IMMEDIATAMENTE a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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Appalti in edilizia responsabilità solidale committente e appaltatore
È introdotta una sanzione amministrativa ove il committente paghi il corrispettivo per il lavoro eseguito dall’appaltatore senza aver prima accertato che sia le ritenute, sia i contributi dovuti sulla manodopera dipendente utilizzata per i suddetti lavori sono stati effettivamente versati. La norma prevede inoltre che quando viene messo in essere un contratto di subappalto, l’appaltante rimane obbligato in solido con il subappaltatore per le obbligazioni cui il subappaltatore è tenuto in proprio. a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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Le obbligazioni cui il subappaltatore è tenuto in proprio sono: Effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente; Versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La solidarietà dell’appaltatore è limitata all’importo massimo costituito dal corrispettivo dovuto al subappaltatore. È prevista l’emanazione di un decreto interministeriale che individui le modalità di accertamento del regolare versamento dei contributi e delle imposte da parte delle aziende interessate. a cura di Rag.Malfarà Sacchini Mario
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