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PubblicatoFelisa Pisani Modificato 10 anni fa
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Tutela e strumenti in sede penale e civile contro la violenza sulle donne
29 maggio 2008
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VIOLENZA SESSUALE: LA LEGGE
Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66,la violenza sessuale non è più un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ma contro la libertà personale Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da CINQUE a DIECI anni (Art. 609 bis c.p.) Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da SEI A DODICI ANNI (art. 609 octies c.p.)
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Quando si ha violenza sessuale
Si ha violenza sessuale ogni qualvolta la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti e umilianti
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Atti sessuali con minorenne
Le pene sono aumentate, fino ad un massimo di 12 anni di reclusione se la persona abusata è minore di anni 14, e ad un massimo di anni 14 se è minore di anni 10. Chi commette il reato è punito per il solo fatto di aver compiuto atti sessuali con un minore anche se quest’ultimo abbia prestato il proprio consenso Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni, sempre che vi sia il consenso e quindi non ci sia violenza.
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Querela di parte (art. 609- septies c.p.)
Il reato di violenza sessuale è punibile a querela della persona offesa. La querela deve essere presentata entro 6 mesi dal fatto La querela, una volta proposta, è irrevocabile Deve essere presentata alle seguenti autorità: carabinieri, polizia di stato, procuratore della repubblica presso il tribunale Allegati alla querela: referti medici successivi alla violenza
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Querela di parte: definizione
La querela è l’espressa richiesta della persona offesa dal reato affinché l’autorità giudiziaria proceda ed inizi la causa contro il presunto responsabile La volontà della vittima è condizione indispensabile per la punizione del responsabile Differisce dalla DENUNCIA che serve solo ad informare l’autorità giudiziaria che è stato commesso un reato. La denuncia può essere presentata da ogni persona, anche diversa da quella offesa dal reato.
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Procedibilità d’ufficio
Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il reato è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
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Procedibilità d’ufficio
La volontà della vittima del reato è irrilevante ai fini della punizione del colpevole. Il processo si mette in moto d’ufficio dal pubblico ministero nel momento in cui ha notizia (es. rapporto di polizia giudiziaria – referto di un sanitario) che è stata violata la legge penale Non è necessario che la vittima del reato abbia presentato denuncia
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Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da UNO A CINQUE ANNI. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da QUATTRO A OTTO ANNI; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da SETTE A QUINDICI ANNI; se ne deriva la morte, la reclusione da DODICI A VENTI ANNI
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Tutele in sede penale e civile
Divieto di dimora Allontanamento dalla casa familiare (misura inserita nel codice penale con la legge 154/2001) Sospensione o decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale In sede civile: Ordini di protezione contro gli abusi familiari (misura inserita nel codice civile con la legge 154/2001)
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