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Bed & Breakfast e Affittacamere
Riferimenti normativi per l’apertura e lo svolgimento dell’attività
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B&B - Cosa dice la legge Articolo 6 della Legge regionale 27 del 12 agosto 1998
Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell'attività. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in uno specifico elenco del quale l'Ente Provinciale per il Turismo - o l'Ente che ne assumerà le funzioni - cura la diffusione.
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Adempimenti amministrativi
Il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare al Comune (normalmente allo Sportello Unico per le Attività Produttive) l’apertura e pagare la tassa di concessione regionale quando la stessa sarà istituita e quantificata. Al momento non è stata ancora presa alcuna decisione in merito al pagamento di tale imposta. Dal momento della presentazione al Comune della comunicazione di apertura l’attività può avere inizio. Il Comune può richiedere, se lo ritiene necessario, ulteriore documentazione, e può riservarsi di accertare tramite opportuni controlli la sussistenza dei requisiti richiesti, per le strutture e i titolari, dalle norme vigenti. Il Comune può anche disporre la chiusura dell’esercizio qualora tali verifiche dessero esito negativo. Il nulla osta all’apertura ha carattere annuale e può essere rinnovata secondo modalità stabilite dai Comuni.
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Le altre disposizioni normative Deliberazione Giunta Regionale n
Le altre disposizioni normative Deliberazione Giunta Regionale n. 11/6 del 30/3/ I requisiti tecnici - Superfici e cubature La legge consente di ospitare non più di sei persone in un massimo di tre camere. I requisiti minimi delle strutture utilizzate per l'attività dovranno essere: 14 mq di superficie minima per camera doppia; 9 mq di superficie minima per camera singola; 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale; 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello; cubatura aggiuntiva minima di 7 mc. per alloggiato e fino ad un massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto; altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.
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I requisiti tecnici - Categorie catastali
A1 - abitazioni di tipo signorile; A2 - abitazioni di tipo civile; A3 - abitazioni di tipo economico; A4 - abitazioni di tipo popolare; A5 - abitazioni di tipo ultra-popolare; A7 - abitazioni in villini; A8 - abitazioni in ville; A11 - abitazioni tipiche dei luoghi. Per poter utilizzare unità immobiliari appartenenti a categorie catastali diverse da quelle riportate in elenco, è necessaria la preventiva autorizzazione, concessione (o documentazione equipollente) comunale che autorizzi il cambio di destinazione d'uso nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
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I requisiti tecnici - Requisiti igienico-sanitari
L'abitazione dovrà rispettare le normative vigenti relative ai requisiti igienico-sanitari e tutto quanto altro previsto dal regolamento igienico-edilizio Comunale per i locali di civile abitazione. In caso di camere prive di bagno annesso deve essere comunque presente almeno un servizio igienico completo di: water; bidet; lavabo; vasca o doccia; specchio; presa di corrente.
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Servizi accessori da erogare
La pulizia dei locali. Occorre provvedere alla pulizia dei locali obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente e comunque due volte la settimana. La fornitura della biancheria. Il cambio di biancheria dovrà essere effettuata una volta la settimana oltre che ad ogni cambio di ospite. La prima colazione. Può essere servita all'ospite solo la prima colazione con cibi preconfezionati (e al massimo riscaldati), escludendo comunque ogni possibilità di manipolare il cibo. Sarà dunque possibile offrire ai propri ospiti la prima colazione continentale costituita da pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, caffelatte, succo d'arancia. È fatto divieto assoluto di usare fornelli o simili nelle camere per prepararsi cibi o bevande e ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette.
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Deliberazione Giunta Regionale n. 47/24 del 22.11.2007
L’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione è l’attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano. Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativo, nell’arco dell’anno. Tali prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere specificate nell’autorizzazione e qualsiasi modifica dei periodi di disponibilità dovrà essere comunicata al Comune e all’ Assessorato del Turismo. Il servizio di alloggio può essere fornito in non più di tre camere, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni. Il numero dei locali adibiti all’attività ricettiva va considerato al netto di quelli necessari per la dimora abituale dei residenti.
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Comunicazione del movimento ai fini statistici
L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) rileva il movimento dei clienti che soggiornano in tutte le strutture ricettive. Mensilmente (entro il giorno 5 di ogni mese) devono essere trasmessi all'Assessorato al Turismo della Provincia gli appositi moduli, in forma cartacea o per via telematica, riportanti il riepilogo degli arrivi e delle presenze. Sia i moduli cartacei che quelli predisposti in formato word o su foglio elettronico excel sono disponibili presso l’Assessorato al Turismo della Provincia. I dati sono coperti da segreto, pertanto non potranno mai essere diffusi se non in forma aggregata e comunque in modo che non si possa in alcun caso fare un riferimento individuale. Gli stessi dati saranno usati solo ed esclusivamente ai fini statistici. La comunicazione è obbligatoria in quanto fa parte del programma statistico nazionale, come ribadito dal D.P.R. del , e per gli inadempienti è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative.
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Affittacamere - Cosa dice la legge Articolo 5 della Legge regionale 27 del 12 agosto 1998
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari. L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di "locanda". Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; d) recapito postale e telefonico. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.
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Requisiti e caratteristiche degli Affittacamere
I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di: almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi; arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera; accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune.
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Parametri per la classificazione
Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone): 1 - CONSERVAZIONE normale coeff. 1,00 mediocre coeff. 0,60 2 - UBICAZIONE centro storico o centrale, coeff. 1,30 semiperiferia, coeff. 1,20 zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona turistica o agricola: turistica coeff. 1,30 periferica, coeff. 1,00 agricola, coeff. 0,85 3 - LIVELLO piano attico, coeff. 1,20 piani intermedi coeff. 1,00 piano terreno, coeff. 0,90 piano seminterrato, coeff. 0,80 4 - TIPOLOGIA DEL FABBRICATO A/1 coeff. 2,00 A/2 coeff. 1,25 A/3 coeff. 1,05 A/4 coeff. 0,80 A/5 coeff. 0,50 A/6 coeff. 0,70 A/7 coeff. 1,40 Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie: Cat. 1° superiore o uguale a 1,82 Cat. 2° superiore o uguale a 1,00 Cat. 3° superiore o uguale a 0,384
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Denuncia delle tariffe
I B&B comunicano le tariffe ai Comuni al momento della presenta-zione della dichiarazione di inizio attività e, generalmente all’atto della comunicazione di prosecuzione dell’attività comunicano anche eventuali variazioni. Gli Affittacamere comunicano le tariffe all’Assessorato al Turismo della Provincia su moduli che la stessa Amministrazione invia agli interessati. La Legge prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione due volte l’anno, entro il 1° ottobre ed entro il 1° marzo. Le tariffe di tutti gli esercizi ricettivi sono liberalizzate e non possono essere sottoposte a controllo. Nel caso alle scadenze previste non si effettui la comunicazione, restano implicitamente confermate le tariffe in vigore nel periodo precedente.
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Principali differenze tra B&B e Affittacamere
Capacità ricettiva: max.3 camere – 6 posti letto Hanno l’obbligo di fornire l’al-loggio e la 1^ colazione. Divieto di somministrare alimenti e bevande agli alloggiati Non è considerata attività di impresa Non deve essere classificato Può iniziare immediatamente l’attività. Le tariffe devono essere denunciate ai Comuni Non è obbligatorio esporre alcun simbolo all’esterno Capacità ricettiva: max. 6 camere Possono fornire il solo alloggio senza la 1^ colazione Possibilità di somministrare alimenti e bevande agli alloggiati E’ considerata attività di impresa, perciò è necessaria la partita IVA Deve essere classificato. Esistono 3 livelli di classifica. Può iniziare immediatamente l’attività ma è prevista l’espres-sione del parere da parte della Provincia ai fini della classifica. Le tariffe devono essere comunicate alla Provincia E’ previsto un simbolo distintivo da esporre all’esterno
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