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DELLE NORME PREVISTE DALLA

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Presentazione sul tema: "DELLE NORME PREVISTE DALLA"— Transcript della presentazione:

1 DELLE NORME PREVISTE DALLA
L’APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA’

2 Il sostegno non è più legato
alla coltivazione o all’allevamento di una specie vegetale o animale.... Ma.. alla…. Condizionalità

3 L’erogazione degli aiuti è
obbligatoriamente vincolata al rispetto di regolamenti e direttive in materia ambientale, sicurezza alimentare, sanità pubblica, salute e benessere degli animali

4 La Condizionalità Rappresenta un complesso sistema vincolistico, che lega la concessione degli aiuti ad un comportamento di conformità da parte dell’agricoltore. Impatta su tutto il regime di pagamento unico e dal 2007 anche sull’applicazione dei piani di sviluppo rurale. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente. Si applica a tutta l’azienda agricola, anche su quelle superfici non interessate dall’aiuto diretto

5 . Condizionalità: sistema vincolistico nei due PILASTRI della PAC
Come per il I° Pilastro, la condizionalità (CGO e BCAA) rappresenta un legame tra il rispetto dei requisiti e il pagamento degli aiuti previsti, per le misure dell’Asse 2 dello Sviluppo Rurale. Le misure interessate sono: Agro-ambiente Indennità Compensativa per le zone svantaggiate Benessere degli Animali Natura 2000 Forestazione di terre agricole Misure Ecoforestali La Condizionalità (CGO and BCAA) assume funzione di linea guida per il calcolo dei pagamenti nell’ambito delle misure agroambientali (art. 39 del Regolamento n°1698/2005)

6 Campi di condizionalità
La Condizionalità è articolata in specifici “Campi” che potremmo definire come aree d’incidenza dei vincoli; tale classificazione incide sul calcolo della possibile penalizzazione. I campi di Condizionalità previsti dal quadro normativo sono: Ambiente Sanità pubblica e salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali Igiene e benessere degli animali

7 CRITERI GESTIONE OBBLIGATORI BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
La Condizionalità CGO CRITERI GESTIONE OBBLIGATORI BCAA BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI 19 ATTI 7 NORME

8 Condizionalità: i vincoli Con il 2007 si è definitivamente delineata
in tutta la sua complessa articolazione che ci accompagnerà sino al 2013: Nel 2006: 16 ATTI che costituiscono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 7 Norme che formano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). Nel 2007: Si sono aggiunti 3 nuovi ATTI, attinenti all’igiene e benessere degli animali che scaturiscono all’applicazione di ulteriori 3 Direttive. Nel suo complesso la Condizionalità prevede l’applicazione e il controllo di: 19 Atti (CGO) e 7 Norme (BCAA). Compone la Condizionalità l’applicazione di: 14 Direttive 5 Regolamenti 7 Norme agronomiche ed ambientali

9 prevede 5 ATTI già attivi dal 2005
I Vincoli CGO Campo di condizionalità “Ambiente” prevede 5 ATTI già attivi dal 2005 Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Atto A2 Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; Atto A3 Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

10 I Vincoli per singolo Campo: 2006
Campo di condizionalità “Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali”, prevede: 11 ATTI Atto A6 Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali; Atto A7 Che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; Atto A8 Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97; Atto A8bis Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003. Atto B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Atto B10 Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali Atto B11 Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Atto B12 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica Atto B14 Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Atto B15 Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

11 ANALISI DEI SINGOLI ATTI

12 ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE)
ATTOA5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000” I terreni aziendali inseriti in aree di tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura 2000) sono soggetti a vincoli di gestione dell’attività produttiva che sono regolamentate o da specifici piani di gestione regionali e/o provinciali (Gestione delle stoppie e dei residui colturali); (Protezione del pascolo permanente), lettera b); (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione); 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), .Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000

13 Atto A1-A5 - Quali sono gli elementi da tener ben presente
Conoscere se la propria azienda è in area ZPS facente capo a Natura 2000 e se interessata solo in parte, conoscere le particelle interessate. Si ricorda per esempio che la bruciatura delle stoppie se pur prevista in deroga dalla Regione non può essere effettuata nelle aree a tutela ambientale. Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini, annessi agricoli, ecc.) deve disporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenza edilizia, DIA, ecc) e della valutazione d’incidenza (..impatto ambientale..).

14 L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende
ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Questo atto introduce i seguenti obblighi generali: Corretto stoccaggio di combustibili (gasolio, ecc. …), oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tali residui devono essere allocati su pavimentazione impermeabile ed i contenitori per carburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfetta tenuta. L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende Azienda che trasforma proprie materie prime per almeno i 2/3. Le acque di risulta sono assimilate a quelle bianche e non richiedono nessuna autorizzazione per lo smaltimento a meno di accertata presenza di sostanze pericolose. Azienda che trasforma più di 1/3 di materie prime esterne deve disporre di Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99; deve inoltre garantire il rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

15 Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione In caso di smaltimento di fanghi aziendali od esterni all’azienda, l’agricoltore risponde della corretta esecuzione dello smaltimento sia che smaltisca propri fanghi , sia che lo smaltimento sia eseguito da soggetti esterni, ma su terreni aziendali. Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito da terzi sui terreni dell’azienda stessa: acquisire e conservare copia di: formulario di identificazione dei fanghi; scheda di accompagnamento dei fanghi; autorizzazione allo spargimento; registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, delle condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi e dei divieti previsti dalla normativa. Smaltimento di fanghi di terzi sui terreni aziendali (Agricoltore smaltitore di fanghi di terzi) Rispettare gli adempimenti indicati al punto precedente; Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda. Agricoltore produttore ed utilizzatore di fanghi Rispettare gli adempimenti già indicati fino ad ora nelle precedenti due tipologie; Gestione del registro di carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.

16 Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Questa norma tende a proteggere le acque dall’inquinamento da Nitrati, garantendo la qualità delle risorse idriche (in particolare quelle potabili). La Direttiva prevede l’individuazione di aree vulnerabili nell’ambito delle quali le prescrizioni diventano obbligatorie (ZVN). Se una azienda è tutta o in parte ricadente in aree vulnerabili ai nitrati (ZVN), l’agricoltore è tenuto al rispetto di precisi parametri limitatori dell’immissione di nitrati (azoto) nel terreno nonché all’osservanza di definite e puntuali PRATICHE AGRONOMICHE (che in parte vedremo più avanti) . Tale norma, tra l’altro, impone l’applicazione di fasce di rispetto e limita il quantitativo di azoto somministrabile per ettaro. Nelle aziende con allevamento vengono fissati parametri per gli impianti di stoccaggio delle deiezioni liquide o solide (materiali palabili) ed il loro corretto dimensionamento in relazione alla specie allevata, al tipo di allevamento, del numero di capi mediamente presenti.

17 provocato dai nitrati provenienti da attività agricole
Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84, fanghi di depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99) La norma di riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006 FASCE DI RISPETTO Tipo di fertilizzante Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: divieto di spandimento Letami e materiali assimilati - Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84 entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non significativi entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativi entro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici Liquami e materiali assimilati entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua significativi entro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini Le Regioni possono disporre distanze differenti

18 provocato dai nitrati provenienti da attività agricole
Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole I valori da tener presente nella gestione degli effluenti zootecnici e dei nitrati in ZVN sono i seguenti: Materiali palabili(letami e lettiere, deiezioni disidratate) Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri: Specie allevata Peso vivo per categoria allevata Periodo di permanenza in stalla Sistema di allevamento praticato Capacità di stoccaggio: Produzione di letame in 90 giorni Materiale non palabile (liquami) Acque di lavaggio delle strutture e degli impianti (stima) Acque meteore provenienti da superfici interessate dall’attività zootecnica. Capacità di stoccaggio 120 giorni per il centro nord e 90 per il sud

19 Atto A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica, salute,
identificazione, registrazione degli animali Se l’agricoltore alleva bovini deve rispettare le norme relative al registro di stalla, al marchio auricolare e in generale a quanto previsto per il corretto aggiornamento dell’anagrafe bovina (banca dati nazionale bovina) e cioè segnalare per tempo al soggetto delegato i movimenti di stalla quali nascite, morti, uscite ed entrate.

20 Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
E’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti con fitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati in azienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI. Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno di campagna”) deve essere compilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica, con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento: i dati anagrafici relativi all'azienda; per ogni coltura presente in azienda vanno indicate le date relative a: semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta. le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data di semina o trapianto (di impianto nel caso di colture arboree), la data indicativa di fioritura; la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento stesso.

21 predisporre un registro dei trattamenti
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Quali sono gli obblighi per l’agricoltore: predisporre un registro dei trattamenti disponibilità e validità del patentino nei casi previsti; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; Presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento dei prodotti fitosanitari. Presenza di strumenti di protezione dai rischi chimici

22 Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE E’ vietato l’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali. L’uso di tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeutico su bovini, ovini, equini attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso una somministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione di tali sostanze in azienda. E’ obbligatorio trascrivere nel registro dei farmaci veterinari Al titolare dell'azienda spetta il compito di annotare sul registro la data e la natura del trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento stesso. Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità' competente. In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, nell'intento di semplificare gli adempimenti di registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza il registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti stessi.

23 Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi per il 2007: Agricoltori che allevano e producono prodotti animali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema di stoccaggio aziendale Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltore dovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari di mungitura, gli animali trattati e fuori produzione Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti Il sistema di isolamento predisposto dall’allevamento degli animali infetti o malati I sistemi di protezione dai parassiti dei luoghi di stoccaggio del latte e i sistemi di disinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nella produzione del latte.

24 Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi per il 2007: Agricoltori che producono prodotti vegetali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Uso corretto dei pesticidi (di fatto già previsto dalla B9) Agricoltori produttori di uova Sistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia, lavaggio, protezione

25 Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE)
Atti B12, B13, B14, B15 – recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune importanti patologie animali oggetto di profilassi E’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta alle malattie degli animali allevati e in particolare la profilassi di stato per le malattie degli animali riconducibili a: Afta epizootica Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE) Malattia vescicolare dei suini Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini L’agricoltore ha l’obbligo di segnalare ogni possibile focolaio o anche sospetto di focolaio, alle autorità sanitarie preposte.

26 Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE , che stabilisce le norme minime per la produzione dei vitelli.

27 Atto C17 Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Atto C18 Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

28 La condizionalità e l’applicazione delle norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA

29 LE NORME BCAA Campo di condizionalità: “Buone condizioni agronomiche
ed ambientali” BCAA prevede: 7 Norme Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali Norma 3.1 difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali; Norma 4.1 protezione del pascolo permanente Norma 4.2 gestione delle superfici ritirate dalla produzione; Norma 4.3 manutenzione degli oliveti Norma 4.4 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

30 Riguarda aziende agricole con:
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO Riguarda aziende agricole con: Superfici a SEMINATIVO in produzione (incluso il set-aside investito a colture no-food o a colture biologiche) OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Proteggere il suolo dall’erosione SCOPO DELLA NORMA 1) contenimento dei fenomeni erosivi

31 Rischio di Erosione in Europa ( modello PESERAl - EU-project)
Pan European Soil Erosion Risk Assessment – PESERA – output June 2003 (063/073) EU Research project FP Erosione t/ha/anno

32 SCARSAMENTE RINNOVABILE
OBIETTIVO DELLA NORMA conservazione della fertilità del suolo, tramite il mantenimento degli strati superficiali del terreno agrario IL SUOLO È UNA RISORSA PREZIOSA SCARSAMENTE RINNOVABILE suolo roccia

33 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO Erosione da nulla a leggera Erosione da moderata a severa Erosione da molto severa a catastrofica Nella prima area, i solchi nessuna prescrizione salvo presenza di evidenti rigagnoli Nella seconda area, esecuzione di solchi trasversali distanti non più di 80 metri e tali da convogliare l’acqua in fossi naturali di confine. Nella terza area, esecuzione di solchi trasversali distanti non più di 60 metri e tali da convogliare l’acqua in fossi naturali di confine. DEROGHE Condizioni di sicurezza degli operatori (es: pericolo di ribaltamento) Fasce inerbite della larghezza di 5 metri e distanti tra loro non oltre 60 metri

34 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli), l’agricoltore deve realizzare solchi acquai temporanei, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m. L’agricoltore deve prevedere la presenza di solchi perimetrali di raccolta e un solco di sommità dell’appezzamento Solco acquaio temporaneo: s’intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per il regolare deflusso dell’acqua piovana. DEROGHE Condizioni di sicurezza degli operatori (es: pericolo di ribaltamento) Fasce inerbite della larghezza di 5 metri e distanti tra loro non oltre 60 metri

35 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO Concetto: Al beneficiario non è imputabile una esternalità negativa causata da eventi meteorologici estremi. N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

36 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma non presenti:

37 che non sia presente scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo
Il sedimento dimostra che c’è stata erosione

38 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 2
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 2.1 : GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI (1) Riguarda aziende agricole con: Superfici a SEMINATIVO in produzione Superfici a SEMINATIVO in regime di set-aside o disattivate OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo SCOPO DELLA NORMA mantenimento del livello di sostanza organica (humus), con conseguenti effetti positivi sulla fertilità del suolo

39 Nelle aree a vincolo ambientale la bruciatura è sempre esclusa !!!
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 2.1: GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI (2) CHE COSA NON DEVE FARE L’AGRICOLTORE l’agricoltore non deve bruciare: le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come le paglie, gli stocchi, ecc. la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture Nelle aree a vincolo ambientale la bruciatura è sempre esclusa !!!

40 DEROGA PER LA REGIONE SICILIA
La bruciatura delle stoppie è vietata fino al 30 settembre. Successivamente l’agricoltore potrà bruciare attenendosi alla Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale Gli agricoltori possono entro il 15 agosto controllare le stoppie con il pascolamento, altrimenti hanno l’obbligo di effettuare una fascia parafuoco di 10 metri o lavorare l’intera superficie Nel caso l’agricoltore non raccolga il prodotto dovrà pascolare o effettuare la fascia tagliafuoco o lavorare l’intera superficie entro il 15 luglio L’agricoltore che utilizzerà tale deroga dovrà comunque provvedere OBBLIGATORIAMENTE ad effettuare una fertilizzazione organica (letame, concime organico, pollina, ecc) e/o un sovescio (interramento di piante coltivate per apportare sostanza al terreno) al fine di compensare la bruciatura effettuata. Tale possibilità di deroga, non si applica nelle sole aree a tutela ambientale

41 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 3
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 3.1 : MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (1) Riguarda aziende agricole con: Una QUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Difendere la struttura del suolo SCOPO DELLA NORMA mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali, onde evitare situazioni di ristagno idrico

42 CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE provvedere a mantenere puliti fossi e scoline mantenere capezzagne, canali collettori ed altri impluvi naturali o artificiali mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque piovane, come ad esempio la baulatura

43 CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO?
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (3) DEROGHE Per le superfici collocate in ambito di vincolo ambientale In presenza di drenaggio sotterraneo In caso di riordino fondiario Per le superfici impegnate nelle Misure PSR F (agroambiente) F4a (zone umide CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? Il controllore accerterà la presenza dei seguenti fenomeni: scoline inefficienti (p.e. invase dalla vegetazione, troppo superficiali, ecc.) canali collettori in stato di non manutenzione assenza di baulatura e/o di altre opportune sistemazioni del terreno presenza di porzioni di superfici caratterizzate da forti ristagni idrici

44 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE (1) Riguarda aziende agricole con: Superfici a PASCOLO PERMANENTE OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare un livello minimo di mantenimento del pascolo ed evitare il deterioramento dell’habitat SCOPO DELLA NORMA il pascolo, laddove si attui una corretta gestione del carico di bestiame, contribuisce a: ridurre i fenomeni erosivi aumentare il livello di sostanza organica mantenere la struttura del suolo

45 Erosione laminare su pascolo eccessivamente sfruttato, compattato e con forte degrado floristico
Smottamenti su pascolo

46 Non convertire il pascolo permanente ad altri usi
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE Non convertire il pascolo permanente ad altri usi Non effettuare lavorazioni, eccetto quelle legate al rinnovo o all’infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Non superare un carico massimo di 2 UBA/ha DEROGHE Sono ammesse le tipologie di lavorazioni contenute nei PSR ed eventualmente in altre norme regionali/locali

47 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE La norma si applica: sia alle superfici abbinate ai titoli da ritiro (SET-ASIDE OBBLIGATORIO) sia a quelle non seminate, utilizzate con titoli ordinari Superfici non seminate (disattivate o maggese ):con la differenza che il controllo dell’erba spontanea in questo caso può essere effettuato anche con il pascolamento

48 Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi limitrofi
OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione Questa norma intende assicurare che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati e vengano garantiti gli obiettivi di: Conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno, evitando la diffusione incontrollata delle piante infestanti Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi limitrofi Salvaguardare la biodiversità tutelando la fauna selvatica in particolare durante le nidificazioni

49 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE Garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata durante tutto l’arco dell’anno Eseguire uno sfalcio o un’altra operazione equivalente almeno una volta l’anno nei periodi prescritti I periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente, sono i seguenti:  - nei SIC e ZPS fra dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno  - nelle altre aree fra il 15 maggio ed il 15 settembre di ogni anno La vegetazione può essere controllata con un intervento di falciatura o trinciatura da effettuare al fine di evitare la risemina delle erbe infestanti, segnalando in Domanda Unica l’attuazione delle pratiche agronomiche in deroga ai periodi di divieto previsti. E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio nel rispetto della normativa vigente

50 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE DEROGHE . Sulle superfici ritirate dalla produzione potranno essere effettuate per deroga lavorazioni per: sovescio (codici ) ( ) ripristino habitat colture a perdere – miscuglio sorgo, girasole, mais (codici ) ( ) Interventi di miglioramento fondiario (codici ) ( ) Superfici ritirate dalla produzione per un solo anno e/o per l’annata agraria precedente alla semina Possibilità di 2 lavorazioni sul MAGGESE da effettuare dal 15 marzo al 15 luglio (codici ) ( ) Intervento di sfalcio o taglio senza vincoli di epoche prestabilite (codici ) ( ) Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio (1 intervento tra il 15 marzo e il 15 luglio) (codici ) ( ) Intervento di lavorazione meccanica dopo il 15 luglio (codici ) ( ) Controllo della vegetazione con il pascolamento solo per le superfici disattivate.

51 OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI Riguarda aziende agricole con: Superfici con OLIVETI OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell’olivo, con particolare riferimento alle piante d’olivo Salvaguardare il paesaggio tipico di molte aree rurali italiane Garantire il presidio di zone rurali altrimenti destinate all’abbandono, con una gestione attiva del territorio, che contribuisca a ridurre il rischio di erosione e frane

52 Non spiantare l’uliveto
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE Non spiantare l’uliveto DEROGHE In presenza di motivazioni di carattere fitosanitario In caso di reimpianto autorizzato

53 Effettuare una potatura almeno una volta ogni cinque anni

54 Ripulire l’oliveto da polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante preferibilmente con mezzi meccanici. L’utilizzo di mezzi chimici è vietato nelle aree a vincolo ambientale, salvo diversa disposizione delle autorità di gestione

55 Operare affinchè all’interno dell’oliveto non siano presenti
arbusti e/o vegetazione pluriennale

56 Oltre ai terrazzamenti, la norma si applica
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO Riguarda aziende agricole con: Una QUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat SCOPO DELLA NORMA Mantenere i terrazzamenti, laddove esistenti, in tutte le zone collinari o pedemontane italiane Oltre ai terrazzamenti, la norma si applica anche agli elementi caratteristici del paesaggio ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000

57 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE Non eliminare i terrazzamenti esistenti Non effettuare livellamenti, intesi come movimento terra, nei casi non autorizzati Nelle aree Natura 2000, rispettare i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria e il Piano Paesistico Regionale in particoolare nellare di interesse colturali e paesaggistico

58 Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)
DEROGHE È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati) Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)

59 Norma 4.4 – Elementi del Piano Paesistico Regionale della SICILIA oggetto di tutela
Serre Muri a secco interpoderali Recinzioni, abbeveratoi, fontane, gabbionate, fascinate , muri di contenimento e muri di sostegno Tecniche colturali tradizionali, argricoltura ornamentale, rete irrigua storica Pozzi, macchine idrauliche, cisterne, vasche di raccolta, torri piezometriche, condotte a vista, acquedotti, specchi d’acqua Recupero naturale e salvaguardia dei corsi fluviali, recupero naturale e salvaguardia dei laghi naturali

60 I CONTROLLI

61 . Condizionalità: i controlli
Il campione di aziende che andranno a controllo per il rispetto della condizionalità sarà dell’1% per ogni OP per la domanda unica e un altro 1% per il PSR. La percentuale di controllo (1% minimo) deve essere rispettata per ciascuno dei due pilastri. In sostanza se volessimo riassumere l’entità dei controlli che graverà sulle aziende agricole a partire dal 2007, possiamo individuare: 5%, campione per l’aiuto diretto (Domanda Unica) 1% campione per la Condizionalità (Circa aziende/anno) 1% campione per il PSR (Circa aziende/anno) Il tutto per Organismo pagatore

62 Condizionalità: i controlli
La gestione dei controlli ed il sistema di sanzioni previsti per la Condizionalità sono identici sia per il primo che per il secondo pilastro, su questa base : stessa autorità competente per il controllo: Organismo Pagatore stesso sistema gestionale (software, etc.) stesso sistema di controllo (controlli amministrativi, selezione del campione, controlli in loco, uso del telerilevamento, ecc…) stesso sistema sanzionatorio

63 Come viene calcolata l’EVENTUALE SANZIONE

64 Il Controllo in azienda
La valutazione delle eventuali violazioni viene effettuata sulla base di tre principi generali, così come previsti dall’articolo 41 del Reg. 796/04 attraverso i quali viene valutata l’entità di una violazione riscontrata. Essi sono: Portata definisce l’impatto dell’infrazione in senso spaziale (superficie aziendale o anche oltre) Gravità definisce l’entità delle conseguenze dell’infrazione in relazione agli obiettivi del requisito e della norma Durata definisce la lunghezza del tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’infrazione e della possibilità di eliminare tale effetto con interventi ordinari.

65 Il controllo e l’eventuale sanzione
Gli indici di controllo (portata, gravità, durata) prevedono oltre alla non inadempienza, tre differenti gradi di inadempienza della violazione accertata, associati a tre corrispettivi gradi di riduzione. Più in specifico:

66 . Condizionalità: le possibili sanzioni
In sostanza l’impatto che la Condizionalità può avere sull’aiuto percepito dall’azienda è direttamente proporzionale alla gravità dell’infrazione soprattutto in senso comportamentale. La segnalazione è il livello più basso di non conformità, si ha quando il livello di violazione riscontrato è inferiore ad un livello minimo, la portata è considerata nulla. La segnalazione non determina penalità. Si passa dalla Negligenza (massima sanzione il 5% dell’intero premio aziendale) che se Reiterata giunge all’Intenzionalità che determina il livello massimo di penalizzazione che è pari al 20% dell’importo percepito. L’Organismo Pagatore responsabile può anche disporre, nei casi di particolare gravità, una sanzione che può giungere anche al 100 %. Inoltre ricordo che molte delle norme della condizionalità se infrante, possono attivare sanzioni amministrative di diversa natura e rilevanza. L’intenzionalità può essere anche riscontrata nei primi controlli, in caso di non osservanza grave.

67 Una Condizionalità funzionale per l’azienda agricola
La Condizionalità rischia di essere percepita come una serie complessa di vincoli ed un ulteriore, gravoso appesantimento burocratico.

68 La Riforma della PAC e L’APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA
CONDIZIONALITA’ Attività di informazione ed assistenza per la definizione di un modello di consulenza all’ottemperanza per imprenditori, coadiuvanti, titolari di azienda agricola

69 la propria CONDIZIONALITA’
A ciascuna Azienda la propria CONDIZIONALITA’

70 26 VINCOLI Quanti registri? Quali Registri? Come mi devo comportare? Mi reco presso il centro di CONSULENZA ALLE AZIENDE AGRICOLE DI PROSPETTIVA 2000 per verificare quale dei 26 vincoli mi riguardano ed INSIEME FAREMO il piano di adeguamento DELLA MIA AZIENDA

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