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PubblicatoLauretta Poletti Modificato 10 anni fa
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D.lgs n. 231 del 2007 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/10/CE che ne reca misure di esecuzione
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Il D.lgs n. 231 del 2007 (successivamente modificato dal D.lgs n. 151 del 25/09/2009, D.L. n. 78 del 2010 e, da ultimo, dal D.L. n. 138 del 2011) ha inciso in modo sostanziale sul pregresso impianto normativo antiriciclaggio. La normativa nasce dalla necessità di identificare i reali beneficiari delle operazioni, per garantire una maggiore stabilità e trasparenza nei rapporti e nelle operazioni di natura finanziaria. La legge è finalizzata a contrastare luso del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e si pone un preciso obiettivo di finalità preventiva: evitare il consumarsi di tali reati individuando e segnalando alla UIF (Unità di informazione Finanziaria che ha sostituito lUfficio Italiano Cambi) le operazioni e i rapporti economici che possono generarli. 2
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Elementi essenziali da conoscere per gli operatori finanziari: limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore obbligo di adeguata verifica della clientela obbligo di registrazione segnalazione di operazioni sospette 3
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a.Lart. 49, comma 1, del D.lgs n. 321/2007 come modificato dal DL n.78/2010, e da ultimo, dal D.L. 128/2011, vieta il trasferimento in unica soluzione tra soggetti diversi di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.500, il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (che è cosa diversa dalloperazione frazionata, nel concetto elaborato dallABI, cioè quelloperazione costituita da più movimentazioni di mezzi di pagamento, ciascuna inferiore alla soglia di legge, contabilizzate nellarco di 7 giorni lavorativi antecedenti). Il trasferimento diretto di contanti o titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.500,00 è consentito solamente attraverso Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. Lo scopo della norma è quello di dirottare verso tali intermediari le transazioni più significative affinché rimanga traccia nei loro Archivi Unici Informatici. 4
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a.(art. 49 commi 4 e 5) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 2.500 devono recare la clausola di non trasferibilità. Le Banche e Poste Italiane s.p.a. sono obbligate a rilasciare i moduli degli assegni bancari e postali con linserimento della clausola di non trasferibilità; tuttavia il cliente può richiedere per iscritto il rilascio dei moduli privi della suddetta clausola previa corresponsione della somma di 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo. b.(art. 49 comma 6)gli assegni bancari o postali emessi allordine del traente (inclusi quelli in cui il traente ha usato le formule a me stesso, a me medesimo, m.m o espressioni simili) possono essere girati dallo stesso unicamente per lincasso ad una banca o a Poste Italiane s.p.a. indipendentemente dallimporto recato dagli stessi; c.(art. 49 commi 7 e 8)gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere emessi solamente con indicazione del soggetto beneficiario e muniti della clausola di non trasferibilità, tuttavia il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari, vaglia cambiari e postali di importo inferiore a 2.500 senza la clausola di intrasferibilità, pagando per ogni titolo 1,50 a titolo di imposta di bollo. 5
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Le banche che hanno notizia della violazione di uno dei limiti fissati alle sopra citate lettere a), b), c), d) hanno lobbligo di riferire tali infrazioni entro 30 giorni al Ministero delleconomia e delle finanze e se non provvedono entro questo termine alla comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dellimporto delloperazione; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010). Ai clienti che violino le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall1 al 40% dellimporto trasferito; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010). 6
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a.( art. 49 commi 12,13 e 14)il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 e tutti i libretti bancari o postali al portatore aventi un saldo superiore a tale soglia devono essere estinti o ricondotti entro tale soglia alla data del 30 settembre 2011; in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane spa i dati identificativi del cessionario, laccettazione di questi e la data del trasferimento. 7
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Le banche che hanno notizia della violazione degli obblighi imposti dalla lettera e) hanno lobbligo di riferire tali infrazioni entro 30 giorni al Ministero delleconomia e delle finanze e se non provvedono entro questo termine alla comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dellimporto delloperazione; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010). Ai clienti che violino le disposizioni di cui alla lettera e) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010). 8
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E vietata lapertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (comma 1). E, inoltre, vietato lutilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (comma 2). 9
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Le banche che hanno notizia della violazione di cui allart. 50 del D. lgs 231/2007 hanno lobbligo di riferire tali infrazioni entro 30 giorni al Ministero delleconomia e delle finanze e se non provvedono entro questo termine alla comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dellimporto delloperazione; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010). Ai clienti che violano i divieti di cui allart. 50, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo del conto o del libretto; ai clienti che violano i divieti di cui allart. 50, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40% del saldo del conto o del libretto; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010). 10
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I destinatari della normativa antiriciclaggio, dopo lentrata in vigore del D. lgs 231/2007, non devono limitarsi alla semplice identificazione della clientela ma devono effettuare una mappatura costante e continua del cliente secondo il principio cardine know your customer. Per una valutazione attendibile del cliente occorre che gli obblighi di adeguata verifica siano adempiuti utilizzando come parametro il rischio associato al tipo di cliente (risck-based approach) e al tipo e natura del rapporto. 11
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12 Quindi gli operatori devono: 1. identificare e verificare lidentità del cliente e del titolare effettivo mediante un documento didentità non scaduto; qualora il cliente sia una società o un ente è verificata leffettiva esistenza del potere di rappresentanza 1. identificare e verificare lidentità del titolare effettivo contestualmente allidentificazione del cliente. Con il termine titolare effettivo deve intendersi la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata loperazione o la prestazione. Per le società occorre far riferimento alla persona o alle persone le quali possiedano o controllino la stessa attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto del 25% di azioni più una. Nel caso di fondazioni o di istituti giuridici che amministrano e distribuiscono fondi (trust) occorre aver riguardo ai soggetti futuri beneficiari che sono considerati titolari effettivi se destinatari del 25% o più del patrimonio di tali entità
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1. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o delloperazione e, in particolare, le sue modalità di svolgimento, lammontare, la frequenza e la ragionevolezza delloperazione o del rapporto continuativo e larea geografica di destinazione delloperazione o del rapporto continuativo 1. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo analizzando le transazioni concluse durante la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che lente ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. 13
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Tali obblighi si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti, mentre per la clientela già acquisita si applicano al primo contatto utile. In particolare ladeguata verifica va fatta in caso di accensione di rapporti continuativi, intendendosi per tali: conti correnti depositi a risparmio Mutui cassette di sicurezza dossier titoli rilascio carte di credito Leasing polizze vita 14
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Ladeguata verifica va fatta altresì in caso di operazioni occasionali, cioè poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo con movimentazione eccedente 15.000, ad es.: cambio assegno emissione di assegno circolare pagamento rata di mutuo con assegno uscita di cassa per mandati di pagamento. 15
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Se loperatore non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica non può instaurare il rapporto continuativo né eseguire loperazione; nel caso in cui sia impossibile il rifiuto delloperazione loperatore informa la UIF immediatamente dopo aver eseguito loperazione (obbligo di astensione ex art. 23 del D. lgs 231/2007). La violazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica della clientela comporta la comminazione di una sanzione penale in capo alloperatore consistente in una multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55). 16
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Ai fini del corretto assolvimento dellobbligo di adeguata verifica delle clientela e della segnalazione di operazioni sospette si ritiene essenziale unadeguata formazione professionale che è la stessa legge ad imporre. Le banche devono infatti adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto (art. 54, comma 1). Le misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo in quanto le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo (art. 54 commi 2 e 3). 17
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Gli operatori sono tenuti a registrare e conservare per almeno 10 anni : i documenti e le informazioni reperite in sede di adeguata verifica, con riguardo sia al cliente, sia al rapporto continuativo instaurato; altre informazioni del rapporto: data di costituzione, dati del cliente e del titolare effettivo, codice del rapporto e dati di eventuali delegati; per le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 (frazionate e non) la data, la causale, limporto, la tipologia, i mezzi di pagamento e i dati del soggetto che opera e di quello per conto del quale agisce. 18
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Lobbligo di registrazione riguarda non solo le operazioni nelle quali viene effettuata singolarmente la movimentazione di denaro per importi pari o superiori a 15.000, ma anche tutte quelle che, seppur singolarmente di importo inferiore a 15.000 devono essere considerate quali parti di una sola operazione: c.d. operazioni frazionate cioè costituite da più mezzi di pagamento, ciascuno inferiore alla soglia (originariamente fissata dallABI in 3.098,74 ed ora stabilita in 5.000), contabilizzate nellarco di 7 giorni lavorativi antecedenti. 19
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Lobbligo di registrazione è soddisfatto mediante la creazione di un AUI (Archivio Unico Informatico), con il quale si tiene traccia di tutti gli inserimenti effettuati, comprese le informazioni successivamente modificate (che andranno nello storico). A tal fine è essenziale inserire correttamente il codice del presentatore che è sempre colui che si trova materialmente presso lo sportello. 20
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E la parte principale della normativa in quanto tutto limpianto di adeguata verifica della clientela e di registrazione è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione delle operazioni sospette. Bisogna far attenzione alla distinzione tra operazione sospetta e denuncia di notizia di reato. La segnalazione di operazione sospetta è infatti un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dalleventuale denuncia allautorità giudiziaria. 21
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Lart. 41, comma 1, recita che le banche devono inviare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire loperazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. I soggetti tenuti allobbligo di segnalazione si astengono dal compiere loperazione finché non hanno effettuato la segnalazione tranne i casi in cui lastensione non sia possibile. 22
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Prima di inoltrare la segnalazione alla UIF è il direttore della filiale che effettua il vaglio circa lattendibilità del sospetto desumendolo da tutti gli indici che ha a disposizione (e che sono stati acquisiti grazie alladeguata verifica della clientela) concernenti sia il cliente sia le modalità di svolgimento delloperazione o del rapporto continuativo. Per agevolare lindividuazione delle operazioni sospette la Banca dItalia ha emanato il 24 agosto 2010 un nuovo Decalogo contenente gli indicatori di anomalia, cioè un elenco, non esaustivo, di operazioni potenzialmente sospette. 23
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La legge garantisce la piena tutela della riservatezza del soggetto segnalante sia attraverso limpiego di procedure informatiche per linoltro della segnalazione, sia attraverso la non menzione dellintermediario che ha effettuato la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dellattività o del legale rappresentante o del loro delegato (art. 45). 24
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