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PubblicatoBibiana Bernardi Modificato 10 anni fa
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LA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE DOTT. ING. DANIELE CIONCHI
IN ATTESA DEL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA
La realtà italiana degli anni 50 : Le risorse furono destinate in via prioritaria alla ricostruzione edilizia quindi le fabbriche furono riattivate utilizzando i vecchi macchinari esistenti Si imponeva l’obbligo di elaborare un testo unico che regolasse la prevenzione degli infortuni sul lavoro Il problema fu risolto dal legislatore in maniera brillante con il DPR 547/55 e con il DPR 303/56
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PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA
Vecchio sistema : Macchine rivestite di Sicurezza: Si utilizzano le vecchie macchine che vengono rivestite di sicurezza con l’apposizione di “pezze di sicurezza” :dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni => scarsa funzionalità su una macchina così abbondantemente protetta che crea fastidio Nuovo sistema : Macchine a sicurezza Integrata : La sicurezza si sposta a monte => deve essere integrata nella fase stessa della Progettazione Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali,della norma,ecc. deve anche considerare anche la sicurezza => in questa fase è a costo 0
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Vecchio Sistema Normativo
Il fabbricante secondo l’Art. 7 del DPR 547/55 aveva l’obbligo di produrre macchine sicure => tale compito se disatteso determinava l’insorgere di un reato al momento della commercializzazione Successivamente allorchè la macchina entrava nell’ambiente lavorativo non supportata da adeguate istruzioni per l’uso, la responsabilità del costruttore viene sempre più circoscritta e passa di fatto all’utilizzatore Le macchine per essere sicure nel vecchio sistema dovevano rispondere all’articolato del DPR 547/55 e allo stato dell’arte dell’epoca => Il Datore di lavoro subentra nell’assunzione integrale di responsabilità sulla sicurezza delle macchine
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Nuovo Sistema Normativo
È il sistema delle Direttive di Nuovo Approccio nate intorno al allo scopo di combattere efficacemente l’invasione commerciale in Europa dei prodotti provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone Le Direttive Europee sono obbligatorie ma devono essere inserite negli ordinamenti legislativi degli stati membri per acquisire valore giuridico => RECEPIMENTO NAZIONALE I contenuti delle Direttive vengono esplicitati dalle Norme Armonizzate, tali riferimenti non sono obbligatori ma garantiscono al costruttore che le segue la PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ ai RES = REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
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Nuovo Sistema Normativo
Le macchine secondo la Direttiva Macchine è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione Per mettere in atto tale politica il fabbricante persegue la politica dei tre stadi : 1) eliminazione dei rischi alla fonte pensando già la macchina sicura scegliendo norme e materiali affidabili 2) neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni 3) Qualora sulla macchina pensata e realizzata sicura, integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari, permangano dei RISCHI RESIDUI, questi devono essere segnalati all’utilizzatore nel Manuale d’Uso
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Le Direttive di Nuovo Approccio
1) direttive concepite in termini di OBBIETTIVI GENERALI 2) rinvio a norme facoltative quale riferimento tecnico 3) responsabilizzazione del COSTRUTTORE 4) garanzie di una terza parte indipendente per i prodotti di maggiore pericolosità 5) nessun controllo preventivo delle autorità pubbliche sulla circolazione dei prodotti
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I contenuti della Direttiva Macchine
1) Prevede che la circolazione , la messa in esercizio, l’impiego sia libera e non assoggettabile a nessun controllo preventivo da parte di nessuno stato 2) Prevede alcune procedure di complemento di carattere amministrativo per dimostrare che i requisiti sono stati raggiunti 3) La Direttiva Macchine elenca nell’ALLEGATO IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità e quindi da assoggettare a un controllo preventivo più stringente
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I contenuti della Direttiva Macchine
Nella sostanza impone che le macchine : Devono essere ACCETTABILMENTE Sicure Devono essere costruite in base ad un progetto tecnico Devono essere riconoscibili Deve essere accompagnata da una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore Devono essere assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se più pericolose
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Fascicolo Tecnico Per dimostrare la veridicità tecnica di quanto affermato dal costruttore, egli deve conservare presso di se il Progetto della macchina e tutto ciò che è servito a dimostrare la sua sicurezza, a disposizione delle Autorità Per le macchine NON in Allegato IV può essere improntato al momento, dando così la possibilità al costruttore di adattare il F.T. alle richieste delle Autorità Per le macchine in Allegato IV non è data questa possibilità di adattare il F.T. al momento della richiesta in quanto per queste macchine considerate più pericolose deve essere redatto prima della messa in circolazione della macchina e deve anche essere depositato presso un Organismo Notificato che lo conserva
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Fascicolo Tecnico FINALITA’ : Prima della commercializzazione :
1) certificazione di esame CE di Tipo 2) Dichiarazione CE di Conformità e la marcatura CE Dopo la commercializzazione : 1) dimostrare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza 2) rispondere positivamente alle richieste delle Autorità competenti ed eventualmente impostare una linea di difesa in caso di provv. giudiziario
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Fascicolo Tecnico Contenuti : il Fascicolo Tecnico contiene
1) un Disegno complessivo della macchina e gli schemi dei Circuiti di Comando 2) Disegni dettagliati accompagnati dai Calcoli 3) elenco dei RES, delle Norme, e delle altre specifiche tecniche applicate alla progettazione 4) descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi 5) qualsiasi certificazione o relazione tecnica ottenuto da un organismo o laboratorio competente 6) una copia del Manuale d’Uso e Manutenzione e Dichiarazione CE di Conformità
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Procedura di Certificazione per macchine e Componenti di Sicurezza NON in Allegato IV
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Componenti di Sicurezza ( la Dir
Componenti di Sicurezza ( la Dir.Macchine consente solo la marcatura della macchina )
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Procedura di Certificazione per macchine e Componenti di Sicurezza in Allegato IV
AAA
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I POTERI DELLE AUTORITA’ STATALI
La Direttiva Macchine è una direttiva di prodotto e riguarda l’intera vita lavorativa di una macchina in particolare la sua fase di commercializzazione e di immissione sul mercato La commercializzazione e l’immissione sul mercato è sotto la giurisdizione del Ministero Dello Sviluppo Economico La D.M. si occupa di tutte le fasi : progettazione, costruzione , trasporto, immissione sul mercato, impiego, manutenzione e dismissione, tuttavia si applica nella sola fase di commercializzazione Il Ministero dello Sviluppo Economico può provvedere al RITIRO DAL MERCATO ma non può sequestrare una macchina in uso Dal momento in cui la macchina inizia il suo impiego ricade sotto la responsabilità del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute Tali ministeri hanno l’obbligo di accertare e neutralizzare il rischio sul luogo di lavoro, quindi possono sequestrare la macchina dal suo impiego ma non possono ritirarla dal mercato Il Ministero dell’Interno segnalerà la potenziale pericolosità alla U.E.
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La Nuova Direttiva Macchine
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La Nuova Direttiva Macchine
29 giugno entra in vigore senza alcun effetto immediato e diretto per le Imprese Nell’intervallo di tempo compreso tra il 29/06/2006 e il 29/12/2009 ( data a partire dalla quale si applica la Nuova Direttiva Macchine ) non esiste un vuoto normativo La Direttiva 98/37/CE resta applicabile fino al momento in cui diviene applicabile la Direttiva 2006/42/CE cioè il 29/12/2009, dopo tale data la Direttiva 98/37/CE viene ABROGATA Il campo di applicazione è stato riscritto per chiarire una serie di punti che erano stati oggetto di interpretazioni disomogenee
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Campo di applicazione della DIRETTIVA MACCHINE
98/37/CE A) Macchine : un insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile B) un insieme di macchine ( linee automatizzate ) C) attrezzature intercambiabili che modifica la funzione della macchina D) Componenti di sicurezza interblocchi per ripari, comandi a due mani, finecorsa immessi separatamente sul mercato 2006/42/CE A) Macchine B) Insiemi di macchine C) Attrezzature Intercamb. che assemblato alla M. ne modifica la funzione D) Accessori di sollevam. imbracature E) Catene funi e cinghie F) dispositivi Amovibili di trasmissione Meccanica G) Quasi Macchine H) Componenti di sicurezza espleta funzioni di sic. e sono immessi separatamente sul mercato
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Campo di applicazione della DIRETTIVA MACCHINE
LA Direttiva specifica che per Macchine si intende tutto ciò che è stato indicato nei punti precedenti ad esclusione delle Quasi Macchine Il campo di applicazione è stato inoltre esteso agli ASCENSORI DA CANTIERE e agli APPARECCHI PORTATILI A CARICA ESPLOSIVA ( pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare ), anche gli APPARECCHI di SOLLEVAMENTO per PERSONE con velocità di spostamento NON superiore a 0,15 metri/secondo
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ESCLUSIONI FRA LE ESCLUSIONI FIGURANO IN PARTICOLARE :
Gli Interruttori e i sezionatori in alta tensione I prodotti elettrici ed elettronici purchè siano oggetto della Direttiva 73/23/CE (Bassa Tensione ) : Elettrodomestici, apparecchiature audio e video, macchine ordinarie da ufficio, quadri elettrici , motori elettrici
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Altre Modifiche : Quasi Macchine
Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata => un Sistema di Azionamento è una Quasi Macchina Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere Incorporate o Assemblate ad altre macchine o ad altre Quasi Macchina per costituire una Macchina Per queste Q.M. Non complete e quindi non in grado di essere utilizzate per una applicazione specifica i RES non si applicano nel loro insieme
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Immissione sul mercato e Messa in Servizio
Immissione sul mercato : prima messa a disposizione, all’interno della U.E., a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi macchina a fini di Utilizzazione o Distribuzione Messa in Servizio : primo Utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della U.E., di una macchina Queste definizioni non erano Formalizzate nella vecchia Direttiva ma erano desumibili dal suo contesto Bisognerà attendere il Nuovo Decreto di Recepimento della nuova direttiva per capire se le MODIFICHE costruttive di macchine esistenti non rientranti nell’Ordinaria e Straordinaria Manutenzione, continueranno a costituire una Nuova Immissione sul Mercato
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Obblighi per il Fabbricante o suo Mandatario per l’Immissione sul Mercato di Macchine
1) accertare che la macchina soddisfi i RES dell’Allegato I 2) accertare che il Fascicolo Tecnico sia disponibile 3) fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione 4) espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell’Articolo 12 5) redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II 6) apporre la Marcatura CE ai sensi dell’Art. 16
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Sorveglianza del Mercato
Gli stati membri devono istituire o nominare le Autorità Competenti per il Controllo del Mercato e cioè per il controllo della Conformità delle macchine informando la Commissione E. e gli altri stati membri La sorveglianza del mercato è il Controllo di nuova generazione con cui si garantisce l’applicazione corretta ed uniforme della Direttiva => con cui si stabilisce che la macchina effettivamente è stata Progettata rispettando la Direttiva Europea
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Le Istruzioni per l’Uso
Anche nel nuovo testo della Direttiva Macchine le istruzioni per l’uso sono trattate al punto 1.7.4 Devono essere redatte nella lingua comunitaria ufficiale dello stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato e/o messa in servizio Devono essere Istruzioni originali o una traduzione delle istruzioni originali Nel caso venga consegnata una traduzione, deve essere allegata anche una copia delle istruzioni originali
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Il Fascicolo Tecnico delle macchine
Le disposizioni relative al fascicolo tecnico delle macchine è contenuto nell’ Allegato VII A, mentre per le Quasi macchine nell’ Allegato VII B La nuova direttiva ribadisce l’obbligo della disponibilità del F.T. per dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva Tale fascicolo tecnico deve riguardare : la valutazione di Conformità, la Progettazione, la Fabbricazione, ed il Funzionamento della macchina La modifica più significativa introdotta nella nuova direttiva riguarda l’obbligo di inserire nel F.T. la documentazione relativa alla Valutazione del Rischio che deve dimostrare la procedura seguita
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Il Fascicolo Tecnico delle macchine
Devono essere inclusi anche un elenco dei RES applicabili alla macchina E le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati Il fascicolo tecnico deve contenere una copia della Dichiarazione di Conformità e del Manuale d’Uso Se vengono incorporate delle quasi macchine nel F.T. deve essere inclusa la Dichiarazione di Incorporazione e le Istruzioni di Assemblaggio Il F.T. non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile, deve però poter essere reso disponibile da parte della persona nominata nella Dichiarazione CE di Conformità
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La documentazione per le Quasi Macchine
La Marcatura CE non si applica alle Quasi Macchine Possono essere immesse sul mercato con: Istruzioni per l’assemblaggio Allegato VI Dichiarazione di Incorporazione Allegato II, parte 1 sezione B Tale documentazione deve accompagnare la quasi macchina fino all’incorporazione e deve poi far parte del Fascicolo Tecnico della macchina finale Essa deve riguardare la Valutazione di Conformità, Progettazione, la fabbricazione, ed il funzionamento della quasi macchina
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Procedure per la marcatura CE
La procedura si applica non solo alle macchine vere e proprie ma si estende a tutti i punti del campo di applicazione Ne consegue che i componenti di sicurezza devono essere marcati CE e accompagnati da Dichiarazione CE di Conformità => non esiste più la dichiarazione di cui all’Allegato II C Le novità più importanti riguardano le procedure di marcatura delle macchine in Allegato IV
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Macchine NON in Allegato IV , procedura di Valutazione della Conformità
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Macchine in Allegato IV
Se tali macchine sono costruite seguendo norme Armonizzate il costruttore può decidere di applicare a sua scelta la procedura di valutazione della conformità prevista per le altre macchine = 1)controllo interno sulla fabbricazione, oppure assoggettare la macchina alla 2)Certificazione CE di Tipo o in fine applicare la 3)Procedura di garanzia di qualità Non è più previsto il deposito del Fascicolo Tecnico presso un Organismo Notificato Se la macchina non è costruita seguendo Norme Armonizzate il costruttore deve ottenere la Certificazione di Tipo da un O.N. oppure applicare la 2) Procedura di Garanzia Qualità Totale
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Macchine in Allegato IV
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Macchine in Allegato IV
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Esame CE del Tipo Nell’Allegato IX si descrive la procedura con cui l’O.N. verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i RES della Direttiva La novità più importante è costituita dall’introduzione di un periodo di 5 anni per la validità dell’esame CE di Tipo, trascorso tale periodo il fabbricante deve chiedere all’O.N. di riesaminare la validità dell’attestato
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Garanzia Qualità Totale
Una delle maggiori novità della Nuova Direttiva Macchine è l’introduzione per le macchine in Allegato IV in alternativa all’Esame CE di Tipo, del Sistema Garanzia Qualità Totale L’Allegato X descrive la procedura in base alla quale un O.N. valuta e approva il Sistema Qualità e ne controlla l’applicazione Il fabbricante deve applicare un Sistema Qualità per la Progettazione, la Fabbricazione, l’Ispezione Finale e il Collaudo
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Dichiarazione ai sensi della Nuova Direttiva Macchine ( Allegato II )
1) Dichiarazione CE di Conformità ( dichiarazione di tipo A ) attesta la conformità delle macchine comprese le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica 2) Dichiarazione di Incorporazione di Quasi Macchine ( dichiarazione di tipo B ) È obbligatorio fornire nome e cognome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica pertinente , deve essere stabilita nella comunità europea
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