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IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA
Dalla legge sull’impiego privato (r.d.l. n. 1825/1924) all’art cod. civ. La legge n. 230/1962 e la flessibilizzazione moderata degli anni ’80
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LA RIFORMA DEL 2001 dall’accordo quadro europeo del 18.3.1999
alla direttiva 99/70/CE …: “… quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. … fino al decreto legislativo n. 368/2001
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RIFORME E CONTRORIFORME SUCCESSIVE AL 2001
IL cd. “PROTOCOLLO SUL WELFARE” del E LA L. n. 247/2007: LA RIFORMA ALL’INSEGNA DELLA “LOTTA ALLA PRECARIETA’” Il D.L. n /2008 conv. in L. n. 133/2009: LA CONTRORIFORMA ALL’INSEGNA DELLA FLESSIBILITA’ La “RIFORMA FORNERO” (L. n. 92/2012, art. 1, comma 9): LOTTA AGLI ABUSI, MA PIU’ TOLLERANZA PER IL PRIMO CONTRATTO
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IL D. LG. N. 368/2001 (aggiornato alla riforma Fornero)
Requisito “causale” (art. 1, c. 1) È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro L. n. 247/07 aveva aggiunto il comma 0: il contratto è di regola a tempo indeterminato L. n. 133/08 aveva aggiunto il comma: le ragioni “tecniche, organizzative, produttive e sostitutive” di cui all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 possono essere riferite anche all’ordinaria attività del datore di lavoro La riforma Fornero sostituisce entrambi con: “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”
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Violazione del requisito causale
Nullità parziale ex art. 1419, c. 1, c.c. ? Il datore di lavoro può provare che il contratto a t.d. non sarebbe stato stipulato senza il termine → nullità dell’intero contratto Conservazione del contratto nullo, ex c.c.: All’illegittimità del termine … consegue … l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla stregua dei principi generali in materia di nullità parziale … del contratto (Cass /2008) Corte cost. 210/1992: l’art. 1419, c.1, c.c., non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà a norme imperative poste a tutela del lavoratore.
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Contratto a termine a-causale (art. 1, c. 1-bis)
non è più richiesto il requisito causale per la stipulazione del primo contratto a termine, se la sua durata non supera i 12 mesi (riforma Fornero)
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Contratto a termine a-causale (art. 1, c. 1-bis)
… in alternativa: i CCNL possono prevedere che il requisito causale non sia richiesto, nel limite del 6% dell’organico, ove le assunzioni a termine avvengano per fare fronte a “processi organizzativi” indicati nella legge (art. 5, comma 3). Start up Rilevanti cambiamenti tecnologici Fase supplementare di progetti di ricerca o sviluppo Rinnovo o proroga di importante commessa
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Contratto a termine a-causale
Non prorogabile (art. 4, comma 2-bis) Non viola la direttiva 99/70, che si disinteressa del primo contratto a termine e persegue gli abusi derivanti dalla successione di contratti: Non viola la clausola di non regresso, perché quella clausola vieta solo le riduzioni di tutele pretestuose. Nuova recentissima ipotesi di contratto a-causale per le start up innovative, da 6 a 36 mesi: art. 28, legge n. 221/2012
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Divieti assoluti (lett. a, c, d)
Divieti (art. 3) Divieti assoluti (lett. a, c, d) Sostituzione lavoratori in sciopero Durante una sospensione o riduzione dell’orario (CIG) Nel caso di inadempimento delle norme di sicurezza Divieto collettivamente derogabile (lett. b) Licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti Violazione del divieto → trasformazione a t.i. (giurisprudenza prevalente)
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Forma scritta (art. 1, comma 2-3-4)
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni
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Contingentamento (art. 10, c. 7-8)
Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale (c. 7, 1° per.) Esclusioni oggettive (lett. a, b, c): Start up, sostituzione e stagionalità, specifici spettacoli o programmi radiotelevisivi Esclusione soggettiva (c. 7, 2° per.): >55enni Conseguenza della violazione: nullità parziale (art. 1419, c. 1, c.c.)
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Proroga del contratto a termine (art. 4)
Condizioni di legittimità: Consenso del lavoratore Contratto iniziale < 3 anni Una sola volta Ragioni oggettive (non più “esigenze contingenti e imprevedibili”: legge 230/1962). In pratica, deve persistere l’originaria causale Stessa attività Durata complessiva del rapporto non > 3 anni
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Prosecuzione del contratto a termine (art
Prosecuzione del contratto a termine (art. 5, comma 1, 2, 2-bis, come modificati da riforma Fornero) Periodo di tolleranza (con comunicazione al centro per l’impiego): Fino al 10° giorno post-scadenza: maggiorazione retributiva 20% Oltre il 10° giorno: maggiorazione retributiva 40% fino a … Trasformazione a t.i.: Contratto di durata < 6 mesi: dopo il 30° giorno Contratto di durata superiore: dopo il 50 ° giorno
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Successione di contratti a t. d. (art
Successione di contratti a t.d. (art. 5, commi da 3 a 4-ter, post riforma Fornero) Necessità di un intervallo minimo Contratto fino a 6 mesi: 60 gg. (erano 10 ante Fornero) Contratto > 6 mesi: 90 gg. (erano 20 ante Fornero) Violazione dell’intervallo → trasformazione a t.i. del successivo contratto Se però si tratta di assunzioni successive (senza soluzione di continuità: 24 ore) → trasformazione a t.i. dal primo contratto
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segue successione di contratti a t.d.: deroghe (art. 5, comma 3)
Deroga tramite contratto collettivo Riforma Fornero: gli stessi contratti collettivi abilitati a legittimare contratti a-causali, nei casi di processi organizzativi determinati da start up, lancio nuovi prodotti, ecc… (v. slide 7) possono ridurre l’intervallo minimo ai limiti ante riforma Fornero (10 o 20 gg.) Legge 34/2012, art. 46-bis: tutti i contratti collettivi, ad ogni livello, se stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi, possono ridurre l’intervallo minimo a 10 o 20 gg. Deroga suppletiva tramite D.M.L.P.S. Deroga automatica: per tutte le attività stagionali
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Segue: successione di contratti a t. d. : Il plafond triennale (art
Segue: successione di contratti a t.d.: Il plafond triennale (art. 5, comma 4-bis e ter) La successione di contratti a t.d. per mansioni equivalenti, non può superare 36 mesi, indipendentemente dalle interruzioni Deroghe ed eccezioni al plafond: tutti i contratti collettivi, ad ogni livello, se stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi Attività stagionali anche definite come tali dai contratti collettivi nazionali Unico ulteriore contratto disciplinato da avviso comune e convalidato dalla DTL
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Esclusioni e discipline speciali (art. 10, c. 1 – 6) CASI PRINCIPALI
Esclusione totale: apprendistato (non è contratto a t.d.); braccianti agricoli e commercio ortofrutticolo Disciplina speciale: somministrazione di lavoro Lavoratori in mobilità (art. 8, c. 2, legge 223/1991): causale “soggettiva”; max 12 mesi; sgravio contributivo come apprendisti, applicabile per altri 12 mesi in caso di trasformazione a t.i.; assunzione anticipata con sgravio contributivo per sostituzione maternità e paternità (art. 10, legge 53/2010)
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Segue: Esclusioni e discipline speciali
Dirigenti (comma 4) A-causale; max 5 anni, recedibilità da parte del dirigente dal 3° anno Si applicano solo artt. 6 e 8 (non discriminazione e computabilità ai fini della legge 300/1970 se > 9 mesi) (comma 3) Prestazioni occasionali nel turismo e pubblici esercizi Servizi speciali individuati dalla contrattazione collettiva Max 3 giorni Comunicazione al CI entro il giorno antecedente
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IL D.LG. N. 368/2001: segue Diritto di precedenza (art. 10, c. 9-10)
Criteri di computo nell’organico (art. 8) Il nuovo criterio (> 9 mesi) Disciplina transitoria (art. 11) Sanzioni amministrative (art. 12)
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Altri profili di disciplina
Non discriminazione (artt. 6 e 12) Salvo obiettiva incompatibilità Diritti di informazione e formazione (artt. 7-9) Ai lavoratori, sui posti a t.i. disponibili: art. 9, c. 1 Alle rappresentanze sindacali : art. 9, c. 2 Criteri di computo nell’organico ai fini dei diritti sindacali in azienda (art. 8): durata > 9 mesi) Ma non ad altri fini. Es.: per la legge 68/1999: > 6 mesi
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Il contributo addizionale
contributo addizionale dell’1,4% sulle assunzioni a termine (art. 2, comma 28 e 29, legge 92/2012): Escluso per sostituzione assenti e stagionali Restituibile (nel limite di 6 mesi) in caso di trasformazione a t.i. o assunzione a t.i. entro 6 mesi
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Diritto di precedenza (art. 5, comma 4-quater-quinquies-sexies)
Nelle assunzioni a t.i. entro 12 mesi per stesse mansioni Rapporto > 6 mesi manifestazione volontà entro 6 mesi da cessazione rapporto Nelle assunzioni stagionali manifestazione volontà entro 3 mesi da cessazione rapporto Il diritto si estingue entro 12 mesi da cessazione rapporto
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Impugnazione e risarcimento danni
Azione dichiarativa di accertamento Nessuna decadenza Accertamento retroattivo persistenza rapporto di lavoro Conversione + mora credendi per i periodi non lavorati, se il lavoratore offriva la prestazione, con detrazione aliunde perceptum e percipiendum Legge 183/2010 (art a, come modif. da l. 92/2012; art. 32, c. 5) impugnazione stragiudiziale entro 120 gg.; ricorso al Giudice nei successivi 180 gg. Nullità ex nunc con conversione Per il passato: indennità risarcitoria forfettaria: 2,5-12 mensilità “sconto” 50% se offerta posto a t.i. secondo graduatorie contrattate collettivamente
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