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PubblicatoPetronel Mattioli Modificato 10 anni fa
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LE NOVITÀ LEGISLATIVE Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE 169/2008 Art. 1 - A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Art.1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
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VORREI UNA LEGGE CHE… Dipartimento per l'Istruzione Nota 8 agosto 2008 Prot.AOODPIT/Segr.CD/815 Oggetto: Vorrei una legge che…- A.S. 2008/2009 Il Senato della Repubblica, nel quadro delle iniziative rivolte al mondo della scuola e in collaborazione con questo Ministero, promuove per lanno scolastico 2008-2009 un nuovo progetto didattico-educativo che coinvolge l'ultima classe delle scuole primarie con lintento di avvicinare anche i più piccoli alle Istituzioni. L'iniziativa "Vorrei una legge che…" si propone di far riflettere i bambini su temi a loro vicini e di far cogliere l'importanza delle leggi sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni incentivando il senso civico e di partecipazione democratica.
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DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca Dipartimento per lIstruzione Roma, 8 agosto 2008 Oggetto: Progetto Dalle aule Parlamentari alle aule di Scuola. Lezioni di Costituzione. La collaborazione pluriennale fra questo Ministero, Camera dei deputati e Senato della Repubblica avviata per avvicinare i giovani ai valori ed ai principi della nostra Carta costituzionale ha trovato lo scorso anno scolastico, in occasione del 60° anniversario della Costituzione repubblicana, un nuovo comune impegno. Grazie anche alla esperienza maturata, liniziativa - rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - per lanno scolastico 2008/09 si articolerà a livello nazionale e regionale, come precisato nellallegato progetto.
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UNA INIZIATIVA FORMATIVA
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE 169/2008 Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti 1.Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE 169/2008 Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti 1.Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE 169/2008 Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonchè la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE 169/2008 Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI VIENE PREDISPOSTA DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME (C.M. 85/04) LA VALUTAZIONE E UN PROCESSO CHE DEVE ESSERE CARATTERIZZATO DALLA COERENZA LOGICA DELLE FASI E DELLE AZIONI: definizione degli obiettivi di apprendimento definizione dei criteri di valutazione individuazione delle modalità di verifica raccolta dei dati e delle informazioni relative agli apprendimenti documentazione degli esiti delle osservazioni e delle verifiche sintesi valutativa che si esprime nel voto
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo Indicazioni per il curricolo per la scuola dellinfanzia e per il primo ciclo distruzione - 2007
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… LA VALUTAZIONE E UN PROCESSO TRASPARENTE Contratto formativo Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, delloperato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e lallievo ma coinvolge lintero Consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli Organi dellistituto, i genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto formativo, elaborato nellambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali: lallievo deve conoscere: - gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo - il percorso per raggiungerli - le fasi del suo curricolo il docente deve: - esprimere la propria offerta formativa - motivare il proprio intervento didattico - esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione il genitore deve: - conoscere lofferta formativa - esprimere pareri e proposte - collaborare nelle attività. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici"
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… LA VALUTAZIONE È UN PROCESSO TRASPARENTE Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA (D.P.R. 249/98)
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… LA VALUTAZIONE È UN PROCESSO TRASPARENTE Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 Art.39 Accesso ai documenti scolastici 2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… COME SI RILEVANO IN ITINERE GLI APPRENDIMENTI osservazioni occasionali osservazioni sistematiche conversazioni interrogazioni prove scritte di vario tipo prove oggettive test standardizzati …
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… Dipartimento per lIstruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio IV Nota 5 ottobre 2004 Prot. n 4099/A/4 Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia Prevede strumenti compensativi e dispensativi
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IN ATTESA DEL REGOLAMENTO È BENE RICORDARE CHE… Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica 4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE 169/2008 Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo- scuola.
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LATTUAZIONE DELLA L.133/2008 Capo II Contenimento della spesa per il pubblico impiego Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica … Si provvede ad una revisione dellattuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico… IL PIANO PROGRAMMATICO I REGOLAMENTI
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