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PubblicatoEnrichetta Masini Modificato 10 anni fa
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A decorrere dal periodo dimposta 1998, è stata istituita laddizionale regionale allIRPEF. Tale imposta non è deducibile ai fini di alcuna altra imposta, tassa o contributo. Per la dichiarazione, liquidazione, accertamento e riscossione, si applicano le disposizioni previste per lIRPEF
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Obbligati al pagamento delladdizionale regionale allIRPEF, sono tutti i contribuenti, per i quali, nellanno di riferimento, risulta dovuta lIRPEF, dopo cioè aver scomputato tutte le detrazioni dimposta riconosciute ed i crediti dimposta.
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Non sono tenuti al pagamento delladdizionale allIRPEF: > i contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva allIRPEF; > i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata; > i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde unIRPEF che, al netto delle detrazioni (carichi di famiglia o altre detrazioni) risulti non dovuta pari ad un importo non superiore a Euro 12,00
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Per la determinazione dellaliquota da applicare e della regione a favore della quale effettuare il versamento, bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 Dicembre dellanno in cui si riferisce laddizionale. Le cause di variazione hanno effetto a partire dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. La fissazione dellaliquota da parte della regione deve avvenire con provvedimento regionale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30 Novembre dellanno precedente a quello cui laddizionale si riferisce.
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Se il 15 Novembre si effettua un cambio di residenza che implichi anche il cambio di regione, laddizionale va versata, applicando la corrispondente aliquota, alla regione di residenza al 15 Novembre, poiché alla data del 31 Dicembre non sono ancora trascorsi i 60 giorni previsti perché abbia effetto la variazione.
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Per i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, limporto delladdizionale è determinato dal sostituto dimposta allatto delleffettuazione delle operazioni di conguaglio; il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di Novembre.
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L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale nella misura dello 0,90% ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver deliberato delle esenzioni o delle maggiorazioni fino ad un massimo del 1,40% ABRUZZO BASILICATA LIGURIA PIEMONTE UMBRIA su tutti gli scaglioni di reddito 1,40% su tutti gli scaglioni di reddito 0,90% fino a 25.000,00 Euro oltre i 25. 000,00 Euro 0,90% 1,40% - 0,90% per fam. num. fino a 15.000,00 Euro oltre i 15.001,00 e fino a 22.000,00 oltre i 22.000,00 Euro 0,90% 1,20% 1,40% 0,90% 1,10% fino a 15.000,00 Euro oltre i 15. 000,00 Euro
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Il D. LGS. 360 del 28 Settembre 1998 ha istituito, a decorrere dal I Gennaio 1999, le addizionali comunali allimposta sul reddito delle persone fisiche.
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Obbligati al pagamento delladdizionale Comunale allIRPEF sono tutti i contribuenti per i quali, nellanno di riferimento, risulta dovuta lIRPEF, dopo aver scomputato tutte le detrazioni dimposta riconosciute ed i crediti dimposta.
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Non sono tenuti al pagamento delladdizionale allIRPEF: > i contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva allIRPEF; > i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata; > i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde unIRPEF che, al netto delle detrazioni (carichi di famiglia o altre detrazioni) risulti non dovuta pari ad un importo non superiore a Euro 12,00
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A partire dal 2007 limposta è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del I Gennaio dellanno cui si riferisce laddizionale stessa. Tuttavia si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscal, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono da 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
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Ai Comuni è riconosciuta la possibilità di deliberare variazioni dellaliquota delladdizionale comunale. Lefficacia della delibera decorre dalla sua pubblicazione sul sito internet (www.finanze.gov.it – sezione fiscalità locale). La variazione dellaliquota non può eccedere complessivamente: gli 0,8 punti percentuali.www.finanze.gov.it
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Il versamento delladdizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Lacconto è stabilito nella misura del 30% delladdizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dellanno precedente. Limporto viene versato in un massimo di 9 rate nel corso del periodo dimposta cui laddizionale si riferisce
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A decorrere dallanno 2007, il versamento delladdizionale comunale allIRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune e riportato in F24
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Esempio gestione addizionale comunale anno 2009: -Base imponibile addizionali – anno 2008: 27.500,00 Euro -Aliquota addizionale comunale anno 2009 (deliberata e pubblicata entro il 31.12.2008): 0,8% -Importo acconto addizionale comunale 2009: (27.500,00 * 0,8%)= 220,00 * 30% = 66,00 -Importo singola rata: 66,00/9 (n. max rate)= 7,33 da versare a partire dal 16 aprile 2009 (cedolino di MARZO) e concludere entro il 16 dicembre 2009 (cedolino di NOVEMBRE) ACCONTO Determinazione saldo addizionale comunale 2009: -Base imponibile addizionali – anno 2009: 29.200,00 Euro -Aliquota addizionale comunale anno 2009: 0,8% -Importo addizionale comunale 2009: (29.200,00 * 0,8%)= 223,60 -Importo saldo addizionale comunale 2009: 233,60 – 66,00 (versato nel 2009)= 167,60 -Importo singola rata: 167,60/11 (numero massimo di rate) = 15,24 da versare fra febbraio 2010 (cedolino GENNAIO) e fra Dicembre 2010 (cedolino NOVEMBRE) SALDO
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