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PubblicatoSofia Lorenzi Modificato 10 anni fa
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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 91 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI”
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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Rifiuti
RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI Definizione La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, secondo la quale i rifiuti vengono classificati: - secondo l’origine in: Rifiuti urbani e Rifiuti speciali, - secondo le caratteristiche di pericolosità in: Rifiuti pericolosi e non pericolosi Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti
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Il SISTRI è il nuovo SIStema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’obbiettivo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale grazie all’utilizzo di particolari dispositivi elettronici. Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di diverse categorie di soggetti individuate dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, come: produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, i consorzi, i trasportatori professionali, recuperatori e smaltitori. La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. La consegna dei dispositivi USB avverrà, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure, a richiesta, presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, che abbiano sottoscritto con la Camera di Commercio apposita convenzione. Le aziende interessate al nuovo Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti sono: Soggetti tenuti Rilascio dei dispositivi Produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti. Produttori rifiuti non pericolosi derivati da attività industriali, artigianale e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti. Gestori di rifiuti (recuperatori, smaltitori, commercianti e intermediari) e Consorzi. Enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania. Consegna del dispositivo presso la Camera di Commercio o associazione di categoria che abbia sottoscritto apposita convenzione. Produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti. Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti tra 11 e 50 dipendenti. Adesione volontaria: Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti fino a 10 dipendenti. Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività (servizi, commercio, edilizia, sanità).
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Gli operatori iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali ritirano invece i dispositivi presso la Sezione Regionale dell'Albo: Per i trasportatori iscritti alla Sezione Regionale dell’Albo è anche previsto un dispositivo elettronico (black box) da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. Requisiti Necessitano di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: - imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi - imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti - imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto - imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi - imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi - imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti Per poter effettuare l’iscrizione all’albo le imprese devono essere in possesso di: - Requisiti soggettivi (comuni a tutte le Categorie di iscrizione) - Requisiti dell'impresa - Requisiti di idoneità finanziaria - Requisiti di idoneità tecnica (mezzi, attrezzature, dipendenti) Soggetti tenuti Rilascio dei dispositivi Trasportatori di rifiuti speciali iscritti all'albo gestori Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti con più di 50 dipendenti Sezione Regionale dell'Albo gestori ambientali Trasportatori di rifiuti pericolosi da essi prodotti fino a 50 dipendenti Trasportatori di rifiuti non pericolosi da essi prodotti
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Requisiti Soggettivi Affinché sia possibile l’iscrizione all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali è necessario che il titolare (in caso di impresa individuale), gli amministratori o i soci: a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia; c) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera; d) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; e) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; f) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni; g) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo. Requisiti dell'impresa L'impresa che chiede l'iscrizione deve: a) essere iscritta al Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza; b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; d) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità;
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e) avere nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti soggettivi di cui alle lettere d, e, f, g del paragrafo precedente. Requisiti di idoneità finanziaria La capacità finanziaria, secondo quanto stabilito da all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, è dimostrata mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull'attività svolta. Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli importi relativi alla capacità finanziaria. Requisiti di idoneità tecnica I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività attinenti o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione; b) in un'adeguata dotazione di personale e di attrezzatura tecnica quale quella di mezzi d’opera,di attrezzi e di materiali; c) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l'iscrizione o in ambiti affini. Adempimenti Per poter avviare un’attività di Raccolta, Gestione e Smaltimento dei Rifiuti sono necessari: - Domanda di attribuzione del numero di partita iva - Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Denuncia di inizio attività previa dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnico-organizzativa, da presentarsi al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane competente per territorio - Domanda di autorizzazione Regionale/Provinciale/Comunale a seconda del tipo di attività specifica che si vuole intraprendere - Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps - Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail - Rispetto delle direttive regionali e provinciali Inoltre le imprese che si occupano di Raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti sono obbligate a tenere un registro di carico/scarico dei rifiuti, il quale va numerato e vidimato presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
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Riferimenti Normativi Nazionali Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale Decreto legislativo del 05/02/1997, n. 22 (articolo 30) Codice Attività Economica Ateco Raccolta e depurazione delle acque di scarico Raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi Produzione di compost Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi Demolizione di carcasse Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia. Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.
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