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La valutazione degli alunni con disabilità

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Presentazione sul tema: "La valutazione degli alunni con disabilità"— Transcript della presentazione:

1 La valutazione degli alunni con disabilità
e con disturbi specifici di apprendimento nella scuola secondaria di 2° grado ROBERTO GRISON guarino v.se – aprile 2010

2 CONCORDATO FRA SCUOLA, FAMIGLIA, ULSS
ALUNNI CERTIFICATI Legislazione 1987 La Sentenza 215 della Corte Costituzionale : l’apprendimento come diritto soggettivo in tutti gli ordini e gradi di scuola (dal “facilitare” all’ “assicurare”) La legge 104 il PEI, è il momento in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione del soggetto con disabilità; la valutazione è di tipo “peculiare”, riferita al PEI PRIMO CICLO art.5 comma 1 legge L. 104 IL PEI E’ IL DOCUMENTO IN CUI VENGONO DESCRITTI GLI INTERVENTI INTEGRATI ED EQUILIBRATI TRA DI LORO […] AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE, tenendo presenti LE FORME DI INTEGRAZIONE TRA ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE CONCORDATO FRA SCUOLA, FAMIGLIA, ULSS E' UN PATTO non sottoscritto dalla famiglia !!!

3 GARANTIRE IL PIENO SUCCESSO FORMATIVO
Progettare e valutare Legge 104/92 introduce il PEI RIVOLGERE L’ATTENZIONE ALLE DIVERSE AREE DELLA PERSONALITA’ ANCHE CON ATTIVITA’ E VALUTAZIONI DIFFERENZIATE CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEL PEI PER IL CARATTERE FORMATIVO LA VALUTAZIONE NON PUO’ MANCARE GARANTIRE IL PIENO SUCCESSO FORMATIVO APPRENDIMENTI COMUNICAZIONE RELAZIONI SOCIALIZZAZIONE AUTONOMIA Equivalenza della prova in tutto il primo ciclo le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Equipollenza o individualizzazione nel secondo ciclo

4 Normativa valutazione
Legge 104 del 1992 Valutazione degli alunni con disabilità Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art Valutazione del rendimento e prove d'esame Testo Unico Ordinanza Ministeriale 90 del 2001 art. 11 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali Decreto Presidente Repubblica 122 art. 9 Regolamento valutazione alunni

5 Valutazione - scuola superiore
è necessario verificare se: Il livello di preparazione dell’ allievo è conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti Il sistema di valutazione sarà analogo a quello degli altri studenti con prove uguali o equipollenti esame di stato per assicurare il diritto allo studio (Sentenza ’87) il pei è diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali Il consiglio di classe valuta i risultati con voti relativi unicamente al pei; hanno valore legale ai fini della prosecuzione degli studi – no titolo di studio

6 valutazione - scuola superiore
a chi compete la scelta: Se un Consiglio di classe intende adottare la valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata come per tutti i compagni di classe. La valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve in ogni caso aver luogo. Il PEI è comunque sempre predisposto, e con la partecipazione dei genitori

7 Equipollenza L. 104 art.16/comma 3: “Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti altro …… in ogni caso, le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

8 I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. All’esame di stato il docente di sostegno può essere nominato come esperto esterno

9 valutazione - esami Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, sono in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione in riferimento a quanto previsto dall’art.17, dell’OM 90/2001 e DPR 122/09. Se durante il successivo a. s. alla valutazione differenziata, vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il c. d. c. delibera con gli stessi criteri di valutazione utilizzati per tutti gli alunni. Non sono necessarie prove di idoneità relative alle discipline, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

10 Legislazione ALUNNI DIAGNOSTICATI
Circ. Min. prot. 4099/A/4 del 05 Ottobre iniziative relative alla Dislessia - pratiche Compensative e Dispensative a scuola Nota Min. prot.26/A 05 Gennaio 05 strumenti compensativi e dispensativi anche in valutazione ed esami Circ. Min prot.1787 uff.VII del 1/3/ esami di Stato, sensibilizzazione commissioni su DSA Circ. Min. prot. 4798/A4a del 27 Luglio attività di programmazione scolastica degli alunni disabili da parte delle istituzioni scolastiche – programmazione e adozione degli strumenti compensativi nella didattica… Circ. Min 28 prot Marzo 07 art.4 per i DSA obbligo di sostenere tutte le prove – raccomandazione all’impiego di misure e strumenti compensativi anche in sede d’esame Nota Min. 10 maggio 2007 DSA – indicazioni operative DPR 122 – 2009 art. 10 valutazione alunni con DSA Legge Regione Veneto n marzo 2010

11 Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:
-    Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri. -         Tavola pitagorica. -         Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche. -         Calcolatrice. -         Registratore. -         Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale. Per gli strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti: -         Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline. -         Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta. -         Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa. -         Organizzazione di interrogazioni programmate. -         Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti. Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano in essere iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all’apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell’autonomia scolastica.

12 DPR 122 – 2009 art. 10 Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

13 idonei” (vedi anche filmato)
“strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei” (vedi anche filmato) es. docente di filosofia, un alunno con prova insufficiente non ha studiato ha studiato ma presenta difficoltà non ha studiato ha studiato ma presenta difficoltà ha studiato ma la difficoltà è legata al disturbo compensarla con strategie didattiche e metodologiche a scuola e a casa

14 Accorgimenti utili per implementare, prima ancora di un percorso didattico, una strategia di aiuto sono: Evitare di costringere alla lettura ad alta voce: è preferibile una verifica finale della comprensione Utilizzare per scrivere una tastiera che consente la selezione diretta delle lettere, senza costringere a ricercare in memoria la forma da attribuire ad un suono Addestrare all’uso delle dieci dita per fare in modo che si guardi il monitor e non la tastiera, cosa che consente un maggiore controllo di quanto viene scritto Consentire l’utilizzo del registratore come alternativa alla stesura degli appunti in classe Utilizzare uno scanner con sistema OCR che consenta di importare i testi scritti da utilizzare poi con la sintesi vocale Utilizzare un word processor (come Microsoft Word) che comprenda la correzione ortografica (è meglio escludere l’opzione di correzione immediata del testo e correggere solo al termine del compito: può essere frustrante vedersi sottolineare gran parte di quanto si è faticosamente prodotto) e la correzione automatica (che consente di correggere automaticamente gli errori più frequenti: tale funzione è da utilizzare solo quando l’obiettivo non è più correggere, ma produrre) Consentire l’utilizzo della calcolatrice che libera capacità attentive che possono essere convogliate sulla parte procedurale che consente la soluzione di problemi Utilizzare strategie divertenti e motivanti che diano alla lettura una valenza positiva e ludica


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