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Nuova procedura di vigilanza sulle gru a torre
Giancarlo Negrello – 28 ottobre 2011 Nuova procedura di vigilanza sulle gru a torre
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente)
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V. 3.1.3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626.
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
4. Qualora gli organi di vigilanza, […] constatino che un’attrezzatura di […] presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI. 2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
3. […]. (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da a euro – cfr allegato VI) (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente – nota: limitatamente ai punti dell’allegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una più precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI )
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) […] (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato VI)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature […] b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) […] b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
11 […] Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente)
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
13 […]
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
13 […]
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Allegato VII – Verifiche di attrezzature
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Allegato VII – Verifiche di attrezzature
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Procedura di controllo
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4.01 Apparecchi di sollevamento non conformi ai requisiti di sicurezza.
Il coordinatore deve accertare che le attrezzature messe a disposizione per il sollevamento dei materiali in cantiere siano conformi ai requisiti di cui all’art.70 del D.Lgs.81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. In caso di accertamento negativo, comprovato da “effettive anomalie tecniche” riconducibili al non rispetto di principi normativi e che espongono i lavoratori a rischio, L'Ente di controllo procederà con la contestazione della violazione dell’art.71 comma 1 del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di eliminare le situazioni antigiuridiche e fonte di pericolo. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.01 Apparecchi di sollevamento non conformi ai requisiti di sicurezza.
Il concetto di idoneità fa riferimento alla conformità a norme tecnico/scientifiche ed all’efficienza dei dispositivi di sicurezza in dotazione alla macchina e non a misure formali e/o procedurali. Il concetto di adeguatezza fa riferimento alla congruità dell’attrezzatura rispetto al lavoro da svolgere (es. gru utilizzata per il sollevamento di persone).
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4.02 Macchine messe in servizio in regime di omologazione statale (ante 96), omologate ISPESL (con libretto), prive della verifica periodica Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica secondo la periodicità prevista (annuale per le gru da cantiere). In caso di accertamento negativo, e in assenza di richiesta di tale verifica, L'Ente di controllo procederà con la contestazione al DdL della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08 (sanzione amministrativa). L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale verifica. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.02 Macchine messe in servizio in regime di omologazione statale (ante 96), omologate ISPESL (con libretto), prive della verifica periodica La sanzione sarà prevista anche nel caso di mancata denuncia di messa in servizio, prevista dall’art. 11, comma 3, del DPR 459/96 (rif. Art. 18 D. Lgs. 17/10), poiché ricorrendo tale fattispecie non si fissa una data certa a cui fare riferimento per attivare le verifiche periodiche con la frequenza stabilita dall’Allegato VII del D.Lgs.81/08. Nell’ambito del processo di incorporazione di Enti ed Organismi pubblici previsto dal Decreto Legge 31 Maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 Luglio 2010 n.122, l’INAIL ha comunicato che dal 6 luglio 2011 il Dipartimento ex ISPESL di Padova, che ha competenza anche per le province di Rovigo e di Vicenza, si è trasferito presso gli uffici della Sede Provinciale INAIL di Padova - Via Nancy 2 – Padova – (PD) - Tel Fax Gli uffici sono aperti all’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
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4.03 Macchine messe in servizio in regime di omologazione statale (ante 96), con procedura non completata (regolarmente denunciate ma senza libretto) Il coordinatore deve accertare la regolare manutenzione della macchina (dimostrata tramite verifica di un tecnico abilitato) ed il sollecito annuale all’INAIL / ISPESL. L'Ente di controllo procederà con la contestazione della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08 (sanzione amministrativa). L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare il sollecito ed ad effettuare la relativa manutenzione prevista dal fabbricante ed eventuale verifica a cura di un tecnico abilitato. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.04 Macchine messe in servizio dopo il settembre 96 (Marcate CE) e prima del 15/05/2008 (entrata in vigore del D.Lgs.81/08) e NON denunciate all’ISPESL Il coordinatore deve accertare la regolare manutenzione della macchina nonché la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo. L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08 sia per la mancata denuncia sia per la conseguente assenza di verifiche. In caso di mancanza di registro di controllo attenersi a quanto indicato ….. L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale denuncia all’INAIL / ISPESL e contestuale richiesta sempre all’INAIL / ISPESL di prima verifica secondo le modalità di cui all’art.71 comma 11. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.05 Macchine messe in servizio dopo il settembre 96 (Marcate CE) e prima del 15/05/2008 (entrata in vigore del D.Lgs.81/08) e denunciate all’ISPESL Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica secondo la periodicità prevista (annuale). In caso di accertamento negativo, e in assenza di richiesta di tale verifica, l'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale verifica. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.06 Macchine messe in servizio dal 15/05/2008 (entrata in vigore del D.Lgs.81/08) e NON denunciate all’ISPESL Il coordinatore deve accertare la regolare manutenzione della macchina nonché la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo. L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08 sia per la mancata denuncia sia per l’eventuale conseguente assenza di verifiche. In caso di mancanza di registro di controllo attenersi a quanto indicato …. L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale denuncia all’INAIL / ISPESL ed eventuale richiesta sempre all’INAIL / ISPESL di prima verifica secondo le modalità di cui all’art.71 comma 11. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.07 Macchine messe in servizio dal 15/05/2008 (entrata in vigore del D.Lgs.81/08) e denunciate all’ISPESL Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica secondo la periodicità prevista (annuale per le gru da cantiere). In caso di accertamento negativo, e in assenza di richiesta di tale verifica, l'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale verifica. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.08 Basamento non presente
Il coordinatore deve verificare la stabilità dell’apparecchio di sollevamento ed il possesso, da parte del datore di lavoro, di un documento che certifichi l’idoneità del terreno a sopportare il peso della gru in fase di montaggio e in esercizio. In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 3 del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il punto dell'Allegato VI del D.Lgs. 81/08. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di effettuare tale valutazione e di fornire il relativo documento.
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4.09 Macchine prive di verifiche periodiche di funi e catene
Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica di “tutte” le funi e catene utilizzate negli apparecchi di sollevamento. In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 3 del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il punto dell’allegato VI. L'Ente di controllo provvederà ad invitare la ditta ad effettuare tale verifica ed a riportarne gli esisti nell’apposita sezione del libretto della gru. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.10 Macchine prive di idonea manutenzione
Il coordinatore deve accertare l’avvenuta manutenzione degli apparecchi di sollevamento. In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 4 lettera a) punto 2) del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il punto 1, lettera z) dell’art.15 dello stesso decreto. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di effettuare tale manutenzione.
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4.11 Macchine prive di idoneo registro di controllo.
Il coordinatore deve accertare il possesso ed il regolare aggiornamento del registro di controllo qualora previsto (es. macchine marcate CE). In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la contestazione della violazione dell’art.71 comma 4 lettera b) del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di curare la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo dell’attrezzatura se previsto.
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4.11 Macchine prive di idoneo registro di controllo.
L’art.71 comma 4) lettera b) del D.Lgs.81/08 prevede che il datore di lavoro curi la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto come, ad esempio, nel caso di apparecchi di sollevamento marcati CE. Dalla lettura delle norma e visto quanto indicato all’inizio del comma 8 dell’art.71 del D.Lgs.81/08, si evince che i controlli di manutenzione di cui al punto 4 dello stesso decreto non sono da considerarsi gli stessi di cui al comma 8 dello stesso articolo né il registro dei controlli di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 la documentazione di cui al comma 9.
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4.12 Macchine prive di controlli periodici.
Il coordinatore deve accertare l’avvenuta effettuazione dei controlli periodici. In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 8 del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di effettuare tali controlli secondo quanto indicato dal costruttore, da norme di buona tecnica o da codice di buona prassi. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento.
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4.12 Macchine prive di controlli periodici.
Si precisa che la violazione prende corpo quando non sono stati effettuati i controlli periodici previsti da specifiche indicazioni riportate sul manuale di istruzione della macchina. Spetta al personale che effettua la vigilanza identificare l’oggetto di tali controlli e non limitarsi ad evidenziarne solo una generale mancanza. In caso di apparecchi di sollevamento immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Direttiva Comunitaria relativa al prodotto, o in caso di apparecchi di sollevamento marcati CE, per i quali il fabbricante non ha previsto controlli strutturali periodici, si ritiene che, in presenza di elementi che possano dare origine a dubbi sull’integrità di componenti costituenti la struttura della macchina, il coordinatore può richiedere un controllo approfondito, per poter verificare, senza margini di incertezza, l’idoneità della stessa ai fini della sicurezza; ….
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4.13 Macchine prive di controlli straordinari.
Il coordinatore deve accertare l’avvenuta effettuazione dei controlli straordinari. In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 8 del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di effettuare tali controlli secondo quanto indicato dal costruttore, da norme di buona tecnica o da codice di buona prassi. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento.
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4.13 Macchine prive di controlli straordinari.
Non c’è dubbio, infatti, che eventi meteorici di forte intensità (venti eccezionali, trombe d’aria ecc.) possano influire negativamente sulle condizioni di installazione di una gru a torre (deformazioni indotte nella struttura, cedimento parziale delle opere di fondazione). Non di minore importanza è l’attenzione che deve essere riservata alla macchina che è rimessa in esercizio dopo un lungo periodo d’inattività. Anche in questo caso le situazioni che si presentano nella ordinaria attività aziendale e di cantiere sono molte e variegate, dalla gru a torre smontata nelle sue componenti e lasciata per lungo tempo ferma all’aperto (esaltazione dei fenomeni di ossidazione, deterioramento di componenti meccaniche ed elettriche, perdita di funzionalità delle funi, ecc.) al paranco lasciato per anni in magazzino (stato generale delle componenti, revisione generale della lubrificazione, ecc.).
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4.14 Macchine in servizio ante CE (esempio con più di 20 anni)
Il coordinatore deve accertare che sia stata eseguita una indagine supplementare secondo le norme tecniche (es. UNI EN 9927), finalizzata ad individuare gli eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell’utilizzo della gru nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza. In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la contestazione della violazione dell’ art.29 comma 1 del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con la violazione art.71 comma 8 lett. b) punto 2) dello stesso decreto. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di effettuare tale indagine. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento.
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4.15 Macchine prive di documentazione dei controlli
Il coordinatore deve accertare che l’esito dei controllo (periodici e straordinari) siano documentati e che gli stessi siano conservati per almeno tre anni. In caso di accertamento negativo, ovvero di effettuazione di controllo senza riportare per iscritto gli esiti o non aver tenuto gli stessi per almeno tre anni, l'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 9 del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà a diffidare la ditta a riportare per iscritto gli esiti dei controlli che ha eventualmente dimostrato di aver svolto. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel presente documento.
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4.15 Macchine prive di documentazione dei controlli
Il comma 9 dell’art.71 del D.Lgs.81/08, prevede che l’effettuazione dei controlli sia documentata attraverso l’emissione di rapporti scritti e che gli stessi siano conservati per almeno tre anni e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. In definitiva, una persona competente dovrà effettuare, secondo scadenze ordinarie e/o straordinarie, alcuni controlli, anche disgiunti dall’attività manutentiva, riportandone l’esito su alcune schede predisposte per lo scopo che il datore di lavoro dovrà conservare per almeno tre anni. Se poi, come nel caso di gru a torre, di autogrù, di piattaforme elevabili ecc., ci si trova di fronte ad attrezzature trasferibili o mobili, in base al comma 10 dell’art.71 del D.Lgs.81/08, la macchina dovrà essere accompagnata dall’ultimo rapporto, ovviamente riportante l’esito positivo del controllo effettuato.
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4.16 Operatori non formati adeguatamente.
Il coordinatore deve verificare che tutti gli utilizzatori dei mezzi di sollevamento abbiano ricevuto una formazione ed un addestramento sufficienti. In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.37 comma 1 del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con l’art.71 comma 7 punto a) e l’art.73 comma 4. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di garantire la formazione e l’addestramento di tutti gli operatori che utilizzano i mezzi di sollevamento. L’attività potrà essere affiancata dal divieto agli altri lavoratori di utilizzare tali attrezzature.
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4.16 Operatori non formati adeguatamente.
La formazione deve essere specifica, nel senso che riguarda quello specifico apparecchio di sollevamento. Una formazione fatta su una gru a torre non vale, ad esempio, per una gru su autocarro che presenta differenti rischi specifici (si pensi alla stabilizzazione). E' da tenere presente che il Testo Unico, nell'Allegato I, considera la mancata formazione e addestramento come una delle gravi violazioni punibile con la sospensione dell'attività imprenditoriale (comma 1, art. 14, D.Lgs. 81/08). Indicativamente, sino alla pubblicazione delle linee guida sulla formazione dei lavoratori, è da ritenersi sufficiente un corso effettuato da personale esperto sia in tecniche di insegnamento sia negli aspetti tecnici, di n.8 ore, possibilmente svolto in forma pratica e soprattutto in azienda e/o cantiere.
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4.17 Macchine troppo vicine a linee elettriche
Il coordinatore deve verificare che gli elementi degli apparecchi di sollevamento rimangano ad una distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette. In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.83 del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con quanto riportato nella tab.1 dell’allegato 9 dello stesso decreto. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di spostare l’apparecchio di sollevamento a distanza di sicurezza e/o ad adottare misure efficaci ad impedire che gli elementi mobili si avvicinino alle parti attive non protette delle linee elettriche. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.17 Macchine troppo vicine a linee elettriche
L’art. 83 del D.Lgs.81/08 (Lavori in prossimità di parti attive) modifica la distanza dalle linee elettriche aeree precedentemente fissata dall’abrogato DPR 164/56 art. 11, in 5 metri. La nuova distanza varia in funzione della tensione agente sulla linea elettrica come indicato nella Tabella 1 dell’Allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
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4.17 Macchine troppo vicine a linee elettriche
Per adempiere quindi alle disposizioni di legge il datore di lavoro deve valutare il rischio elettrico indotto dalla vicinanza di una linea elettrica al pari della valutazione del rischio indotto dall’interferenza creata dalla contemporanea presenza in cantiere di 2 o più gru a torre appartenenti alla stessa ditta o a imprese diverse.
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4.18 Gru interferenti. Il coordinatore deve verificare che sia stato elaborato un piano anti-interferenziale tra i diversi apparecchi di sollevamento.. In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 3 del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il punto dell’allegato VI dello stesso decreto. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alle ditte proprietarie degli apparecchi di sollevamento interferenti di spostare i mezzi qualora possibile. In alternativa dovrà essere prescritto di prendere misure appropriate, anche attraverso l’elaborazione e l’adozione di un piano anti-interferenziale, come da circolare ministeriale n.22856/PR1 del 12/11/1984. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.18 Gru interferenti. Quando questo non è possibile evitare queste situazioni, ad esempio nel caso di diverse imprese che lavorano nella medesima area, bisogna prevedere la direzione unica del cantiere ed un servizio di coordinamento interaziendale con compiti di programmazione, coordinare e gestire di efficaci sistemi di intercomunicazione tra gli addetti all’uso delle gru. Per adempiere quindi alle disposizioni del T.U., il Datore di Lavoro deve valutare il rischio indotto dall’interferenza creata dalla contemporanea presenza in cantiere di 2 o più gru a torre appartenenti alla stessa ditta o a imprese diverse. In questo caso è obbligatoria la redazione di un piano anti-interferenziale con nomina di gruisti, numerazione delle gru, dichiarazione di precedenza e schema grafico degli ingombri (Layout).
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4.19 Macchine a noleggio senza attestazione di buono stato.
Il coordinatore deve verificare che per ogni apparecchio di sollevamento il noleggiatore abbia rilasciato una attestazione (diversa per macchine marcate CE e non) che ne attesti le condizioni di sicurezza necessarie per l’utilizzo. In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.72 comma 1 o 2 del D.Lgs.81/08 a seconda si tratti rispettivamente di macchina non marcata CE o marcata CE. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di noleggio di attestare che le macchine sono conformi al momento della consegna ai requisiti di cui all’allegato V del D.gs.81/08 per le non marcate CE o il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza per le marcate CE. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.19 Macchine a noleggio senza attestazione di buono stato.
Lo stesso noleggiatore deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati. Per questi ultimi è bene che lo stesso noleggiatore acquisisca la reale documentazione che “dimostri” la formazione avvenuta (attestati, certificati, diplomi, ecc.) non limitandosi ad una mera dichiarazione del datore di lavoro poco tutelante anche in caso di contenzioso.
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4.20 Macchine a noleggio non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza. Il coordinatore deve verificare, fermo restando gli obblighi posti in capo all’utilizzatore e già analizzati ai punti precedenti, che il noleggiatore abbia fornito apparecchi di sollevamento rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la contestazione della violazione dell’art.23 comma 1 del D.Lgs.81/08 a carico del fornitore sia che si tratti di un noleggio o di una concessione in uso. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di noleggio di provvedere a regolarizzare la macchina oggetto del noleggio o sostituirla con altra rispondente alle disposizioni come sopra indicato anche tenuto conto del regime di verifiche a cui la stessa deve sottostare. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.20 Macchine a noleggio non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza. L’art.23 prevede l’obbligo dei fornitori, oltre che dei costruttori, di fornire attrezzature regolamentari. L’obbligo si affianca a quello dell’utilizzatore non escludendo le responsabilità di quest’ultimo qualora in uso venga rinvenuto un apparecchio di sollevamento non conforme alle indicazioni normative in materia di salute e sicurezza. La violazione dell’art.23 del D.Lgs.81/08 “potrà” essere contestata nei casi in cui all’utilizzatore viene contestata la violazione di uno dei precetti contenuti nell’art.71. Non vi sono ad oggi elementi giuridici per il riconoscimento di tale violazione di norma, che risulta essere di carattere penale, per il noleggiatore che non sia in grado di produrre copia delle verifiche periodiche previste per gli anni precedenti di cui al comma 11.
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4.21 Macchine installate ed utilizzate dai lavoratori autonomi
Il coordinatore deve verificare che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi e le altre figure di cui all’art.21 del D.Lgs.81/08, utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro e che le stesse siano sicure. In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della violazione dell’art.21 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08. L'Ente di controllo provvederà a prescrivere di regolarizzare l’apparecchio di sollevamento indipendentemente dal fatto che di fronte non vi sia una impresa con dipendenti. Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
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4.21 Macchine installate ed utilizzate dai lavoratori autonomi
Il comma 1 lettera a) dell’art.21 del D.Lgs.81/08 prevede che diverse figure, tra le quali i componenti dell’impresa familiare ed i lavoratori autonomi, devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto. E’ unanime l’interpretazione che le attrezzature stesse devono risultare regolari. Quanto indicato a proposito degli apparecchi di sollevamento ai punti precedenti deve ritenersi pertanto applicabile anche a queste figure. Per quanto attiene alla loro formazione non si può ad oggi confermare l’obbligo di partecipazione a corsi o ad altro tipo di attività addestrativa.
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Quanto presente vale fino all’entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. Per ogni ulteriore chiarimento si potrà fare riferimento a quanto contenuto nella guida “Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro” pubblicata dall’ISPESL in collaborazione con il dipartimento di sanità della Regione Lombardia del maggio 2010.
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