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Maltrattamento di animali
In diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale: 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da a euro ». 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Procedibilità d’ufficio
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Procedibilità d’ufficio
la procedibilità d'ufficio è la qualità di alcuni reati in base alla quale l’azione penale deve essere avviata al mero ricevimento della notitia criminis. Diversamente da quanto accade per i reati perseguibili a querela della parte offesa, non è necessario che taluno, avendone diritto, solleciti l'avvio dell'azione penale. L'azione avviata d'ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile interromperla come avviene nel caso della remissione di querela.
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La denuncia anonima Le denunce anonime non possono essere utilizzate in dibattimento e non hanno quindi valore probatorio. Sono però elemento idoneo ad innescare l’attività dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui si perseguano reati per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio sopratutto se corredate da opportuna documentazione (foto-filmati-etc).
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Il rischio della calunnia
Quando si denuncia un reato (anche se) ai danni degli animali, se il fatto non è provato si può incorrere nella Calunnia: è il reato previsto dall'articolo 368 del codice penale, ai sensi del quale: "chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.“
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Protezione dei gatti in libertà
Legge Regionale Sicilia 3/7/2000 n.15, B.U.R. 7/7/2000 n.32 Articolo 18 Protezione dei gatti in libertà 1. E’ fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E’ fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini. 2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
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Dare da mangiare ai randagi non è reato
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell’ipotesi di cui al comma 4 (ai fini della sterilizzazione), soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate. Dare da mangiare ai randagi non è reato Il Consiglio di Stato ha così statuito: «nessuna norma di legge, né statale né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro "habitat", cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio» e inoltre che «l’ordinanza (di un sindaco che vietava di sfamare i randagi nel territorio) cui la statuizione si riferisce viola anche la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione dei randagismo». Sarà però doveroso al fine di rispettare le fondamentali norme igienico-sanitarie procedere all’asportazione di ciotole piatti etc oltrechè il cibo avanzato.
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Impedire, mediante minaccia, di sfamare i randagi può determinare il reato di
Minaccia che in diritto penale, è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa …………….. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale (con armi - da persona travisata – etc), la pena è della reclusione fino a un anno si procede d’ufficio.
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…….. o il reato di Violenza privata
delitto previsto dall'art. 610 Codice Penale secondo cui: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni. L'omissione è il mancato svolgimento di un determinato compito od obbligo e consiste tipicamente nella mancata esecuzione di una azione. Nel diritto penale, per azione si intende la realizzazione di movimenti corporei capaci di rappresentare una manifestazione esteriore della persona che li compie. Sono dunque movimenti di parti del corpo perciò può trattarsi di movimenti degli arti ……………………….
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Maltrattamento di animali
Se l’impedire di sfamare gatti o cani, anche se randagi, determina sofferenza per gli animali poiché questi hanno difficoltà o non riescono a procurarsi cibo o acqua a sufficienza, si concreta il reato di maltrattamento di animali
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Il cane di quartiere REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n
7 . Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all’anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purchè i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in libertà ………………. 8 . I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
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Il diritto-dovere di soccorrere gli Animali feriti
Sono in vigore dal 13 agosto le nuove disposizioni di legge in materia di soccorso agli animali vittime di incidenti stradali, secondo quanto stabilito dalla riforma del Codice della strada pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio. Le nuove norme introducono il principio secondo cui anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali. Si prevede inoltre lo «stato di necessità» per il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute, finora occasionalmente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada. Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se, per raggiungere un ambulatorio veterinario, si troverà a violare il Codice della Strada. I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila vengono equiparati a quelli di ambulanze, vigili del fuoco e forze di polizia.
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L’incertezza del Diritto
I profili penali trattati nelle precedenti slide sono (sfortunatamente) soggetti ad interpretazione sia del p.m. che del giudice.
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