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FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI

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Presentazione sul tema: "FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI"— Transcript della presentazione:

1 FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI

2 ALTRE FONTI PRIMARIE Art. 78 Cost.: “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari” Delega anomala al Governo Delegazione atipica: Mancano i requisiti indicati dagli artt. 76 e 77, c. 1 Cost.

3 I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Art. 64, c.1 Cost.: “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti” Art. 72 Cost. Cosa sono? Cosa disciplinano?

4 SONO FONTI PRIMARIE. PERCHE’?
1) Norma sulla produzione = Costituzione 2) Subordinati solo alla Costituzione 3) Ambito di competenza riservato Rapporto tra regolamento e legge = competenza Riserva di regolamento parlamentare

5 REGOLAMENTI PARLAMENTARI E CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’
- Non sono atti con forza di legge (Corte cost. n. 154/1985, ord. Nn. 445 e 446/1993) = non sindacabili = INTERNA CORPORIS ACTA = INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLE CAMERE Art. 134 Cost.: “La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle legge e degli atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni”.

6 però ………………. Contrasto tra un regolamento parlamentare e una norma costituzionale se vi è una legge deliberata nel rispetto del regolamento parlamentare incostituzionale Questione di costituzionalità della legge e d’ufficio del regolamento parlamentare.

7 I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
- Non istituiti dalla Costituzione, ma da una legge ordinaria (n. 87/1953) - Fonti primarie = potestà discendente dalla Costituzione - L. n. 87/1953 = non istitutiva, ma ricognitiva - Contrasto con le legge = preferenza della legge.

8 L’ATTO RISULTANTE DA REFERENDUM ABROGATIVO = FONTI PRIMARIA
Abrogazione parziale di una legge = mutamenti di significati normativi = innovare - Legge popolare = lex rogata

9 IL REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 75 Cost.: “E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.

10 IL REFERENDUM ABROGATIVO
Origini storiche Dibattito in Assemblea costituente Legge attuativa del referendum (L. n. 352/1970) Quanti referendum vi sono: 1) Referendum su disegni di legge di revisione costituzionale (art. 138 Cost.); 2) referendum abrogativo (art. 75 Cost.); 3) referendum consultivo (artt Cost.); 4) referendum abrogativo su leggi e provvedimenti amministrativi regionali

11 REFERENDUM ABROGATIVO
- rango di legge ordinaria - forma di legislazione negativa? - ma ci sono i referendum manipolativi

12 PROCEDIMENTO REFERENDARIO
Controllo di legittimità = Ufficio centrale per il referendum incardinato presso la Corte di Cassazione Controllo di ammissibilità = Corte costituzionale

13 ESTENSIONE DELLE LEGGI ESCLUSE DA REFERENDUM ABROGATIVO (CORTE COST
ESTENSIONE DELLE LEGGI ESCLUSE DA REFERENDUM ABROGATIVO (CORTE COST., SENT. N. 16/1978) - Costituzione e leggi costituzionali - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Leggi che disciplinano il funzionamento di organi essenziali - Estensione implicita dei divieti di cui all’art. 75, c. 2 Cost. - Divieto di quesiti che non abbiano una matrice razionalmente unitaria

14 RAPPORTO TRA REFERENDUM ABROGATIVO E MAGGIORANZA DI GOVERNO
COSA SUCCEDE SE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO IL PARLAMENTO CAMBIA LA LEGGE SULLA QUALE SONO STATE RACCOLTE LE FIRME PER L’ABROGAZIONE?

15 QUORUM PARTECIPATIVO E ASTENSIONE
50 % più uno degli aventi diritto al voto = validità del referendum abrogativo - Astensione = no all’abrogazione referendaria? - L’astensione come è composta? - Astensione non e’ contrarieta’ al referendum abrogativo E’ legittimo che le istituzioni mobilitino all’astensione? - Referendum = strumento di contropotere

16 LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Il Presidente della Repubblica Art. 87, c. 5 Cost.: “promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti”. Fondamento della potestà regolamentare: L’art. 17 L. n. 400/1988

17 TIPI DI REGOLAMENTO Regolamenti di esecuzione delle leggi
Regolamenti di attuazione Regolamenti indipendenti Regolamenti di organizzazione Regolamenti delegati

18 DIRITTI FONDAMENTALI: STRUMENTI DI TUTELA
Principio di eguaglianza Formale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” Enunciazione formale = astratta

19 Art. 3, c. 1 Cost. Eguaglianza formale = a chi si rivolge?
Legislatore = divieto di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate Art. 3, c. 1 = divieto assoluto di differenziare in modo assoluto? NO Situazioni eguali devono avere un trattamento giuridico eguale Situazioni differenti devono avere un trattamento giuridico differente

20 EGUAGLIANZA SOSTANZIALE
Art. 3, c.2 Cost.: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” - Programma di intervento - Eguaglianza formale = leggi generali e astratte - Eguaglianza sostanziale = provvedere a singole situazioni di svantaggio

21 LO STRUMENTO DELLA RAGIONEVOLEZZA
- Giudizio interno = coerenza fra le parti dell’ordinamento 3 norme: Norma impugnata; Norma di paragone, assunta a confronto = Tertium comparationis (metro di paragone); Norma costituzionale dell’eguaglianza (art. 3 Cost.). Analisi della ratio legis della norma che funge da tertium comparationis (metro di paragone).

22 I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
- Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. - Forma di Stato = superamento della teoria statocentrica = concezione del personalismo. - Diritti e ordinamento sorgono insieme (Piero Calamandrei)

23 ART. 2 COST. - Anteriorità dei diritti inviolabili rispetto allo Stato (ideologia liberale); - Parità assiologica fra diritti individuali e diritti sociali = concetto di persona = fonte di libertà spirituale e di pluralismo sociale; - Diritti inviolabili = base logica di un ordinamento ispirato ai principi della democrazia pluralistica.

24 ART. 2 COST.: INTEPRETAZIONI
1) Norma a fattispecie aperta (Perlingieri e Barbera): - costituzionalizzazione di diritti non previsti dalla Costituzione ma emergenti nella Costituzione materiale, nella coscienza sociale; - libertà = valore trascendente rispetto alle traduzioni giuridiche (diritti enumerati positivamente) - rapporto di reciproca implicazione tra Costituzione ed evoluzione sociale.

25 DIRITTI CREATI IN BASE ALLA CLAUSOLA APERTA
Diritti alla riservatezza, all’immagine, ai segni distintivi della personalità, dell’ateo, al libero sviluppo della personalità (tutela della sfera sessuale) = sentenze Corte cost. n. 38/1973; 561/1987; 252/1989; 310/1989; 139/1990; 278/1992; 13/1994; 50/1998; 120/2001

26 CRITICA ALLA TEORIA DELLA CLAUSOLA APERTA
- Carenza di base testuale - Sono proprio nuovi diritti? Necessità di sfruttare le potenzialità ermeneutiche e semantiche del testo costituzionale. Esempi: obiezione di coscienza (sent. n. 408/1989) = Artt. 19 e 20 Cost. - l’introduzione di un diritto comporta l’introduzione di un obbligo corrispondente = tassatività degli obblighi.

27 TESI PIU’ ACCREDITATA - Art. 2 = clausola riassuntiva dei diritti espressamente previsti dalla Costituzione e di quelli ad essa conseguenziali. art. 2 Cost. non come fonte costituzionale dei diritti non codificati ma come fonte che richiami diritti conseguenziali a quelli costituzionalmente codificati = interpretazione ampia della clausola riassuntiva.

28 Sentenza n. 161/1985 Diritto all’identità sessuale (art. 2 Cost.): diritto alla ricomposizione di soma e psiche. Identità sessuale = “dato complesso della personalità determinato da una serie di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando … il o i fattori dominanti”. Tutele e affermazione del modo ‘naturale di essere’, della personalità sessuale al fine di combattere l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione (l. n. 164/1982).

29 I DIRITTI FONDAMENTALI: CITTADINI E STRANIERI. L’ESTENSIONE DEI DIRITTI
Art. 10, c.2 Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” = modo di estendere ai non cittadini i diritti che la Costituzione riserva ai cittadini. Cittadini degli Stati dell’Unione europea = diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo.

30 Continua ……. Convenzione di Strasburgo = allargamento a tutti gli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali. Italia? Non ha ratificato.

31 ALTRO MODO DI ESTENDERE AI NON CITTADINI I DIRITTI
Art. 2 Cost. = diritti inviolabili dell’uomo Quando opera l’estensione? Deve trattarsi di diritti inviolabili della Costituzione

32 DIRITTI CHE LA COSTITUZIONE RISERVA AGLI STRANIERI
Diritto di asilo = art. 10, c. 3 Cost.: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Asilante = divieto di estradizione e di espulsione Art. 10, c.4 Cost.: “Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

33 Continua ……………… Divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte (sent. n. 54/1979) = art. 27, c.4 Cost. = divieto di pena di morte Art. 27, c. 4 Cost.: “Non è ammessa la pena di morte” (L. cost. n. 1/2007) = G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007

34 Bilanciamento fra diritti (principi):
CONFLITTI FRA DIRITTI Bilanciamento fra diritti (principi): Legittimità del fine; Congruità del mezzo rispetto al fine; Proporzionalità Rispetto del contenuto essenziale del diritto

35 LA LIBERTA’ DI DOMICILIO
Art. 14 Cost.: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi previsti stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

36 DEFINIZIONE DI DOMICILIO
- Secondo il diritto civile = sede degli affari e degli interessi - Secondo il diritto penale = abitazione o luogo di privata dimora - Secondo il diritto costituzionale = proiezione della persona umana “qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente” (Corte cost. sent. n. 88/1987) = barriera a tutela della riservatezza.

37 SOGGETTI TITOLARI DELLA LIBERTA’ DI DOMICILIO
- Persone fisiche - Persone giuridiche

38 LIMITAZIONI DEL DOMICILIO
Ispezione = tracce del reato Perquisizione = ricerca del corpo del reato Sequestri Intercettazioni ambientali

39 ART. 14, c.3 Cost. “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali” - Riserva rinforzata nel contenuto - Assenza della riserva di giurisdizione

40 LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLA COMUNICAZIONE
Art. 15 Cost.: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. - riserva di legge - riserva di giurisdizione

41 ART. 15 COST. E ART. 21 COST. Art. 15 Cost. = Corrispondenza ed altre forme di comunicazione: destinatari previamente individuati Art. 21 Cost. = destinatari generali = pubblicità e pluralità dei destinatari Art. 15 Cost. = libertà e segretezza sono un’endiadi = inscindibilità di libertà e segretezza

42 NOZIONE DI CORRISPONDENZA
Corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza Sequestro della posta Intercettazioni telefoniche = gravi indizi di reato e indispensabili per l’indagine

43 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O PRIVACY
Combinato disposto tra libertà domiciliare e libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione = artt. 14 e 15 Cost. Art. 2 Cost. come clausola riassuntiva che fonda il riconoscimento di diritti conseguenziali a quelli espressamente previsti dalla Costituzione Art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.) = Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo).

44 ART. 16 COST. = LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE SOGGIORNO
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”

45 ART. 16 COST. Riserva di legge rinforzata per contenuto
Assenza della riserva di giurisdizione In via generale per motivi di sanità o di sicurezza = principio di eguaglianza Cordoni sanitari

46 ART. 17 COST. = LIBERTA’ DI RIUNIONE
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”

47 LIBERTA’ DI RIUNIONE Dimensione sociale Libertà collettiva
Libertà politica = dibattito democratico

48 DEFINIZIONE DI RIUNIONE
Compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo = corteo, processioni religiose Riunirsi pacificamente e senz’armi = ordine pubblico materiale

49 TIPI DI RIUNIONE Luogo privato = libertà di domicilio
Luogo aperto al pubblico = NO PREAVVISO Luogo pubblico = obbligo del preavviso

50 LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE
Art. 18 Cost. “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

51 ART. 18 COST. Fini non vietati ai singoli dalla legge penale = le associazioni possono fare tutto quello che è consentito ai singoli Divieto di associazioni per delinquere = lo scopo è commettere i reati ma devono essere reati previsti anche per i singoli

52 TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE
Divieto di associazioni segrete L. n. 17/1982 = segretezza strumentale all’attività di interferenza illecita sulle pubbliche istituzioni = P2 (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione). Altri tipi di associazioni segrete? Massoneria = non è un’associazione segreta

53 TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE
Divieto di associazioni paramilitari = “che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” - Scopo politico (attività politica) - Struttura organizzativa di natura militare - Violazione del principio del metodo democratico (art. 49 Cost.)

54 DIVIETO DI ASSOCIAZIONI PARAMILITARI
Decreto legislativo n. 43/1948 = inquadramento degli associati in corpi …. con disciplina gerarchica = divieto per associazioni collegate a partiti politici della dotazione di uniformi o divise per gli aderenti


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