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Proposte interpretative per le aziende della Distribuzione Moderna

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Presentazione sul tema: "Proposte interpretative per le aziende della Distribuzione Moderna"— Transcript della presentazione:

1 Proposte interpretative per le aziende della Distribuzione Moderna
REGOLAMENTO 178/02 Proposte interpretative per le aziende della Distribuzione Moderna

2 SLIDE 1 Lo stato dell’arte Per armonizzare i comportamenti dei singoli Stati membri, a livello comunitario è stata presa in considerazione l’ipotesi di predisporre un documento interpretativo del Regolamento 178/02. In considerazione del prolungamento dei tempi, il Ministero Salute intende emanare proprie linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi. Finalità Favorire una lettura quanto più possibile uniforme del Reg. 178 tra autorità sanitarie competenti, organi di controllo, operatori del settore Il Ministero sta predisponendo le linee guida attraverso consultazioni con le Regioni e le organizzazioni imprenditoriali, tra cui quelle della GDO, interessate. La presente illustrazione è predisposta anche sulla base di una prima bozza delle linee guida. Non si possono escludere future modifiche, anche sostanziali

3 Rintracciabilità – Le responsabilità degli operatori Art 18, comma 1
SLIDE 2 Rintracciabilità – Le responsabilità degli operatori Art 18, comma 1 Gli operatori devono garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimento o mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono consentire di: individuare i fornitori di materie prime, alimenti, animali, mangimi e comunque di tutte le sostanze che entrano nella catena alimentare umana o degli animali destinati alla produzione di alimenti; individuare le imprese alle quali sono stati forniti i propri prodotti; mettere a disposizione delle Autorità richiedenti le relative informazioni.

4 Rintracciabilità – Il trasferimento delle informazioni
SLIDE 3 Rintracciabilità – Il trasferimento delle informazioni Le informazioni fornitore/cliente /prodotto possono essere trasmesse dal fornitore al cliente o ad un centro di distribuzione appartenente alla stessa impresa alimentare o mangimistica, con le più diverse modalità sulla base delle scelte aziendali e capacità proprie organizzative, a condizione comunque che siano di pronta disponibilità in caso di necessità o controllo da parte dell’autorità sanitaria competente. Esempi di sistemi per il trasferimento delle informazioni: fatture, documenti di accompagnamento; codici a barre o codici aziendali; sistemi a microcircuito; radiofrequenze.

5 La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2
SLIDE 4 La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2 Gli operatori del settore devono essere in grado di individuare, mediante l’attuazione di idonei sistemi e procedure, da chi hanno ricevuto un animale, un alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimento Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi è il fornitore: nominativo e recapito del fornitore; natura dei beni ricevuti; altre informazioni obbligatorie previste da normative vigenti. Informazioni facoltative nella fase di ricevimento delle merci: numeri di lotto e relativi quantitativi; date di scadenza date di spedizione/ricevimento delle merci.

6 La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2
SLIDE 5 La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2 L’impostazione delle Regioni Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi è il fornitore: natura dei beni ricevuti (es. carne bovina, patate, pomodori in scatola, ecc); quantitativo espresso in peso ed in unità di misura; stato di presentazione; nominativo del fornitore, sede sociale e provenienza dell’alimento o del mangime; numero di lotto del prodotto od altro sistema di identificazione; data di ricezione; dati identificativi del trasportatore (se diverso dal fornitore); altre informazioni previste da norme specifiche.

7 La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2
SLIDE 6 La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2 La possibile mediazione Prevedere, tra le informazioni minime obbligatorie, anche quantitativo Collegato ai lotti o espresso in peso ed in unità di misura ?

8 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
SLIDE 7 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3 Gli operatori del settore devono essere in grado di individuare, mediante l’attuazione di idonei sistemi e procedure, le imprese alle quali hanno fornito un animale, un alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimento N.B. Il consumatore finale non deve essere registrato Informazioni minime da tenere e rendere disponibili per dimostrare chi sono i clienti: nominativo e recapito dell’acquirente; natura dei beni consegnati; altre informazioni obbligatorie previste da normative vigenti. Informazioni facoltative nella fase di consegna delle merci: numeri di lotto e relativi quantitativi; date di scadenza; date di spedizione/ricevimento delle merci.

9 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
SLIDE 8 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3 L’impostazione delle Regioni Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi è il fornitore: natura dei beni ricevuti (es. carne bovina, patate, pomodori in scatola, ecc); quantitativo espresso in peso ed in unità di misura; stato di presentazione; nominativo del fornitore, sede sociale e provenienza dell’alimento o del mangime; numero di lotto del prodotto od altro sistema di identificazione; data di ricezione; dati identificativi del trasportatore (se diverso dal fornitore); altre informazioni previste da norme specifiche.

10 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
SLIDE 9 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3 La possibile mediazione Prevedere, tra le informazioni minime obbligatorie, anche quantitativo Collegato ai lotti o espresso in peso ed in unità di misura ?

11 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
SLIDE 10 La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3 Ciascuna impresa del settore alimentare dovrebbe avere un sistema di raccolta/schedario delle informazioni riferite ai clienti abituali che possono risultare estremamente utili per semplificare il sistema di registrazione dei dati di fornitura cliente/prodotto Informazioni essenziali che dovrebbero essere incluse nello schedario: nome cognome e ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa e dello stabilimento del cliente; numero di telefono; numero di fax; ; possibilmente numero del telefonino in caso sia necessario contattarlo al di fuori dell’orario di lavoro.

12 La gestione delle vendite all’ingrosso
SLIDE 11 La gestione delle vendite all’ingrosso Acquisti di prodotti alimentari presso Cash & Carry sono solitamente effettuati da: operatori del settore alimentare (aziende o negozi, hotel, ristoranti, bar, mense ecc.) che rivenderanno o somministreranno i prodotti acquistati ai consumatori finali; liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese che utilizzano i prodotti direttamente come consumatori finali, ossia non rivendono gli stessi a terzi. Deve essere garantita la rintracciabilità dei prodotti nei passaggi tra operatori con esclusione dei consumatori finali. Reg. 178 L’operatore del Cash & Carry dovrà fornire le informazioni previste da art 18 all’operatore del settore alimentare acquirente, che a sua volta le dovrà gestire e conservare adeguatamente.

13 La rintracciabilità interna
SLIDE 12 La rintracciabilità interna Ricostruzione del percorso seguito dalla materia prima o dal prodotto all’interno della singola organizzazione aziendale Il Regolamento 178 non prevede l’obbligo di rintracciabilità interna. L’interpretazione della GDO Rappresenta una scelta facoltativa dell’azienda, ossia un sistema avanzato di rintracciabilità che oltre a costituire un utile strumento per ottimizzare l’efficienza, può contribuire al contenimento dei costi che potrebbero derivare in situazioni critiche di non conformità.

14 La rintracciabilità interna – La lettura del Ministero
SLIDE 13 La rintracciabilità interna – La lettura del Ministero Ha natura obbligatoria nei soli casi appositamente previsti da normative di carattere verticale (es. Reg su carni bovine) Dal 1 gennaio 2006 obbligatoria l’individuazione dei pericoli e la gestione dei rischi per tutti gli alimenti Secondo Ministero Salute è comunque opportuno che le imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei lotti. Minore dispendio di risorse economiche sia private che pubbliche, e minore possibilità di rivalsa economica sia da parte degli Organi di controllo che di altri operatori nel caso in cui venga riscontrato un rischio per il consumatore o per gli animali

15 Rintracciabilità – Problemi applicativi
SLIDE 14 Rintracciabilità – Problemi applicativi Conservazione della documentazione Per quanto tempo le imprese devono conservare la documentazione comprovante la rintracciabilità dei prodotti loro forniti e dei prodotti ceduti ? Possibile orientamento del Ministero Salute Per un tempo correlato al ciclo di vita del prodotto Giacenze al Imprese devono dimostrare possesso preesistente al di prodotti, materie prime, alimenti, mangimi, ecc. giacenti a tale data

16 Rintracciabilità – Problemi applicativi
SLIDE 15 Rintracciabilità – Problemi applicativi Trasporto e deposito I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti e mangimi devono dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità quando operano come soggetti indipendenti. Esentati se: operano per conto di una azienda che assolva essa stessa gli obblighi di rintracciabilità previsti dal regolamento; sono in grado di dimostrare all’autorità competente che i dati richiesti sono gestiti direttamente dalla azienda in questione e possono essere tempestivamente messi a disposizione dell’autorità che effettua il controllo.

17 Il ritiro dei prodotti non conformi: art 19, comma 1
SLIDE 16 Il ritiro dei prodotti non conformi: art 19, comma 1 Prodotto non ancora giunto al consumatore L’operatore alimentare, nel momento in cui ha il fondato dubbio o la certezza che un prodotto alimentare, da lui importato, prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza, deve: Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito. Informare immediatamente l’autorità sanitaria competente delle procedure di ritiro del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza. Informare l’anello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto da lui fornito. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del consumatore.

18 Il ritiro/richiamo dei prodotti non conformi Art 19, comma 1
SLIDE 17 Il ritiro/richiamo dei prodotti non conformi Art 19, comma 1 Prodotto giunto al consumatore L’operatore alimentare, nel momento in cui ha il dubbio o la certezza che un prodotto alimentare, da lui importato, prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza, deve: Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito. Informare immediatamente l’autorità sanitaria competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza. Informare l’anello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto da lui fornito. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del consumatore. Informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto, nel caso in cui questo sia arrivato o si abbia motivo di ritenere che sia arrivato al consumatore.

19 SLIDE 18 La segnalazione di allerta sanitario da parte del fornitore. La procedura per il ritiro dei prodotti a marchio L’informazione al consumatore contiene importanti elementi connessi all’immagine dell’impresa sul mercato Il criterio di riferimento dovrebbe essere quello di lasciare al soggetto titolare dei marchi identificativi del prodotto la gestione della comunicazione al consumatore L’informazione al consumatore deve essere azionata, prioritariamente, dall’operatore titolare degli elementi identificativi del prodotto.

20 Gli obblighi dei venditori al dettaglio: art 19, comma 2
SLIDE 19 Gli obblighi dei venditori al dettaglio: art 19, comma 2 Procedure da adottare solo se il venditore non incide su confezionamento, etichettatura, sicurezza o integrità dell’alimento N.B. In caso contrario Procedure ex art 19, comma 1 procedere al ritiro dal mercato di prodotti, ovvero sospenderne la vendita, di cui hanno ricevuto informazione di non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare da parte del fornitore o dell’autorità sanitaria competente; procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il fornitore, di prodotti che loro stessi, o a seguito di segnalazioni di consumatori, hanno fondato motivo di ritenere non conformi o che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, in attesa di indicazioni definitive da parte del fornitore; collaborare con l’azienda alimentare di produzione, trasformazione, il fornitore e con l’autorità sanitaria competente ai fini della rintracciabilità dei prodotti alimentari non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare; collaborare nelle campagne di informazione e richiamo di prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.

21 SLIDE 20 Le sanzioni Al 1 gennaio 2005 le imprese dovranno aver adottato il sistema e le procedure di rintracciabilità ed essere in grado di fornire le garanzie richieste dall’art 18 N.B. Il Regolamento 178/02 non stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto delle sue prescrizioni Saranno emanate, con apposito provvedimento legislativo, su proposta del Ministero Salute non appena le linee guida del Ministero Salute saranno rese pubbliche con apposita circolare ministeriale Quando? Sono comunque già applicabili le sanzioni previste dalle nome nazionali a tutela di una corretta gestione dei prodotti alimentari. N.B.


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