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PubblicatoEufemia Romani Modificato 10 anni fa
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1°Corso di formazione per i delegati sindacali Uiltucs
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“La busta paga” presentazione: Pietro Giordano
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Parte Prima: Principi economici e giuridici
“La busta paga” Parte Prima: Principi economici e giuridici
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La busta paga La “paga” è la retribuzione del lavoro dipendente (detto anche “lavoro salariato”), cioè del lavoratore che è alle dipendenze di un altro soggetto (impresa, azienda o ente). Con la paga (retribuzione), il datore di lavoro, il titolare di un’impresa o di un’azienda, compra la forza-lavoro del suo dipendente per una certa durata di tempo, per un certo numero di ore, di giorni, di settimane o di un mese.
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La retribuzione del lavoratore dipendente e l’utile del suo datore di lavoro (il salario e il profitto) si influenzano e si condizionano vicendevolmente. Di regola, se il salario aumenta in misura considerevole il profitto può ridursi e - viceversa - se le retribuzioni rimangono ferme o addirittura diminuiscono, il profitto tende ad aumentare (o quanto meno è più facile che aumenti).
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Attenzione! (detta anche “nominale”)
Il valore della retribuzione monetaria (detta anche “nominale”) è cosa diversa dal valore della “retribuzione reale”. Quando si parla della busta paga, si affronta normalmente solo la determinazione della retribuzione monetaria. Infatti la busta paga riassume e raccoglie tutte le voci attive e passive utili per determinare l’importo della retribuzione monetaria (di norma mensile) di un lavoratore dipendente.
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La retribuzione reale corrisponde invece alla capacità d’acquisto della retribuzione, cioè alla quantità di merci e di servizi che il lavoratore può comprare con i soldi che gli vengono erogati. Queste merci e servizi si chiamano anche “beni salario”, per indicare che sono i beni consumati (acquistati) dalle famiglie dei lavoratori salariati. La retribuzione monetaria o nominale è la quantità di danaro contenuta nella busta paga, cioè il danaro pagato dal datore di lavoro per utilizzare la forza-lavoro del dipendente per un certo periodo di tempo, di solito un mese.
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Perché aumenti la retribuzione monetaria o nominale è sufficiente che aumenti la quan-tità di danaro pagata dal datore di lavoro. La retribuzione reale aumenta invece solo quando aumenta la quantità di merci e di servizi che il lavoratore si può comprare con il danaro che riceve come retribuzione. E’ quindi evidente che la retribuzione reale dipende dall’ammontare della retribuzione nominale, e dall’andamento dei prezzi dei beni salario.
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Se la retribuzione nominale resta ferma, la retribuzione reale aumen-ta solo se cala il prezzo dei beni salario. Il che accade di rado, nelle fasi dette di “deflazione”. Se la retribuzione nominale resta ferma e il prezzo dei beni salario aumenta, il che avviene spesso, nelle fasi dette di “inflazione”, la retribu-zione reale diminuisce. Il caso più frequente è che aumenti sia la retribuzione nominale sia il prezzo dei beni salario, nel qual caso la retribuzione reale aumenta solo se la retribuzione monetaria cresce più dei prezzi dei beni salario.
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Facciamo un esempio: Se la retribuzione nominale (la paga) di un lavoratore passa da a euro mensili, questo aumento di 24 euro è pari a un incremento del 2%. Se nello stesso arco di tempo il prezzo dei beni salario (ossia il “tasso d’inflazione”) è stato inferiore al 2% la retribuzione reale è cresciuta. Se invece il tasso d’inflazione è stato superiore al 2%, la retribuzione reale è diminuita. E’ quindi evidente che i lavoratori dipendenti hanno interesse ad aumentare la propria retribuzione monetaria, ma hanno anche un interesse non inferiore per la stabilità dei prezzi dei beni salario (ossia per il controllo dell’inflazione), in quanto in caso contrario gli aumenti della retribuzione nominale potrebbero essere cancellati, dall’incremento dei prezzi, ossia dall’inflazione.
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La Costituzione (Art. 36) stabilisce il principio della retribuzione equa e sufficiente.
La giurisprudenza prevalente riconosce ai minimi contrattuali fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro il carattere di retribuzione equa e sufficiente.
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La definizione di “retribuzione” si ricava dall'Art
La definizione di “retribuzione” si ricava dall'Art del Codice civile, dove si precisa che, per il lavoro dipendente, la retribuzione può essere stabilita nella forma di retribuzione: “a tempo” o “a cottimo”.
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La retribuzione “a tempo” è la paga oraria,
La retribuzione “a cottimo”, in cui l’unità di misura è una determinata quantità di prodotto realizzato, detta “unità di cottimo”, è obbligatoria nel caso del lavoro a domicilio ai sensi dell’Art del Codice civile, mentre è vietata per gli apprendisti (Art. 2131). La retribuzione “a tempo” è la paga oraria, giornaliera, settimanale o mensile.
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Caratteri distintivi della retribuzione, oltre all’equità e alla sufficienza, (come disposto dalla Costituzione) sono: 1. obbligatorietà, vale a dire che il datore di lavoro ha l’obbligo di corrisponderla; 2. determinabilità, ossia il suo valore deve essere quantificabile e definibile; 3. periodicità, ossia deve avere carattere continuativo e non occasionale o saltuario.
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La retribuzione può essere disarticolata in 4 principali gruppi di voci:
retribuzione diretta, ossia i compensi in danaro o in natura direttamente connessi alla presenza o ai risultati dell’attività lavorativa, come ad esempio: a) la paga-base contrattuale, b) la contingenza (che sommate costituiscono il “minimo contrattuale”), c) gli scatti d’anzianità, d) il compenso per lo straordinario, e) le provvigioni, f) i premi di produzione aziendali, g) i superminimi individuali o collettivi, h) alcune indennità (ad es. l’indennità di cassa);
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a) l’indennità di malattia, b) l’indennità d’infortunio, c) maternità;
La retribuzione può essere disarticolata in 4 principali gruppi di voci: 2. retribuzione indiretta, ossia i compensi in danaro erogati dal datore di lavoro per conto di istituti previdenziali e assistenziali, come ad esempio: a) l’indennità di malattia, b) l’indennità d’infortunio, c) maternità; d) assegni familiari, ecc.;
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La retribuzione può essere disarticolata in 4 principali gruppi di voci:
3. retribuzione differita, ossia la cui maturazione è collegata al compimento di un determinato periodo lavorativo o alla conclusione del rapporto di lavoro, come ad esempio: a) trattamento di fine rapporto (TFR, detto “liquidazione”), b) la 13ª e 14ª mensilità, c) il compenso per ferie e permessi non goduti, d) l’indennità sostitutiva del preavviso.
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La retribuzione può essere disarticolata in 4 principali gruppi di voci:
4. fringe benefits ossia i valori convenzionali o i rimborsi spese corrisposti al lavoratore (uso di auto aziendale, rimborsi a piè di lista, forfettari, indennità di mensa e ticket).
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Parte Seconda: Struttura
“La busta paga” Parte Seconda: Struttura
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La busta paga descrive e determina la retribuzione attraverso una serie di
voci attive, dette “competenze”, voci passive, dette “trattenute”.
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Voci attive (competenze)
Paga base è il minimo retributivo che viene fissato dalla contratta-zione nazionale di categoria distinto per ogni livello di inquadra-mento professionale. Essendo riferito al livello contrattuale, esso è identico per tutti i lavoratori e le lavoratrici appartenenti allo stesso livello, indipendente-mente dall’azienda o territorio in cui sono occupati.
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Voci attive (competenze)
b) Contingenza: costituiva il meccanismo che tentava di adeguare costantemente il salario alla variazione del costo delle vita (inflazione) mediante la sua rivalutazione collegata all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Dal 1992 il valore della contingenza, che varia anch’esso a seconda del livello di inquadramento ed è identico per tutti i lavoratori e le lavoratrici appartenenti allo stesso livello, indipendentemente dall’azienda presso cui sono occupati, è rimasto fermo. Dal 1993 esso è stato incrementato per l’ultima volta di lire lorde mensili. Questo importo - che venne chiamato EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) - è stato in seguito quasi ovunque “accorpato” nella voce “contingenza” (conglobamento).
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Voci attive (competenze)
c) Terzo Elemento deriva dalla contrattazione provinciale degli anni ‘60 ed è quindi diverso da provincia a provincia. “Viene detto Terzo elemento “provinciale”. In Sicilia esiste ed ammonta a 5,68 euro. Laddove non esisteva è stato sostituito spesso da un valore convenzionale chiamato “Terzo elemento nazionale” previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel CCNL del commercio questo elemento nazionale è pari a 2,07 euro mensili lordi, ed è parte integrante e inscindibile della retribuzione.
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Voci attive (competenze)
d) Scatti d’anzianità esprimono il riconoscimento per l’anzianità di servizio maturata e sono in misura di dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre: A) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL del 28/3/1987. B) per tutto il personale assunto antecedentemente alla data citata e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno d’età. C) dal 21° anno d’età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28/3/1987 e che a tale data abbiano compiuto il 21° anno d’età In caso di promozione a un livello d’inquadramento superiore gli scatti già maturati devono essere rivalutati automaticamente. In caso di passaggio da un’impresa a un’altra gli scatti maturati si perdono. Restano invariati in caso di passaggio diretto da azienda ad azienda.
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Voci attive (competenze)
e) Assegni al nucleo familiare sono corrisposti in cifra fissa a seconda del numero di com-ponenti la famiglia e per scaglioni di reddito comples-sivo familiare, quindi non tutti i lavoratori ne hanno diritto. Sugli assegni familiari non gravano ne tasse ne contributi. Non fanno parte della “retribuzione normale” .
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Voci attive (competenze)
f) Premi aziendali fissi (mensilizzati) sono detti anche “premi di produzione” e derivano dalla contrattazione integrativa aziendale precedente l’Accordo del 23 luglio 1993. A partire da tale data gli importi di tali premi sono stati congelati. Sono quasi sempre diversificati a seconda del livello d’inquadramento e proprio per la loro origine variano in misura notevole da azienda ad azienda. In molte aziende non esistono.
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Voci attive (competenze)
g) Premi aziendali variabili derivano anch’essi dalla contrattazione integrativa aziendale, e soprattutto dagli accordi stipulati dopo l’Accordo del 23 luglio 1993, che stabiliva la possibilità di effettuare delle erogazioni economiche collegate alla contrattazione di 2° livello (aziendale o territoriale) solo a patto che esse avessero carattere variabile, non predeterminabile, e fossero collegati a incrementi della produttività, redditività ed efficienza aziendale. Quindi, laddove presenti, variano da azienda ad azienda e anche di anno in anno all’interno di una stessa azienda o unità produttiva. Attenzione!! I premi aziendali variabili contrattati sono soggetti a un trattamento contributivo speciale (parzialmente detassati) e non rientrano nel monte utile ai fini del TFR
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Voci attive (competenze)
h) Superminimi individuali detti anche “assegni ad personam”, comprendono gli importi mensili erogati unilateralmente dalle aziende in modo discrezionale. Essi non sono il frutto di contrattazione collettiva, ma di contrattazione individuale, e sono di solito suscettibili di “riassorbimento” in occasione di successivi aumenti della retribuzione derivanti dalla contrattazione collettiva o dovuto ad un eventuale passaggio di livello.
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Voci attive (competenze)
Compensi per lavoro straordinario (*) e supplementare (**) vengono calcolati con una maggiorazione percentuale calcolata solitamente sulla “retribuzione oraria normale” per lo straordinario o sulla “retribuzione oraria di fatto” nel caso del supplementare. (*) Di norma è considerato lavoro straordinario quello eseguito, dopo l'orario giornaliero, fissato in ogni singola azienda, per far fronte a esigenze di carattere eccezionale. Tradizionalmente, per le aziende, questo istituto rischia di trasformarsi in un modo per allungare la giornata lavorativa e, spesso, per coprire carenze di organico strutturali. (**) Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno e quando vi sia accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
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Voci attive (competenze)
k) Malattia la retribuzione del periodo di malattia viene trattenuta per il numero di giorni del periodo di assenza per malattia applicando alla “retribuzione di fatto” il “divisore giornaliero”. In luogo di essa viene corrisposta una indennità comprensiva delle quote a carico dell'INPS e delle integrazioni a carico dell’azienda secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali (ed eventualmente anche aziendali).
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Voci attive (competenze)
l) Infortunio: la retribuzione del periodo di infortunio viene trattenuta per il numero di giorni del periodo di assenza per infortunio applicando alla “retribuzione di fatto” il “divisore giornaliero”. In luogo di essa viene corrisposta una indennità comprensiva delle quote a carico dell'INAIL e delle integrazioni a carico dell’azienda secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali (ed eventualmente anche aziendali).
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Voci passive (trattenute)
Trattenute sociali Si tratta di quella quota di contributi a carico del lavoratore che viene versata agli istituti assistenziali e previdenziali (INPS). Queste trattenute vengono calcolate sull’imponibile mensile lordo, in misura che può variare da settore a settore, di solito è il 9,19% o il 9,49%. Dall’imponibile utile ai fini di questo prelievo sono escluse alcune voci, come gli assegni familiari e le indennità di malattia e infortunio erogate dall’INPS, mentre le quote di queste indennità a carico dell’azienda sono tassate.
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Voci passive (trattenute)
b) Trattenute sindacali e contrattuali Le prime vengono operate solo per gli iscritti a un sindacato come contributo d’iscrizione e corrispondono di regola all’1% di paga-base e contingenza. Le altre sono fissate dal CCNL come contributi per gli Enti Bilaterali o di assistenza contrattuale (di regola non superano lo 0,2% della retribuzione lorda).
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Voci passive (trattenute)
c) Trattenute fiscali Costituiscono le imposte (tasse) che il lavoratore versa tramite l’azienda (detta sostituto d’imposta) allo Stato in rapporto al proprio reddito annuo di lavoro dipendente. Vengono dette anche “ritenuta d’acconto” o “ritenuta alla fonte”. Sono calcolate sull’imponibile fiscale mensile con delle aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito. Sono normalmente di 3 tipi: Trattenute IRE (Imposta sul REddito) Addizionali Regionali Addizionali Comunali
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Prospetto riassuntivo ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
VOCI ATTIVE (Competenze) Minimo tabellare mensile (in base al livello d’inquadramento)+ Contingenza (compreso EDR, in base al livello d’inquadramento)+ Scatti d’anzianità (fissi o in percentuale)+ Terzo elemento provinciale o Terzo nazionale di Lit mensili+ Assegni familiari (eventuali, in base a reddito e carichi di famiglia)+ Eventuale superminimo collettivo o individuale+ Compensi per il lavoro straordinario o supplementare+ Altre indennità (cassa, turno, lavoro nocivo, quadri, ecc.)+ Indennità di malattia / infortunio A. = RETRIBUZIONE MENSILE LORDA
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Prospetto riassuntivo ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
VOCI PASSIVE (Trattenute) Contributi sociali a carico del lavoratore (9,19% o 9,49% della retribuzione) + Ritenute fiscali (in rapporto alla retribuzione mensile) + Ritenute sindacali/contrattuali B. = RITENUTE MENSILI TOTALI A. meno B. = RETRIBUZIONE MENSILE NETTA
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Esempio busta paga
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Pausa caffè
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Parte Terza: Contenuti e calcoli
“La busta paga” Parte Terza: Contenuti e calcoli
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Retribuzione lorda mensile (RL) 1.492,68 euro
Esempio 1: Lavoratore inquadrato al IV livello del commercio con 7 anni d’anzianità aziendale, non sposato e senza altri carichi di famiglia, che lavora in Sicilia dove esiste il 3° elemento provinciale - in un’azienda priva di superminimi collettivi. Riferimento: gennaio 2007 Voci attive 1. Paga base mensile ,46 + 2. Contingenza ,22 + 3. Scatti d’anzianità (2) 41,32 + 4. III° elemento prov ,68 = Retribuzione lorda mensile (RL) 1.492,68 euro
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Retribuzione lorda mensile 1.492,68 - Contributi sociali 137,18 -
Voci Passive 1. Contributi sociali e previdenziali (9,19% di RL) = 137,18 € (CS) 2. Imponibile fiscale (RL - CS) = 1.355,50 € (IF) 3. Imposta lorda (23% su 1.071,43 €, 27% sul resto) = 323,13 € 4. Detrazioni (solo per lavoro dipendente) = 105,70 € 5. Imposta netta = 217,43 € Per cui: Retribuzione lorda mensile 1.492,68 - Contributi sociali ,18 - Imposta netta ,43 = Retribuzione netta mensile ,07
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Retribuzione lorda mensile (RL) 1.649,08
Esempio 2: Lavoratore inquadrato al IV° livello del commercio con 7 anni d’anzianità aziendale, sposato (la moglie non lavora) con un figlio, che lavora in Sicilia dove esiste il 3°elemento provinciale in un’azienda con più di 50 dipendenti con un superminimo fisso collettivo di 84 euro mensili. Riferimento: gennaio 2007. Voci attive 1. Minimo tabellare mensile ,46 + 2. Contingenza ,22 + 3. Scatti d’anzianità (2) ,32 + 4. Terzo elemento nazionale ,68 + 5. Assegni familiari ,40 + 6. Superminimo collettivo ,00 = Retribuzione lorda mensile (RL) 1.649,08
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Retribuzione lorda mensile 1.649,08 - Contributi sociali 149,63 -
Voci passive 1. Contributi sociali e previdenziali (9,49% di RL- A.F) 149,63 2. Imponibile fiscale (RL meno A.F e CS.) ,05 3. Imposta lorda (23% su 1.071,43 €, 27% sul resto) ,45 4. Detrazioni ,35 (102,88 lav. dip.; 57,50 coniuge; 53,97 figlio) 5. Imposta netta ,10 Per cui: Retribuzione lorda mensile ,08 - Contributi sociali ,63 - Imposta netta ,10 = Retribuzione netta mensile ,35
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La “normale retribuzione”
La “normale retribuzione” del lavoratore dipendente comprende solo le voci salariali che vengono espressamente indicate per essa all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Di regola, la “normale retribuzione” comprende: a) la paga base nazionale (minimo tabellare); b) l’indennità di contingenza; c) il terzo elemento nazionale o provinciale, laddove essi esistano; d) gli scatti di anzianità; e) gli altri elementi fissi mensilizzati derivanti dalla contrattazione collettiva, come ad esempio i superminimi collettivi derivanti dalla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello.
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La “normale retribuzione” viene utilizzata per il calcolo di alcune maggiorazioni in busta paga, come nel caso delle maggio-razioni per il lavoro straordinario. Le maggiorazioni per il lavoro supplementare e per il lavoro notturno sono invece di regola calcolate sulla “retribuzione di fatto”. Il calcolo di tali voci della busta paga viene effettuato applicando alla “normale retribuzione” dei divisori giornalieri e orari.
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Il valore del divisore giornaliero e del divisore orario viene fissato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e varia da categoria a categoria, e a volte anche in relazione al numero di giornate della settimana su cui si articola l’orario di lavoro. Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Divisore giornaliero Divisore orario CCNL Terziario (Commercio) full-time 40 ore 26 168 CCNL Turismo full-time 40 ore 172 CCNL Distribuzione cooperativa full-time 40 ore 173 CCNL Distribuzione cooperativa full-time 38 ore 165 CCNL Vigilanza privata full-time 40 ore
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Riprendiamo il caso esposto con l’esempio 1.
Una volta stabilito il concetto di “normale retribuzione” e precisato il ruolo dei divisori (giornaliero e orario), vediamo come questi valori si applicano per la determinazione della maggiorazione per lavoro straordinario nella busta paga. Riprendiamo il caso esposto con l’esempio 1. Il lavoratore lì descritto aveva una retribuzione lorda mensile di 1.492,68 euro così composta: 1. Paga base mensile 921,46 2. Contingenza 524,22 3. Scatti d’anzianità (2) 41,32 4. III° elemento provinciale ,68
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Tutte le voci ora viste fanno parte della retribuzione “normale”, per cui in questo caso la retribuzione lorda e la retribuzione normale corrispondono esattamente. Se il lavoratore nel corso di un mese ha fatto un’ora di straordinario: Retribuzione normale (lorda) diviso 168 (divisore orario) = retribuzione oraria di 8,885 euro 2. Con la maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria = 8,885 x 1,15 = 10,218 Quindi, per ogni ora di lavoro straordinario andranno aggiunti 10,218 euro di retribuzione lorda
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1. Minimo tabellare mensile 921,46 + 2. Contingenza 524,22 +
Riprendiamo il caso esposto con l’esempio 2 Il lavoratore lì descritto aveva una retribuzione lorda mensile di 1.576,68 euro così composta: 1. Minimo tabellare mensile ,46 + 2. Contingenza ,22 + 3. Scatti d’anzianità (2) ,32 + 4. Terzo elemento provinciale ,68 + 5. Superminimo collettivo ,00 = Retribuzione lorda mensile (RL) 1576,68 + 6. Assegni familiari ,40 = Retribuzione lorda mensile Tot ,08
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Tra queste voci solo gli assegni familiari non fanno parte della retribuzione “normale”, per cui la retribuzione normale corrisponde a euro 1.649,08 meno 72,40 (assegni familiari), ossia 1.576,68 euro. Se il lavoratore nel corso di un mese ha prestato un’ora di lavoro straordinario: Retribuzione normale diviso 168 (divisore orario) = retribuzione oraria 9,385 euro 2. Con la maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria = 9,385 x 1,15 = 10,793 Quindi, per ogni ora di straordinario andranno aggiunte 10,793 euro di retribuzione lorda.
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La retribuzione “di fatto” e le mensilità differite
La retribuzione “di fatto” comprende, oltre alle voci già comprese nella retribuzione “normale”, tutte le altre voci ed elementi retributivi che hanno carattere continuativo, ossia mensilizzati, ad esclusione delle seguenti: a) rimborsi spese; b) compensi per il lavoro straordinario e supplementare; c) gratifiche e somme corrisposte una tantum (per cui sono escluse nel calcolo della retribuzione di fatto le gratifiche natalizie e gli importi una tantum derivanti dal rinnovo dei CCNL, dei contratti aziendali o le erogazioni derivanti da meccanismi di salario variabile); d) le voci escluse dall’imponibile contributivo a norma di legge (come ad esempio gli assegni familiari); e) ogni altro elemento “espressamente escluso dalle parti”.
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La retribuzione “di fatto” è utilizzata:
In sostanza, quindi, oltre alla retribuzione “normale” rientrano - di norma, se non esplicitamente esclusi nell’ambito del contratto individuale di lavoro - nella retribuzione “di fatto”: a) i superminimi individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva; b) le indennità (di cassa, di turno, di disagio, di lavoro nocivo, ai quadri, ecc.). La retribuzione “di fatto” è utilizzata: a) per il calcolo della 13ª e 14ª mensilità; b) per il calcolo delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e il lavoro notturno, applicando in tal caso ad essa il “divisore orario”; c) per il calcolo dell’indennità dovuta in caso di malattia o infortunio sul lavoro d) per le trattenute operate in caso di assenza o permesso non retribuito, in tali casi (c e d) applicando ad essa il “divisore giornaliero”.
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1. Minimo tabellare mensile 921,46 +
Riprendiamo il caso esposto con l’esempio 1 Il lavoratore aveva una retribuzione lorda mensile di 1492,68 euro così composta: 1. Minimo tabellare mensile ,46 + 2. Contingenza (compreso EDR) ,22 + 3. Scatti d’anzianità (2 scatti) ,32 + 4. Terzo elemento nazionale ,68 = Retribuzione lorda mensile ,68 Tutte le voci ora viste fanno parte della retribuzione “di fatto”, per cui in questo caso la retribuzione lorda, la retribuzione “normale” e la retribuzione “di fatto” corrispondono esattamente.
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Se il lavoratore nel corso di un mese si assenta per una giornata, ad esempio fruendo di un permesso non retribuito, il datore di lavoro opererà una trattenuta sulla busta paga applicando alla retribuzione “di fatto” il divisore giornaliero convenzionale (26), per cui la trattenuta sarà pari a 1.492,68 diviso 26, vale a dire 57,41 euro. Di conseguenza, in quel mese, la retribuzione lorda del lavoratore sarà pari a 1.492,68 euro meno 57,41 euro - ossia 1.435,27 euro.
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Retribuzione lorda mensile Totale 1.649,08
Riprendiamo il caso esposto con l’esempio 2 Il lavoratore aveva una retribuzione lorda totale mensile di 1.649,08 euro così composta: 1. Minimo tabellare mensile ,46 + 2. Contingenza (compreso EDR) 524,22 + 3. Scatti d’anzianità (2 scatti) ,32 + 4. Terzo elemento nazionale ,68 + 5. Eventuale superminimo collettivo ,00 + Retribuzione lorda mensile ,68 + 6. Assegni familiari ,40 = Retribuzione lorda mensile Totale ,08 Tra queste voci solo gli assegni familiari non fanno parte della retribuzione “di fatto”, per cui in questo caso la retribuzione “di fatto” corrisponde a 1.649,08 euro meno 72,40 euro (assegni familiari), ossia 1.576,68 euro.
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Se il lavoratore nel corso di un mese si assenta per una giornata, ad esempio fruendo di un permesso non retribuito, il datore di lavoro opererà una trattenuta sulla busta paga applicando alla retribuzione “di fatto” il divisore giornaliero convenzionale (26), per cui la trattenuta sarà pari a 1.576,68 diviso 26, vale a dire 60,64 euro. Di conseguenza, in quel mese, la retribuzione lorda del lavoratore sarà pari a 1.649,08 euro meno 60,64 euro - ossia 1.588,44 euro.
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Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
In coincidenza del Natale (e in alcuni contratti anche a luglio) vengono corrisposte 2 gratifiche denominate 13ª mensilità (o gratifica natalizia) e 14ª mensilità, di importo lordo pari alla retribuzione mensile “di fatto”. Dall’importo di queste “mensilità supplemen-tari” devono essere detratti i ratei relativi ai periodi eventuali nei quali non è stata corrisposta la retribuzione (assenza per malattia e infortunio, aspettative e permessi non retribuiti, distacchi sindacali, ecc.).
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Le mensilità supplementari ( 13° e 14° ) sono soggette al prelievo contributivo e fiscale al pari delle altre mensilità, ma non prevedono l’applicazione delle deduzioni fiscali, per cui esse sono di regola d’importo inferiore ad una mensilità “normale”.
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Inoltre, in occasione del pagamento della 13ª mensilità viene operato il “conguaglio fiscale” di fine anno, il che determina un’ulteriore decurtazione del suo importo rispetto alla retribuzione mensile. Attenzione!! Sebbene vengano erogate a luglio e dicembre queste mensilità prendono a base i valori salariali del mese pre-cedente (giugno e novembre), per cui un aumento salariale con decorrenza 1° luglio o 1° dicembre non rivaluta la 13ª o la 14ª mensilità!!
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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Ogni anno il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR, detto anche “liquidazione”) un importo pari alla somma della retribuzione di fatto corrisposta nel corso dell’anno diviso per il coefficiente 13,5. Dall’importo così stabilito (7,41% della retribuzione lorda annua) viene detratto lo 0,5% destinato a un “Fondo di solidarietà” presso l’INPS destinato a garantire l’erogazione del TFR ai dipendenti delle aziende in liquidazione coatta ammini-strativa, ossia fallite. Attenzione!! Questo mecca-nismo di calco-lo per il TFR va-le dal 1° gennaio 1986 in poi! Per gli anni fino al 1985 valgono disposizioni diverse.
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Esempio: Se un lavoratore ha una retribuzione di fatto annua di euro l’accantonamento di TFR è pari al 7,41% di = 889,20 euro. Lo 0,5% di questa cifra è destinato all’INPS, per cui l’accantonamento effettivo al Fondo TFR è pari a 829,20 euro.
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ossia nel complesso del 3%.
L’accantonamento operato nel corso degli anni viene rivalutato di anno in anno in percentuale. Questa percentuale viene stabilita sommando il valore 1,5 al 75% del tasso d’inflazione ISTAT dell’anno. L’anno dopo - se la retribuzione del lavoratore è rimasta immutata e l’inflazione è stata del 2% il datore di lavoro verserà come TFR altri 829,20 euro, ma inoltre la somma accantonata l’anno precedente deve essere rivalutata automaticamente: a) del 75% del tasso d’inflazione (ossia dell’1,5%) b) più un ulteriore 1,5% (quota fissa), ossia nel complesso del 3%. Per cui alla fine dei due anni l’accantonamento totale sarà pari a: 829,20 moltiplicato 1,03 più 829,20 = 1.745,08 euro.
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In pratica, la rivalutazione automatica delle somme accantonate a TFR è pari o superiore al tasso d’inflazione solo se l’inflazione è pari o inferiore al 6% annuo. Infatti, con inflazione al 6%, il Fondo TFR verrà rivalutato: a) dell’ 1,5% (quota fissa) + b) il 75% del tasso d’inflazio-ne (quota variabile), ossia del 4,5%, per cui 1,5% + 4,5% = 6%
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Un rendimento certo, ma non molto elevato.
Questo è uno dei vantaggi, ma non il solo, che i lavoratori hanno dall’adesione a un Fondo contrattuale (“chiuso”) di previdenza integrativa. Poi ci sono i benefici fiscali e soprattutto il contributo obbligatorio aggiuntivo a carico del datore di lavoro!!
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Il prelievo fiscale sulla busta paga
Di solito il prelievo fiscale (imposta sul reddito – IRE) costituisce la voce più elevata di ritenuta sulla busta paga.
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Il prelievo fiscale prevede l’applicazione di aliquote di prelievo fiscale, crescenti al crescere del reddito, che determinano la cosiddetta imposta lorda. Aliquote fiscali 2010 Fino a euro annui 23% Da a euro annui 27% Da a euro annui 38% Da a euro annui 41% Da euro in poi %
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Fin qui tutto facile. Ma poi viene il bello
Fin qui tutto facile!! Ma poi viene il bello. Infatti all’imposta lorda vanno applicate delle detrazioni collegate: 1. al tipo di reddito percepito (da lavoro dipendente, da pensione, ecc.) 2. ai carichi di famiglia ( moglie, figli e assimilati) La determinazione della correttezza di queste detrazioni (che sono diverse da persona a persona) rappresenta forse l’aspetto più complesso nell’esame di tutta la busta paga!!
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Detrazione per lavoro dipendente
Fino a euro annui di reddito euro fino a qui tutto facile, con l’aggiunta che la detrazione minima spettante non può mai essere inferiore a 690 euro e che per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a euro. Da a euro annui di reddito [502 x ( reddito) diviso 7.000] euro Da a euro annui di reddito 1.338 x [( – reddito) diviso ] euro e qui non è più molto facile … ci serve un esempio
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Detrazione TOTALE (a + b) =
Reddito di euro lordi annui (Part Time 24 ore Quarto livello CCNL Terziario) Calcolo della detrazione: a. Quota fissa euro + b. 502 x [( ) diviso 7.000] = 502 x (5.000 diviso 7.000) = 502 x 0, = ,57 euro Detrazione TOTALE (a + b) = ,57 = 1.696,57 euro
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Inoltre c’è da sapere che:
Se il reddito complessivo annuo è superiore a euro ma non supera i euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi: Reddito complessivo maggiorazione Compreso tra e euro 10 euro Compreso tra e euro 20 euro Compreso tra e euro 30 euro Compreso tra e euro 40 euro Compreso tra e euro 25 euro
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Quindi, calcolo dell’imposta netta:
Imposta lorda = 23% di euro = 2.300 Detrazione per lavoro dipendente = 1.696,57 Imposta netta = – = 603 euro annui Pari a circa 43 euro su 14 mensilità
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Reddito di 20.000 euro lordi annui (Full Time Terzo livello CCNL Terziario)
Calcolo della detrazione: 1.338 euro moltiplicato [( – ) diviso ] = 1.338 x ( diviso ) = 1.338 x 0, = ,75 euro
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Quindi, calcolo dell’imposta netta:
Imposta lorda = 23% di = 27% di = = 4.800 euro Detrazione per lavoro dipendente = 1.170,75 Imposta netta = – = 3.629 euro annui Pari a circa 259 euro su 14 mensilità
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Esempio di calcolo della detrazione per 50.000 euro di reddito:
Detrazione per il coniuge a carico (per essere a carico non deve percepire redditi superiori a euro) Fino a un reddito annuo di euro la detrazione è - di norma euro. Oltre i euro di reddito annuo: 690 x [( – reddito) diviso ] Esempio di calcolo della detrazione per euro di reddito: 690 x diviso = 690 x 0,75 = 517,5 euro
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Detrazione effettiva:
Detrazione per i figli a carico (per essere a carico non devono percepire redditi superiori a euro) Detrazione base per figlio euro Detrazione base per figlio con meno di 3 anni 900 euro Detrazione base per figlio portatore di handicap euro Detrazione base per ogni figlio nel caso di famiglia euro con più di 3 figli a carico Detrazione effettiva: Oggi per la determinazione del valore in detrazione per i figli a carico esiste una tabella molto articolata e complessa.
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DETRAZIONE ANNUA TEORICA
Per ciascun figlio 800 euro Per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni Più 100 euro Per ciascun figlio portatore di Handicap ai sensi art.3,L.104/92 Più 220 euro Per ciascun figlio dei contribuenti con più di tre figli a carico Più 200 euro FORMULA PER LA DETRAZIONE EFFETTIVA Un solo figlio Detrazione annua teorica x[( reddito complessivo):95.000] Più di un figlio Detrazione annua teorica x[(( per ogni figlio successivo al primo)-reddito complessivo) :( per ogni figlio successivo al primo)]
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Riprendiamo il caso dell’esempio 1
Un esempio di calcolo della retribuzione annua netta e lorda, nonché una “stima” del costo del lavoro annuo Riprendiamo il caso dell’esempio 1 Il lavoratore lì descritto aveva una retribuzione lorda mensile di 1.492,68 euro così composta: Minimo tabellare mensile ,46 €+ Contingenza (compreso EDR) ,22 €+ 3. Scatti d’anzianità (2 scatti) ,32 €+ 4. Terzo elemento nazionale ,68 €= Retribuzione lorda mensile ,68 €
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Retribuzione annua netta
Di conseguenza: Retribuzione Annua Lorda (1.492,68 x 14) = 20.897,52 € Contributi sociali (9,19% R.A.L.) = 1.920,48 € Imponibile fiscale (R.A.L. – contributi sociali) = 18.977,04 € Imposta lorda (23% fino a ; 27% sul resto) = 4.523,80 € Detrazioni fiscali = ,97 € Imposta Netta = ,83 € Add. Regionale (1% Imponibile fiscale) = € Add. Comunale (0,8% Imponibile fiscale) = € Retribuzione annua netta (R.A.L. - Contributi sociali – Imposte e Add.) = 15.316,90 €
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Ma non finisce qui…, ci sono i contributi a carico del datore di lavoro
Contributi INPS (28,98% RAL) = ,10 € così ripartiti: F.P.L.D. (23,81% RAL) = ,70 Disocc. (1,61% RAL) = ,45 C.U.A.F. (0,68% RAL) = ,10 Malattia (2,44% RAL) = ,90 Maternità (0,24% RAL) = ,15 TFR (0,2% RAL) = ,80 Contributi INAIL (0,11% RAL) = ,98 € Accantonamento TFR (7,41% RAL)= ,51 € così ripartiti: al Fondo (6,91% RAL) = ,02 all’INPS (0,5% RAL) = ,49 Costo annuo del lavoro = ,11 € (136,5% della RAL)
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Tra retribuzione diretta e differita, l’84% del costo del lavoro.
In parole … povere: 1. In tasca al lavoratore , (55,45%) 2. Retribuzione differita , (27,53%) - Contributi INPS , (21,92%) - Al Fondo TFR , ( 5,61%) 3. Allo Stato (Tasse) , (12,02%) 4. A Regione e Comune , ( 1,24%) 5. All’INPS (altri fondi) , ( 3,68%) 6. All’INAIL , ( 0,08%) Tra retribuzione diretta e differita, al lavoratore và circa l’84% del costo del lavoro.
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Smaltimento Istituti Ferie - Pir - Compensative
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Smaltimento Istituti Ferie - Pir - Compensative
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Pietro Giordano Sergio Romano Luigi Arpaia Gaetano Coco Turi Esposito
Realizzazione: Pietro Giordano Consulenti: Sergio Romano Luigi Arpaia Gaetano Coco Turi Esposito Bibliografia: - La busta paga di “Marco Marroni” - CCNL luglio 2004 - Il Codice Civile - Ricerche internet Realizzato con il patrocinio di: Giovan Battista Casa
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