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Focus On Evento organizzato da GIOVANI ANCE CATANIA

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Presentazione sul tema: "Focus On Evento organizzato da GIOVANI ANCE CATANIA"— Transcript della presentazione:

1 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Focus On Evento organizzato da GIOVANI ANCE CATANIA Catania, 24 luglio 2013 Angelo Denaro Dottore Commercialista Vitale Associati

2 Sommario Aspetti generali comuni Quadro normativo di sintesi
Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF Ristrutturazioni Edilizie: IVA agevolata Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES Accertamento e sanzioni Casi particolari

3 Aspetti generali comuni
Obiettivi del legislatore Dare impulso al settore dell’edilizia.. ‘specializzata’ (dal 2008 contenimento della crisi) Fronteggiare l’evasione fiscale, il lavoro irregolare e l’economia sommersa Adeguare la normativa nazionale riguardante l’efficienza energetica degli edifici a quella europea al fine di evitare pesanti sanzioni dall’UE

4 Aspetti generali comuni
Come funzionano le agevolazioni fiscali: il meccanismo della detrazione Detrazione Meccanismo tributario che riduce l’imposta che il contribuente (privato/impresa) deve versare all’Erario. I benefici fiscali oggetto del presente incontro consistono nella riduzione dell’imposta da versare di una percentuale calcolata sull’importo delle spese sostenute ammesse a tali benefici. Esempio Reddito prodotto anno Imposta da versare per il Spese agevolabili sostenute nel Detrazione spettante (es. 65%) (200 x 65%) Ripartizione della detrazione anni Beneficio fiscale anno (130 : 10) 13 Imposta da versare per il (40 – 13)

5 Aspetti generali comuni
Criticità delle agevolazioni fiscali / 1 Reddito assente o incapiente Se l’entità del reddito dichiarato al netto delle deduzioni non comporta il sorgere di un debito d’imposta, o comporta il sorgere di un debito d’imposta inferiore all’importo della detrazione, l’agevolazione non sortisce gli effetti sperati. Esempio Imposta da versare per il Detrazione spettante per il Beneficio fiscale anno Imposta da versare per il zero Il beneficio eccedente, pari a 13 – 10 = 3 non sarà rimborsato dall’Erario e non potrà neanche essere utilizzato per l’esercizio successivo. Pertanto, ogni qualvolta l’imposta da versare sarà minore della detrazione spettante, l’agevolazione non potrà essere sfruttata interamente.

6 Aspetti generali comuni
Criticità delle agevolazioni fiscali / 2 Reddito assoggettato a ritenute a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva Elenco esemplificativo: Dividendi non qualificati percepiti da persone fisiche; Rendimenti dei titoli di Stato (BOT, CCT, BTP ecc.); Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. regime dei minimi, nuove iniziative produttive); Cedolare secca sulle locazioni. La detrazione Irpef non può essere applicata in presenza delle suddette tipologie di reddito. Differimento temporale tra spesa e detrazione Le agevolazioni fiscali obbligano il contribuente a sostenere immediatamente la spesa e a beneficiare della detrazione spettante solamente a partire dall’anno successivo e nell’arco di dieci anni. Pertanto, un soggetto che effettua spese per interventi edilizi per 100 agevolabili nella misura del 65% subisce una uscita finanziaria immediata di 100 ed un rimborso differito di 65 ripartito nei successivi 10 anni.

7 Quadro normativo di sintesi
Legge 27 dicembre 1997, n Benefici fiscali (41%-36%) su interventi di ristrutturazione edilizia Legge 27 dicembre 2006, n Benefici fiscali (55%) su interventi di riqualificazione energetica D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (dopo continue proroghe) Entrata a regime dal 1° gennaio 2012 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e D.L. 4 giugno 2013 n Regime transitorio fino al 31 dicembre 2013 (30/06/2014) Regime transitorio Ristrutturazioni edilizie: Spese effettuate dal 26/06/2012 al 31/12/2013 detrazione dal 36% al 50% e spesa max da a Regime transitorio Risparmio energetico: Spese effettuate dal 6/06/2012 al 31/12/2013 detrazione dal 55% al 65%. N.B. Se gli interventi hanno ad oggetto parti comuni degli edifici, il termine è prorogato al 30/06/2014.

8 Quadro normativo di sintesi
Bonus ristrutturazioni edilizie – Mappa temporale *Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini o per l’integrità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la proroga si estende fino al 30 giugno 2014. **Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini o per l’integrità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio dal 1° luglio 2014. Si ricorda che la detrazione va ripartita in dieci anni. Periodo Spesa massima % detrazione Detrazione massima totale Detrazione massima annua Fino al 25/06/ 2012 48.000 36 17.280 1.728 Dal 26/06/2012 al 31/12/2013* 96.000 50 4.800 Dal 1/01/2014**

9 Quadro normativo di sintesi
Bonus riqualificazione energetica – Mappa temporale Intervento Spese sostenute % detrazione Detrazione max Limite max spesa Riqualificazione energetica globale Dal 1/1/07 al 5/6/13 55 ,18 Dal 6/6/13 al 31/12/13* 65 ,15 Interventi su strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi 60.000 ,90 92.307,69 Istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione 30.000 54.545,45 46.153,84 * Se tali interventi hanno ad oggetto parti comuni degli edifici, il termine è prorogato al 30/06/2014

10 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Ambito soggettivo Chi può beneficiare delle detrazioni? Tutti i contribuenti, residenti e non, soggetti ad Irpef: proprietari o nudi proprietari; titolari di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

11 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Ambito soggettivo le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati (studi professionali e imprese familiari), limitatamente agli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture ed anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione; i soggetti che stipulano un contratto preliminare di vendita (compromesso), se sono stati immessi nel possesso dell’immobile, eseguono gli interventi a proprio carico ed è stato registrato il compromesso; i soggetti che eseguono in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

12 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Ambito soggettivo Casi particolari Trasferimento dell’immobile per atto tra vivi Trasferimento dell’immobile mortis causa Trasferimento dell’inquilino o del comodatario

13 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Ambito soggettivo Casi particolari Trasferimento dell’immobile per atto tra vivi Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

14 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Ambito soggettivo Casi particolari Trasferimento dell’immobile mortis causa In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Trasferimento dell’inquilino o del comodatario La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

15 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Interventi agevolabili 1. Interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): Interventi di manutenzione ordinaria (solo se effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali); interventi di manutenzione straordinaria; opere di restauro e risanamento conservativo; lavori di ristrutturazione edilizia. 2. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (D.L. 201/2011). 3. Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

16 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Interventi agevolabili 4. I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). 5. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/ gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

17 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Interventi agevolabili 7. interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (furto, aggressione). 8. gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (Risoluzione N. 22/E del 2 aprile 2013).

18 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Interventi agevolabili Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Altre spese ammesse all’agevolazione: Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici; le spese per l’acquisto dei materiali;

19 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Interventi agevolabili il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

20 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Adempimenti 1. invio comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (soppresso); 2. indicazione del il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori (soppresso); 3. indicazione nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione (new); 4. Comunicazione all’Azienda sanitaria locale (se obbligatoria); 5. Pagamento mediante bonifico ‘’parlante’’; 6. Ritenuta sui bonifici.

21 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Adempimenti 7. conservazione ed esibizione, a richiesta degli uffici, dei seguenti documenti: domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); ricevute di pagamento ICI / IMU, se dovute; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese o, in alternativa, una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione; dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi; abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili; fatture e ricevute dei bonifici.

22 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Adempimenti Comunicazione all’Azienda sanitaria locale Tale comunicazione, da inviare a mezzo raccomandata A/R deve contenere le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura dell’intervento da realizzare; dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; data di inizio dell’intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

23 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Adempimenti Pagamento mediante bonifico (c.d. bonifico parlante) Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

24 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Adempimenti Ritenuta sui bonifici Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%. Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

25 Ristrutturazioni Edilizie: detrazioni IRPEF
Cumulabilità con altre agevolazioni La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

26 Bonus acquisto mobili A chi spetta il beneficio Ai contribuenti che fruiscono dell’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio. Acquisti agevolabili Mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Detrazione spettante 50% su un importo massimo spesa non superiore a euro, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (lo sconto annuo dall’imposta lorda, pertanto, può arrivare fino a 500 euro). Condizioni E’ necessario che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Esclusioni Non possono beneficiare del bonus fiscale coloro che rinnovano solo l’arredamento (senza realizzare interventi di ristrutturazione) o acquistano i mobili per l’arredamento di un’abitazione nuova. Attenzione al pagamento Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale, da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

27 Acquisto e assegnazione immobili ristrutturati: detrazioni IRPEF
Detrazione (Irpef) 36% su un importo massimo di spesa pari a euro. L’importo massimo di spesa deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di soggetti persone che partecipano alla spesa. La detrazione va sempre ripartita in dieci anni. Tipologia di spesa Spese per l’acquisto di unità abitative che sono state oggetto di ristrutturazione. Condizioni L’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori; L’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. Gli interventi edilizi devono riguardare l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante); Gli interventi di ristrutturazione devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.

28 Acquisto e assegnazione immobili ristrutturati: detrazioni IRPEF
Come si calcola la detrazione 36% su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. ESEMPIO Prezzo di acquisto dell’abitazione: euro Costo forfetario di ristrutturazione (25% di euro) euro Detrazione totale (36% di euro*) euro Detrazione annua per dieci anni euro * Si ricorda infatti che rappresenta l’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione.

29 Ristrutturazioni Edilizie: IVA agevolata
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Interventi agevolabili Prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Agevolazione Iva ridotta al 10% Cessione di beni? Le cessioni di beni, se di valore non significativo, restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

30 Ristrutturazioni Edilizie: IVA agevolata
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Beni significativi Sono beni espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.

31 Ristrutturazioni Edilizie: IVA agevolata
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Sui beni c.d. significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. ESEMPIO Costo totale dell’intervento euro, di cui: per prestazione lavorativa euro costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) euro. Su questi euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi ( = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.

32 Ristrutturazioni Edilizie: IVA agevolata
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA No IVA agevolata ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

33 Ristrutturazioni Edilizie: IVA agevolata
LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE Spese ed interventi agevolabili (IVA 10%) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione; acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia; acquisto di beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

34 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Ambito soggettivo A chi spetta il beneficio Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare le persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, i conduttori, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), i comodatari; i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori; gli esercenti arti e professioni e le associazioni tra professionisti; gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (es. ANCE).

35 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Ambito soggettivo Condizioni I benefici spettano solo al soggetto utilizzatore. Esclusioni Società che effettuano interventi su immobili concessi in locazione o destinati alla vendita. Leasing Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono rilevanza, ai fini della detrazione i canoni di leasing pagati dal soggetto utilizzatore.

36 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Ambito soggettivo Casi particolari Trasferimento dell’immobile per atto tra vivi Trasferimento dell’immobile mortis causa Trasferimento dell’inquilino o del comodatario

37 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Ambito soggettivo Casi particolari Trasferimento dell’immobile per atto tra vivi Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di riqualificazione energetica è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare. In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

38 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Ambito soggettivo Casi particolari Trasferimento dell’immobile mortis causa In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Trasferimento dell’inquilino o del comodatario La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

39 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Interventi agevolabili 1. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Fino al 5 giugno 2013: 55% su un importo massimo di spesa di € Dal 6 giugno al 31 dicembre 2013: 65% su un importo massimo di spesa di € Dal 1 gennaio 2014: 36% su un importo massimo di spesa di € Si ricorda, inoltre, che con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini o per l’integrità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la proroga si estende fino al 30 giugno 2014.

40 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Interventi agevolabili 2. Interventi sugli involucri degli edifici Fino al 5 giugno 2013: 55% su un importo massimo di spesa di € Dal 6 giugno al 31 dicembre 2013: 65% su un importo massimo di spesa di € Dal 1 gennaio 2014: 36% su un importo massimo di spesa di € Si ricorda, inoltre, che con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini o per l’integrità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la proroga si estende fino al 30 giugno 2014.

41 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Interventi agevolabili 3. Installazione di pannelli solari Fino al 5 giugno 2013: 55% su un importo massimo di spesa di € Dal 6 giugno al 31 dicembre 2013: 65% su un importo massimo di spesa di € Dal 1 gennaio 2014: 36% su un importo massimo di spesa di € Si ricorda, inoltre, che con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini o per l’integrità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la proroga si estende fino al 30 giugno 2014.

42 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Interventi agevolabili 4. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Fino al 5 giugno 2013: 55% su un importo massimo di spesa di € Dal 6 giugno al 31 dicembre 2013: 65% su un importo massimo di spesa di € Dal 1 gennaio 2014: 36% su un importo massimo di spesa di € Si ricorda, inoltre, che con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini o per l’integrità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la proroga si estende fino al 30 giugno 2014.

43 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Adempimenti per accedere alla detrazione 55% (65%) Documentazione redatta da un tecnico abilitato l’asseverazione, che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di semplice sostituzione di serramenti o di installazione di caldaia a condensazione può essere sostituita da una certificazione del produttore; l’attestato di certificazione energetica, che riporterà i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento (Documento non richiesto in caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale); la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, dove sono richiesti i dati di chi usufruirà della detrazione, il tipo di intervento eseguito e il costo dell’intervento. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere all’ENEA per via telematica copia dell’attestato di certificazione energetica (se il tipo di intervento lo prevede) e la scheda informativa.

44 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Adempimenti per accedere alla detrazione 55% (65%) Documenti da conservare per la detrazione 55% (65%) Una volta effettuata la comunicazione per via telematica, è necessario conservare i seguenti documenti, che dovranno essere esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: l’asseverazione (se il tipo di intervento la richiede); la ricevuta di invio telematico effettuato all’ENEA; le fatture relative agli interventi; le ricevute dei bonifici c.d. parlanti. Si ricorda che l’obbligo del pagamento mediante bonifico bancario è escluso per i soggetti esercenti attività d’impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.

45 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Adempimenti per accedere alla detrazione 55% (65%) Se i lavori proseguono per più periodi d’imposta? In questo caso è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti mediante apposito modello ministeriale da inviare telematicamente, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Scadenza invio Entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per i soggetti con anno d’imposta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta. Sanzioni La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso non comportano la decadenza dal beneficio fiscale ma l’applicazione di una sanzione amministrativa, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di euro.

46 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Cumulabilità con altre agevolazioni La detrazione d’imposta del 55% (65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% - 50% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. Inoltre, dal 1°gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dall’Unione Europea, dalle Regioni o dagli Enti Locali. In questi casi, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.

47 Risparmio Energetico: detrazioni IRPEF ed IRES
Principio di cassa e principio di competenza Per i contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, la detrazione è riconosciuta in base al "principio di cassa", ossia in relazione alle spese pagate con bonifico bancario o postale entro la data di scadenza dei benefici. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, la detrazione è riconosciuta in ragione delle spese imputabili ai vari periodi d’imposta, sino a quello in corso al 31 dicembre 2013 (o 30 giugno 2014 per gli interventi su parti comuni), secondo il "principio di competenza" stabilito dall’articolo 109, comma 2, del Dpr 917/1986, secondo il quale il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo. Quindi, per fruire della detrazione, se l’impresa ha esercizio coincidente con l’anno solare ed effettua un intervento di risparmio energetico su un suo stabilimento, entro il prossimo 31 dicembre (chiusura di esercizio) è necessario che i lavori siano ultimati e non è sufficiente, come per i privati, che il pagamento sia effettuato a tale data.

48 Controllo formale ex articolo 36 ter del DPR 600/73
Accertamento Controllo formale ex articolo 36 ter del DPR 600/73 L’Agenzia delle Entrate mediante comunicazione tramite posta raccomandata richiedere al contribuente tutta la documentazione comprovante le deduzioni e le detrazioni; Il contribuente entro 30 giorni deve produrre all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza tutta la documentazione in proprio possesso (mediante fax o recandosi presso l’Ufficio); In presenza di irregolarità od omissioni, l’Agenzia delle Entrate invia una nuova raccomandata, chiamata "avviso di irregolarità", contenente il calcolo delle imposte rideterminate, maggiorate di interessi e sanzioni nella misura del 20 per cento; Il contribuente, ha 30 giorni per poter pagare, o contestare l’avviso mediante istanza in autotutela; Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica dell’avviso senza che il contribuente abbia pagato o nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non abbia annullato l’avviso mediante autotutela, vengono iscritti a ruolo i seguenti importi: - Importo della detrazione non spettante; - Sanzioni pari al 30%; - Interessi nella misura legale.

49 Controllo formale ex articolo 36 ter del DPR 600/73
Accertamento Controllo formale ex articolo 36 ter del DPR 600/73 Notifica da parte di Serit Sicilia Spa di una cartella di pagamento nella quale le sanzioni sono determinate al 30% delle maggiori imposte dovute; Il contribuente che non condivide la liquidazione operata dall’ufficio può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; Nella difesa è opportuno dimostrare il diritto alla detrazione sulle opere eseguite, allegando al ricorso copia sia delle spese sostenute e sia dei bonifici effettuati, oltre che di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a tal fine.

50 Casi particolari Caso N. 1
Bonifico errato (Risoluzione 55/E del 7 giugno 2012) Il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione per gli interventi di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall’art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). Tuttavia, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa. Se la ripetizione del pagamento, viene effettuata nell’anno successivo, secondo le modalità previste, renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno. Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione all'istante dell'importo originariamente pagato.

51 Casi particolari Caso N. 2 (Circolare 13/E del 9 maggio 2013)
Nel periodo d’imposta 2012, un contribuente ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo pari ad euro , fino al 25 giugno, e per euro , dal 26 di giugno al 31 dicembre. Nell’ipotesi in esame il contribuente, pur avendo sostenuto spese per euro fino al 25 giugno 2012 per interventi agevolabili (esaurendo il plafond esistente prima della modifica normativa), nel successivo periodo che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 ha comunque sostenuto spese per ulteriori euro per altri interventi sul medesimo immobile. Il contribuente, in sostanza, per aver effettivamente sostenuto a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 e comunque nel 2012 spese per euro , ha tenuto un comportamento in linea con l’obiettivo perseguito dalla norma agevolativa. Pertanto, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti per fruire della detrazione in esame, in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50 per cento con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012.

52 Casi particolari Caso N. 3 (Circolare 13/E del 9 maggio 2013)
Decesso del conduttore Nel caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, è corretto far detrarre le restanti rate a chi subentra nell’intestazione del contratto di locazione? “La fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Nel rispetto delle disposizioni richiamate, solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue’’.

53 Casi particolari Caso N. 4 (Circolare 13/E del 9 maggio 2013)
Comunicazione di fine lavori per spese superiori a euro ,69 Con la circolare 21/E del 23/04/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione di fine lavori che superavano il limite dei ,69 non costituisce più un adempimento obbligatorio in quanto il limite di spesa detraibile (48.000) era al di sotto dell’importo stabilito. Per i lavori effettuati dal 26/06/2012 al 31/12/2013 la comunicazione diventa obbligatoria visto che il limite massimo della detrazione sale da a ? La dichiarazione di esecuzione dei lavori non è necessaria al fine dei controlli, anche se, per effetto dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato a euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.


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