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IL SISTEMA PREVIDENZIALE ED I GIOVANI AVVOCATI
ISERNIA 19 APRILE 2011 Relatore: Avv.Giulio Pignatiello
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ADEMPIMENTI DEL PRATICANTE AVVOCATO
IL GIOVANE CHE SI ISCRIVE ALL’ALBO DEI PRATICANTI NON HA NESSUN TIPO DI OBBLIGO NEI CONFRONTI DELLA CASSA: - NON DEVE INVIARE IL MODELLO 5; - NON DEVE EFFETUARE VERSAMENTI ALLA CASSA FORENSE;
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ADEMPIMENTI DEL PRATICANTE ABILITATO
IL PRATICANTE ABILITATO NON HA NE’ L’OBBLIGO DICHIARATIVO NE’ TANTO MENO L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO. TUTTAVIA, LO STESSO PUO’ ISCRIVERSI FACOLTATIVAMENTE ALLA CASSA ED IN TAL CASO DEVE: - APRIRE LA PARTITA IVA; - RICHIEDERE AL CLIENTE, INDICARE IN FATTURA E VERSARE ALLA CASSA IL 4% A TITOLO DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO; - DEVE VERSARE I CONTRIBUTI SOGGETTIVO E DI MATERNITA’ E MODULARE;
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AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO
L’AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO ASSUME NEI CONFRONTI DI CASSA FORENSE IN VIA PRINCIPALE SOLTANTO: - L’OBBLIGO DICHIARATIVO, OSSIA E’ TENUTO A DICHIARARE ENTRO IL 30/9 DI OGNI ANNO SOLARE IL MODELLO 5, ANCHE CON REDDITO O OPPURE CON REDDITO NEGATIVO; IN VIA FACOLTATIVA, ANCHE L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO PARZIALE, IN QUANTO LO STESSO DEVE, ALTRESI’, VERSARE LE SOMME CHE EVENTUALMENTE INCASSA A TITOLO DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO, OSSIA IL 4% CHE INDICA IN FATTURA; - NON HA L’OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALLA CASSA SE NON A DETERMINATE CONDIZIONI
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CONSIDERAZIONI DA QUANTO ESPOSTO SI EVINCE CHE L’ISCRIZIONE ALLA CASSA FORENSE NON E’ CONSEGUENZA DIRETTA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO MA LA STESSA COSTITUISCE UN MOMENTO AUTONOMO E DISGIUNTO NEL PERCORSO PROFESSIONALE DEL GIOVANE AVVOCATO
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COSA DICE LA NORMATIVA LE NORME GIURIDICHE DI RIFERIMENTO SONO 2:
- L’ART.38 DELLA COSTITUZIONE; - LA LEGGE N.335
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ART.38 DELLA COSTITUZIONE
IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO E’ CARATTERIZZATO DA UNA PLURALITA’ DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ASSICURANO LA PREVIDENZA A SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO STABILITO DALL’ART.38 DELLA CARTA COSTITUZIONALE
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LEGGE 8.8.1995 N.335 L’ART.2 CO.26 DELLA L.8.8.1995 n.335 CHE RECITA:
A DECORRERE DAL SONO TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS O ALLA PROPRIA CASSA PROFESSIONALE TUTTI COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO AL FINE DI POTER OTTENERE UNA TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE.
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INPS E CASSE AUTONOME La scelta dell’Ente a cui versare i contributi per poter ottenere il trattamento pensionistico finale e l’assistenza non è completamente libera e facoltativa. Tale opzione, infatti, è comunque legata per la nostra attività professionale ad un criterio reddituale.
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CASO CONCRETO: IL COLLEGA CHE NELL’ANNO 2010 HA RAGGIUNTO COME FATTURATO ALMENO - € ,00 IRPEF OPPURE - € ,00 VOLUME D’AFFARI IVA HA L’OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALLA CASSA ENTRO IL 31/12/2011 . CHI INVECE NON HA RAGGIUNTO NESSUN DEI SUDDETTI REDDITI PUO’ NON ISCRIVERSI ALLA CASSA MA DEVE COMUNQUE ISCRIVERSI E VERSARE I CONTRIBUTI, IN RELAZIONE AL REDDITO PRODOTTO, ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS
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QUAL’E’ LA SCELTA MIGLIORE
ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS OPPURE ISCRIVERSI ALLA CASSA FORENSE
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CONCLUSIONI NON E’ POSSIBILE DARE UNA RISPOSTA DIFFUSA E GENERALIZZATA; VA ESAMINATA LA POSIZIONE DI CIASCUN SOGGETTO SINGOLARMENTE ED ANALITICAMENTE; ALLORA AL FINE DI DARVI DELLE INDICAZIONI, UTILI A TAL FINE, HO PENSATO DI STRUTTURARE IL MIO INTERVENTO COMUNICANDOVI UNA SERIE DI INFORMAZIONI, CHE RISPONDONO ESSENZIALMENTE ALLE SEGUENTI DOMANDE: 1) COME SI CARATTERIZZA UN SISTEMA PREVIDENZIALE? 2) COME SI CALCOLA LA PENSIONE FINALE? 3) QUALI SONO LE DIFFRENZE SOSTNZIALI TRA L’INPS E LA CASSA?
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CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
IL SISTEMA PREVIDENZIALE SI CARATTERIZZA PER: IL METODO DI FINANZIAMENTO (OSSIA COME ENTRANO I SOLDI) IL METODO DI CALCOLO DELLA SOMMA DI PENSIONE
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I METODI DI FINANZIAMENTO
I TIPI DI FINANZIAMENTO DI UN SISTEMA PREVIDENZIALE SONO: SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE SISTEMA A RIPARTIZIONE
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IL SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE
Il sistema a capitalizzazione è un sistema dove i contributi versati dagli iscritti costituiscono un conto personale. Al momento della pensione sulla somma versata maggiorata degli interessi viene calcolata una rendita vitalizia che costituisce l’importo finale della pensione annuale che sarà poi erogata.
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IL SISTEMA A RIPARTIZIONE
Nel sistema a ripartizione i contributi versati dagli iscritti vengono tutti utilizzati per pagare le pensioni. Ciò che avanza viene capitalizzato e va a costituire un patrimonio Si tratta di un SISTEMA CARATTERIZZATO DALLA SOLIDARIETA’
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METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI
IL CALCOLO DELLA PENSIONE SI PUO’ FARE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO SISTEMA RETRIBUTIVO
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IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il metodo di finanziamento a capitalizzazione prevede che l’ammontare della prestazione pensionistica finale sia determinato trasformando in rendita vitalizia il montante finanziario dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa (somme versate+interessi)
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IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Il sistema retributivo prevede che l’ammontare finale della pensione sia determinato non tenendo conto i singoli versamenti ma altri criteri, come ad es. la media dei redditi di alcuni anni. Tale somma posta a base del calcolo va moltiplicata per un coefficiente moltiplicatore e successivamente per gli anni di contribuzione. Si comprende chiaramente che le pensioni calcolate con tale sistema siano superiori a quanto effettivamente versato dall’iscritto.
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Pensione contributiva
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA CONFRONTO TRA RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO IPOTESI: Anno di iscrizione alla Cassa: 2008; Età all’iscrizione alla Cassa: 31 Anno di pensionamento: 2042 Età al pensionamento: 65 anni; Anzianità al pensionamento: 35 anni; Aliquota contributiva 12% del reddito Irpef Tipologia iscritto Reddito Irpef Pensione retributiva Pensione contributiva Riduzione % Reddito minimo € 8.000 € € 3.258 67,9% Reddito metà tetto € € € 50,4% Reddito al tetto € € € 43,3% Valori espressi in moneta dell’anno 2008
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AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
I CRITERI DI SCELTA DELLA RIFORMA CONFRONTO TRA RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO PENSIONE CONTRIBUTIVA = PENSIONE RETRIBUTIVA AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 13% %
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DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA INPS E CASSA
1) TIPO DI SISTEMA: L’INPS ha un sistema pensionistico di tipo contributivo puro la CASSA un sistema retributivo caratterizzato dal presupposto della solidarietà; 2) LA TASSAZIONE: INPS ,72% SUL REDDITO IRPEF CASSA 13% + 1% = 14% SU IRPEF 3) I CONTRIBUTI VERSATI INIZIALMENTE ALL’INPS NON SI POSSONO RICONGIUNGERE MA POSSONO ESSERE SOLTANTO TOTALIZZAZABILI; 4) L’ASSISTENZA: L’INPS ha le forme tradizionali di assistenza ( INDENNITA’ DI MATERNITA’, ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE, L’INDENNITA’ DI MALATTIA E DI DEGENZA OSPEDALIERA. NON HA LA PENSIONE D’INVALIDITA’. La CASSA eroga una serie di provvidenza diverse e più mirate: 1) PENSIONE D’INABILITA’; 2) PENSIONE D’INVALIDITA’; 3) PENSIONE INDIRETTA; 4) PENSIONE DI REVERSIBILITA’; 5) INDENNITA’ DI MATERNITA’; 6) CONTRIBUTO PER MALATTIA; 7) CONTRIBUTO PER ULTRAOTTANTENNE; 5) IL SISTEMA DELLA CASSA PREVEDE DELLE AGEVOLAZIONI DI ACCESSO PER I GIOVANI QUELLO DELL’INPS NON PREVEDE ALCUNA AGEVOLAZIONE
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…IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI CASSA FORENSE: UN PATTO TRA LE GENERAZIONI
Il finanziamento del sistema avviene secondo i principi della “ripartizione“ in base al quale i contributi versati da coloro che sono in attività sono utilizzati per pagare le prestazioni vigenti. A loro volta le pensioni future di coloro che oggi sono in attività saranno finanziate dai contributi che verseranno le future generazioni di iscritti; Naturalmente si tratta di un sistema particolare che va sempre monitorato. La garanzia è che il pagamento delle pensioni deve essere sicuro per almeno 30 anni e che i bilanci attuariali garantiscono il sistema per addirittura 50 anni.
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LIVELLO DI FINANZIAMENTO DELLA PENSIONE
Nell’ambito delle regole di determinazione dei contributi e delle pensioni di cassa forense sono rilevabili forti elementi di generosità non assimilabili alla solidarietà infracategoriale A livello individuale l’iscritto alla Cassa riesce a finanziare, con la propria contribuzione soggettiva e integrativa, solo una parte dell’intero trattamento erogato a lui e all’eventuale nucleo familiare superstite Si è stimato che, in media, il montante dei contributi versati durante l’intera vita lavorativa “copre” circa il 50% del valore capitale del trattamento pensionistico
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L’ATTUALE SISTEMA GARANTISCE UNA FUNZIONE :
Previdenziale: il sistema garantisce all’individuo una prestazione pensionistica rapportata a quanto questo è riuscito ad accantonare quando era attivo Assistenziale: il sistema assicura a tutti i partecipanti un reddito minimo adeguato a una esistenza dignitosa e delle prestazioni assistenziali in caso di bisogno nel corso dell’attività lavorativa.
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MOMENTO IMPORTANTE L’iscrizione alla Cassa rappresenta un momento fondamentale nelle scelte previdenziali future. Ciò essenzialmente per due ordini di ragioni: - per i benefici che si possono ottenere soltanto in sede di prima iscrizione; - per le opportunità che sono date ai giovani avvocati che si iscrivono alla Cassa;
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I DIVERSI TIPI D’ISCRIZIONE
MA ANDIAMO CON ORDINE E VEDIAMO QUALI SONO I TIPI D’ISCRIZIONE ALLA CASSA . L’ISCRIZIONE PUO’ ESSERE DI DIVERSI TIPI:
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ISCRIZIONE TEMPESTIVA
L’AVVOCATO CHE SI ACCERTA DI AVER RAGGIUNTO NEL CORSO DELL’ANNO ALMENO UNO DEI DUE PARAMETRI DI REDDITO DEVE ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO ISCRIVERSI ALLA CASSA.
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ISCRIZIONE FACOLTATIVA
SI HA TALE TIPO DI ISCRIZIONE QUANDO L’AVVOCATO PUR NON AVENDO RAGGIUNTO I PREVISTI PARAMETRI REDDITUALI DECIDE DI ISCRIVERSI UGUALMENTE ALLA CASSA.
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ISCRIZIONE D’UFFICIO OVE LA CASSA ACCERTA DALL’ESAME DEI DATI IN SUO POSSESSO IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEI DUE PARAMETRI FISCALI STABILITI PER L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PROVVEDE ALL’ ISCRIZIONE D’UFFICIO.
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ISCRIZIONE D’UFFICIO L’ISCRIZIONE D’UFFICIO COMPORTA:
L’APPLICAZIONE DI PENALI SANZIONI ED INTERESSI CALCOLATI ALLA DELIBERA D’ISCRIZIONE ALLA CASSA; GLI EFFETTI DI TALE ISCRIZIONE COMINCIANO A DECORRERE DALL’ANNO IN CUI SI E’ VERIFICATO TALE SUPERAMENTO.
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LE SCELTE IMPORTANTI IN BASE ALL’ETA’ PENSIONABILE
IN BASE AI VANTAGGI CHE SI POSSONO OTTENERE
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INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA
I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione Anno di pensionamento Età minima Anzianità minima 2010 65 30 2011 – 2013 66 31 2014 – 2016 67 32 2017 – 2018 68 33 2019 –2020 69 34 2021 35 70
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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Requisiti: domanda di iscrizione alla Cassa presentata successivamente al 1° gennaio 2009 che comporti una decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età; Beneficio: riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo di base e modulare per i primi cinque anni di iscrizione (invece di tre anni precedentemente previsti)
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INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Dal 2010 esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di praticantato con abilitazione e per i primi cinque anni di iscrizione all’albo (invece di tre anni precedentemente previsti fino al compimento del 35° anno di età)
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ISCRIZIONE RETROATTIVA
E’ POSSIBILE RETRODATARE L’ISCRIZIONE COMPRENDENDO I PRIMI 3 ANNI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO E FINO A 6 ANNI DI PRATICANTATO ABILITATO. PER POTER FARE TALE TIPO DI ISCRIZIONE E’ NECESSARIO: FARE LA DOMANDA AL MOMENTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE; NON BISOGNA AVER SUPERATO I 40 ANNI DI ETA’; ESSERE IN REGOLA CON L’INVIO DEI MODELLI 5; NON AVER MATURATO IN PRECEDENZA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE.
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ISCRIZIONE DEGLI ULTRAQUARANTENNI
I SOGGETTI CHE HANNO SUPERATO I QUARANT’ANNI DI ETA’ POSSONO RICHIEDERE L’ISCRIZIONE CON EFFETTO ANTERIORE A QUELLO DI EFFETTIVA ISCRIZIONE A PARTIRE DAL COMPIMENTO DEL 39° ANNO DI ETA’.
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ISCRIZIONE DEI SOGGETTI ULTRAQUARANTENNI
TALE PARTICOLARE E STRAORDINARIO TIPO D’ISCRIZIONE CONSENTE DI NON PERDERE LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CHE LA CASSA RICONOSCE SOLO AGLI ISCRITTI ENTRO I QUARANTA ANNI, OSSIA DI POTER OTTENERE LA PENSIONE INDIRETTA D’INVALIDITA’ E D’INABILITA’. SI TRATTA DI UN ISCRIZIONE MOLTO ONEROSA PERCHE’ PER OGNI ANNO DI CONTRIBUZIONE RICHIESTA SI PAGANO I CONTRIBUTI MINIMI, DELL’ANNO D’ISCRIZIONE A DOPPIO.
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EFFICACIA DEGLI ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
Sono considerati validi ai fini pensionistici soltanto gli anni in cui il professionista dimostri l’esercizio continuativo della professione. Tale continuità è determinata da un CRITERIO FISCALE OSSIA DEVE ESSERE raggiunto almeno uno dei due parametri di reddito IRPEF o IVA determinati annualmente dalla CASSA.
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AGEVOLAZIONI E’ AMMESSA LA MEDIA TRA I REDDITI O VOLUME D’AFFARI (anche se pari a 0), relativo a 3 anni consecutivi Per il periodo di maternità dall’anno 1983 la professionista è esonerata per due anni (anno della nascita e quello successivo o precedente). Per i casi di malattia la decisione spetta alla Giunta.
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Dal 1988: Primo anno di iscrizione Albo nessun reddito.
Secondo e terzo anno d’iscrizione albo almeno una fattura Dal quarto all’ottavo anno dell’iscrizione all’albo la metà dei parametri reddituali stabiliti ogni anno dalla Cassa. Dal 9°anno d’icrizione all’albo almeno un parametro IRPEF o IVA. È sempre possibile, invece, chiedere la restituzione di contributi per gli anni non validi ai fini del pensionamento.
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Conclusioni E’ importante che tutti pensiate da subito
alla programmazione del vostro futuro previdenziale perché le scelte iniziali di oggi saranno fondamentali nel futuro post lavorativo.
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FINE PRESENTAZIONE
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