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PubblicatoRenzo Di marco Modificato 10 anni fa
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 BIS L.F. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Art. 182 bis L.F. I comma – Limprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui allart. 161, lomologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui allart. 67, terzo comma, lettera d) sullattuabilità dellaccordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei II comma – Laccordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione III comma – Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica lart. 168 secondo comma. IV comma – Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede allomologazione in camera di consiglio con decreto motivato. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi V comma – Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte dappello ai sensi dellart. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese VI comma – Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dallimprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dellaccoro di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dellart. 9 la documentazione di cui allart. 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dellimprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui allart. 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Listanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce leffetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi VII comma –Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto ludienza entro il termine di 30 giorni dal deposito dellistanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa Nel corso delludienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dellaccordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma.Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. VIII comma- A seguito del deposito dellaccordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal Tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi - Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati indubbiamente una delle norme più innovative introdotte dalla riforma, evidenziando un indubbio favor che il Legislatore ha dimostrato per le soluzioni concordate, sia giudiziali che stragiudiziali della crisi dimpresa. -Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis consentono allimprenditore in difficoltà (rectius in crisi) di formulare un contratto con taluni suoi creditori purchè rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (indipendentemente se sono privilegiati o chirografari; inoltre è possibile stipulare laccordo anche con un solo creditore che sia titolare di tale percentuale) al fine di modificare a suo vantaggio i termini contrattuali dei debiti originari, ma assicurando il regolare pagamento di quanto dovuto ai creditori che non sono parte dellaccordo. - Lespressione «ristrutturazione del debito» va interpretata estensivamente, non limitandola alla sola ristrutturazione di debiti in senso stretto, ovvero alla modifica degli elementi strutturali dei debiti, quali la scadenza gli interessi, la determinazione dellimporto e le garanzie, ma piuttosto ricomprendendo in essa anche quelle operazioni di ristrutturazione in senso lato menzionate dall art. 160 c.I lett. a) L.F. quali ad esempio la cessione dei beni, laccollo di debiti, operazione societarie straordinarie (fusioni,scissioni, trasformazioni, newco), ivi compresa lattribuzione ai creditori, nonché a società da questa partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari partecipativi ( art. 1 comma II T.U.F. e art. 2346 comma VI c.c.) e titoli di debito. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Laccordo può inoltre prevedere a titolo esemplificativo: consolidamento e rinegoziazione del debito con la quale ai debiti insoluti si sommano i debiti ancora a scadere prevedendo un nuovo piano di scadenze; postergazione di alcuni creditori ad altri nel pagamento dei debiti; remissione parziale del debito sia in relazione agli interessi che al capitale (cd. patti remissori o pactum de non petendo); lerogazione di nuovi finanziamenti per consentire la prosecuzione dellattività ed il regolare pagamento dei creditori estranei; la conversione dei debiti in capitale, mediante lattribuzione di azioni o quote ai creditori attraverso la procedura di aumento di capitale o costituzione di newco (vedi caso Parmalat); la compensazione tra crediti e debiti; datio in solutum, la rinegoziazione dei tassi dinteresse; lemissione di prestiti obbligazionari; la previsione di elementi accessori quali garanzie, tipiche o atipiche; condizioni, rinunzie a chiedere il fallimento o a promuovere o a proseguire azioni esecutive individuali (cfr. automatic stay introdotto dal D.L. 31.05.2010 n. 78); rinegoziazione dei contratti di fornitura per ridurre i costi per lapprovvigionamento di materie prime e di servizi - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Laccordo di ristrutturazione può essere proposto: > dallimprenditore persona fisica, dalla società o ente che esercitino un attività commerciale come prevista dallart. 2195 c.c.; > dai soggetti sopra indicati che superino le soglie dimensionali di fallibilità e, quindi, sono soggetti fallibili; > versino in stato di crisi ( stato di insolvenza o difficoltà economica e finanziaria). Il Legislatore non specifica alcun trattamento differenziale tra crediti privilegiati e quelli chirografi e, quindi, si ritiene che laccordo possa riferirsi a qualsiasi tipo di credito. > Laccordo deve indicare lesatta percentuale di pagamento spettante ai singoli creditori. >Non è previsto il rispetto del principio della par condicio creditorum e, quindi, è possibile stipulare accordi che non rispettino tali condizioni. La sottoscrizione dellaccordo da parte dei creditori comporta laccettazione della modifica del trattamento del proprio credito e, conseguentemente, laccettazione di eventualmente migliori trattamenti concessi ad altri - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Vantaggi dellaccordo > Mancanza del rispetto della par condicio creditorum > Mancanza della presenza di organi della procedura come il Commissario giudiziale > Mancanza di una organizzazione del voto in adunanza per il raggiungimento di una maggioranza qualificante in quanto gli accordi sono presi con la maggioranza e non a maggioranza > Mancanza del controllo nella fase esecutiva dellaccordo come nel concordato (art. 185 L.F.) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Laccordo di ristrutturazione può configurarsi: 1) come serie di accordi bilaterali assunti dallimprenditore separatamente con ciascuno dei creditori e fatti confluire materialmente in un unico patto per essere successivamente giudicato dal Tribunale (in tal caso ogni accordo è autonomo e diverso per natura e per contenuto); 2) come unico negozio, nel quale ciascun creditore, pur dando sistemazione differenziata dagli altri alla propria posizione, aderisce ad un unico patto (contratto plurilaterale caratterizzato dalla coincidenza dei vari interessi) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Laccordo ha natura di contratto ed ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e, quindi, non può intaccare le posizioni degli estranei. Lesplicito riferimento al « regolare pagamento dei creditori estranei» implica infatti che tutti i creditori che non aderiscono allaccordo devono essere pagati integralmente secondo le scadenze pattuite (successivamente allaccordo) mentre i debiti scaduti devono essere onorati immediatamente a semplice richiesta (e per lintero) ( cfr. Trib. Milano, 23 gennaio 2007). - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Il contenuto dellaccordo è totalmente rimesso allautonomia delle parti, nellambito, in genere, di un processo di risanamento, il più delle volte compatibile con una prosecuzione dellattività imprenditoriale (ipotesi non necessaria perché potrebbe comunque trattarsi di accordo liquidatorio). Alle parti è lasciata piena libertà di individuare le modalità ritenute più opportune e/o convenienti per procedere alla ristrutturazione delle posizioni debitorie. Lunico limite è rappresentato dalla circostanza che laccordo deve essere idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Sono possibili trattamenti diversificati anche tra creditori privilegiati e a prescindere dalla divisione in classi: ciascun creditore accetta individualmente e liberamente la miscela sacrifici/cautele che reputa migliore per la propria situazione - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Con il giudizio di omologazione il Tribunale non svolge funzioni meramente notarili ma entra nel merito. Deve, in primo luogo, vagliare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni procedurali di accesso (accordo con il 60 % dei creditori, deposito presso il Registro delle imprese, competenza del Tribunale, redazione della relazione da parte di soggetto qualificato qualifica di imprenditore commerciale del debitore, presupposto della crisi). Il Tribunale deve comunque controllare la regolarità delliter procedurale e la circostanza che i creditori esterni godano della effettiva sicurezza circa il pagamento dei propri crediti (attuabilità dellaccordo a prescindere che siano o meno state proposte opposizioni da parte dei creditori e di ogni altro interessato). Il controllo non esclude la consulenza tecnica. Il Tribunale non può comunque modificare laccordo: il suo provvedimento può essere solo di accoglimento o di rigetto. È possibile chiedere chiarimenti al professionista che ha redatto la relazione In caso di rigetto di omologazione, il Tribunale non può dichiarare contestualmente il fallimento (non coincidono i presupposti dei due istituti : crisi e stato di insolvenza; non cè più il fallimento dufficio). Se viene emanato il decreto di omologazione, limprenditore debitore deve provvedere alla pubblicazione del decreto stesso presso il Registro delle imprese. È possibile presentare reclamo avanti la Corte dAppello - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Nel caso in cui sia dichiarato il fallimento dellimpresa debitrice in presenza di un accordo omologato non saranno soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dellaccordo stesso, mentre i creditori estranei potranno subire azioni revocatorie. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche ed intermediari finanziari nel corso degli accordi di ristrutturazione (al pari del concordato preventivo) sono prededucibili ex art. 111, L. Fall. (cfr. 182 quater L.F.) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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