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Ing. Alessandra Sarasino

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Presentazione sul tema: "Ing. Alessandra Sarasino"— Transcript della presentazione:

1 Ing. Alessandra Sarasino
Le novità per le PMI apportate dal secondo correttivo del D.Lgs. 152/2006 Ing. Alessandra Sarasino

2 NORMATIVA D.LGS 4 del 16 gennaio 2008 (S.O. n. 24 alla Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24) Modifiche alle parti Prima, Seconda, Terza e Quarta del D.LGS. 152 del 3 aprile 2006 (S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88)

3 Parte seconda – VIA Integralmente riscritta
Via sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento Coordinamento tra VIA e IPPC In vigore le leggi regionali

4 Parte terza – acque Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato Tempi autorizzativi passano da 60gg a 90gg

5 Parte quarta – rifiuti

6 Definizioni (ART 183) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’all.A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento che hanno mutato la natura Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene Luogo di produzione: uno o più edifici o stabilimenti o siti collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività che producono il rifiuto

7 Smaltimento: le operazioni dell’all. B
Definizioni (ART 183) Smaltimento: le operazioni dell’all. B Recupero: le operazioni previste nell’all.C

8 MPS (ART 181-bis) Non si considerano rifiuti le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti da apposito decreto (da emanare), se: a) prodotti da operazione di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti b) certa la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre c) individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse d) precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e ogni condizione necessaria per l'immissione in commercio, (norme e standard tecnici per l'utilizzo, il possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto ) e) abbiano un effettivo valore economico sul mercato.

9 MPS (ART 181-bis) I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere MPS devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2008 Sino all'emanazione del decreto continuano ad applicarsi: DM 5 febbraio 1998 DM 12 giugno 2002, n. 161 DM 17 novembre 2005, n. 269

10 Sottoprodotto (ART 183) le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi che soddisfino tutti i seguenti criteri: siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

11 Sottoprodotto (ART 183) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; non sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; abbiano un valore economico di mercato;

12 MPS ferrosi(ART 183) Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caf, Uni, Euro o ad altre specifiche o individuate con decreto apposito … 2) rottami o scarti di lavorazione industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1) …

13 MPS ferrosi (ART 183) I soggetti che svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14 Terre e rocce da scavo (ART 186)
possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché a)impiegate direttamente in interventi preventivamente individuati e definiti b) sin dalla produzione è certo l'integrale utilizzo c) utilizzo integrale tecnicamente possibile senza trasformazioni preliminari per soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a evitare impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

15 Terre e rocce da scavo (ART 186)
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale e) sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica f) le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate In particolare deve essere dimostrato che il materiale non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, e che sia compatibile con il sito di destinazione;

16 Terre e rocce da scavo (ART 186)
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate dalla definizione di sottoprodotto

17 Terre e rocce da scavo (ART 186)
realizzazione di attività sottoposte a VIA o AIA Presentare apposito progetto contenete la sussistenza dei requisiti e i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (non superiore ad un anno) approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento Nel caso di progetti che prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

18 Terre e rocce da scavo (ART 186)
realizzazione di attività sottoposte a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività Nel permesso di costruire o nella Dia dimostrare la sussistenza dei requisiti e i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, (non superiore un anno)

19 Terre e rocce da scavo (ART 186)
realizzazione di attività di lavori pubblici non sottoposte a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività o VIA o AIA idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista dimostra la sussistenza dei requisiti e i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, (non superiore un anno)

20 Terre e rocce da scavo (ART 186)
Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto L'accertamento è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti

21 Terre e rocce da scavo (ART 186)
progetti già autorizzati e in corso di realizzazione completamento, comunicando, entro 90 gg, alle autorità competenti: il rispetto dei requisiti prescritti, le necessarie informazioni sul sito di destinazione sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo (non superiore ad un anno) L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi 60 gg

22 Deposito temporaneo (ART 183 lett m)
Raggruppamento dei rifiuti nel luogo stesso in cui sono prodotti avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; rifiuti pericolosi: quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi rifiuti non pericolosi: 20 metri cubi In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

23 OBBLIGO Registri di carico e scarico (ART 190)
attività a titolo professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, tutte le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi le imprese (lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ) e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

24 ESONERO Registri di carico e scarico (ART 190)
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, attività agricole e agro-industriali; attività di demolizione, costruzione, attività commerciali; attività di servizio; attività sanitarie;

25 Registri di carico e scarico (ART 190)
Il registro ha fogli numerati e vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti Possibile utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata la quantità è indicata con una sola unità di misura (kilogrammi o litri o metri cubi)

26 Registri di carico e scarico (ART 190)
Le annotazioni produttori entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico del rifiuto; ·  chi effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti entro 10 giorni lavorativi; ·   chi effettua attività di commercio e intermediazione di rifiuti entro 10 giorni lavorativi; ·  chi effettua operazioni di recupero e smaltimento entro 2 giorni lavorativi. . Smaltimento entro un anno dal primo carico Conservare per cinque anni dalla data dell’ultima annotazione.

27 Registri di carico/scarico:
Caratteristiche del rifiuto Quantità: Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Annotazioni ()Carico del ..... |a)CER Kg n.... |b)Descrizione ..... Litri Metri cubi .. Formulario n c)Stato fisico ... Intermediario /Commerciante d)Classi di pericolosità Rif. operazione di carico Denominazione .. Sede n e)Rifiuto destinato a C.F smaltimento cod recupero cod. Iscrizione Albo N

28 Formulari (ART 193) D.M. 145/1998 – si aspetta decreto
Documento che accompagna il rifiuto 4 copie: detentore, destinatario, trasportatore, la quarta copia al detentore entro 90 giorni In mancata ricezione entro 90 giorni comunicazione alla Provincia ai fini dello scarico di responsabilità. La compilazione è responsabilità del detentore del rifiuto.

29 Le copie del formulario debbono essere conservate per 5 anni
Formulari (ART 193) Fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla CCIAA, e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. Le copie del formulario debbono essere conservate per 5 anni

30 Formulari (ART 193) Esclusioni:
trasporto di rifiuti urbani del servizio pubblico. transfrontalieri smaltimento dei fanghi in agricoltura D.Lgs. 99/1992 Movimentazione in aree private soggetti del reg 1774 / 2002 Sosta tecnica: non rientra nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni Il formulario sostituisce il modello F degli oli

31 Formulario identificazione- 1:
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ..del ../../.. Numero registro: ..._____________________________________________________________________ (1) Produttore/Detentore: unita' locale: C.fisc: .....………………………… N.Aut/Albo: …………………… del ../../ (2) Destinatario: Luogo di destinazione: C.fisc: ……………………………....N.Aut/Albo: ...……………………… del ../../ (3) Trasportatore del rifiuto: C.fisc: .....……………………………......N.Aut/Albo: ...………………………… del ../../ _____________________________________________________________________ Annotazioni:

32 Formulario identificazione- 2:
(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: Codice Europeo: / Stato fisico: (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori: (5) Rifiuto destinato a:……………)Caratteristiche chimico-fisiche: (6) Quantita': (-) Kg. o litri (-) Peso da verificarsi a destino Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO) (7) Percorso (se diverso dal piu' breve):_________________________ (9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * *FIRMA DEL TRASPORTATORE: * * detentore che effettua la spedizione dei rifiuti: Cognome e Nome conducente Targa automezzo: Targa rimorchio: Data/ora inizio trasporto: del ..../..../.... (11) - Riservato al destinatario - Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero (-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri): .....(-) respinto per le seguenti motivazioni: Data FIRMA DEL DESTINATARIO: * *

33 MUD soggetti obbligati (ART 190)
attività a titolo professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi le imprese (lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ) e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi Non previsto il MUD (incluse schede imballaggio)

34 MUD soggetti esonerati (ART 190)
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti attività agricole e agro-industriali; attività di demolizione, costruzione, attività commerciali; attività di servizio; attività sanitarie

35 MUD (ART 190) entro il 30 aprile di ogni anno
comunicare alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede lo stabilimento la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti nel corso dell'anno solare precedente modello unico di dichiarazione (MUD) cartaceo o informatico o telematico

36 Classificazione (ART 184)
origine rifiuti urbani: rifiuti domestici, da aree verdi e spazzamento strade, rifiuti da smaltimento assimilati non pericolosi rifiuti speciali: da lavorazioni industriali e artigianali, attività agro-industriali, demolizioni, costruzioni, scavo, servizio,commerciali, sanitarie, recupero e smaltimento rifiuti, macchinari obsoleti, veicoli fuori uso e loro parti, potabilizzazione e trattamento acque, ecc. In funzione delle caratteristiche di pericolosità : -          rifiuti pericolosi -          rifiuti non pericolosi

37 Miscelazione di rifiuti (ART 187)
È vietato miscelare: Rifiuti pericolosi con non pericolosi Rifiuti pericolosi di categorie diverse dell’all. G

38 Oneri produttori e detentori (ART 188)
Oneri di smaltimento a carico del produttore Obbligo di consegnare i rifiuti a soggetti autorizzati, con le seguenti priorità: autosmaltimento conferimento a terzi autorizzati conferimento a servizio pubblico previa convenzione trasporto ferroviario per rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t esportazione

39 Oneri produttori e detentori (ART 188)
Responsabilità del detentore è esclusa se: Conferito al servizio pubblico Conferito a terzi ricevimento 4 copia formulario entro 90 gg o a scadenza denunciato a provincia per il conferimento ad operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15), oltre la quarta copia del formulario, ricezione anche del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni da D1 a D12 (modalità definite con apposito decreto ANCORA DA EMANARE)

40 Spedizioni transfrontaliere (ART 194)
. Disciplinate dal reg Ce n. 1013/2006 . Le garanzie finanziarie saranno ridotte: . del 50% per imprese registrate EMAS . del 40% per imprese certificate ISO 14001

41 Autorizzazioni (capo IV)
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208) Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art. 209) Autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210) Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211) Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) Autorizzazioni integrate ambientali (art. 213)

42 Autorizzazioni smaltimento/recupero (art 208)
Autorizzazione unica (costruzione e gestione) ex D.Lgs 22/97; Presentazione progetto definitivo alla regione (Provincia) Entro 30gg conferenza di servizi Entro 90gg dalla convocazione CdS valuta e trasmette a regione Entro 30gg regione approva o diniego del progetto Tempi istruttoria 150 gg per il rilascio o diniego (termini sospesi in caso di procedura di VIA); Durata 10 anni rinnovabile entro 180gg dalla scadenza. Sostituita, ove previsto, da AIA Regione comunica all’albo

43 Albo Nazionale Gestori Ambientali (art 212)
Nuova denominazione con medesima articolazione nelle diverse categorie Comitato nazionale e Sezioni regionali con maggiore rappresentanza delle imprese Validità iscrizione 5 anni procedura ordinaria e semplificata Obbligo di prestare garanzie finanziarie a favore dello Stato, ridotte: del 50% per imprese registrate Emas del 40% per imprese certificate ISO 14001

44 Albo Nazionale Gestori Ambientali (art 212)
trasporto rifiuti propri non pericolosi e trasporto rifiuti propri pericolosi non superiori a 30 Kg o l al giorno (operazioni parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.) Iscrizione su semplice richiesta Diritto annuale iscrizione 50 € Non soggetti a: garanzie finanziarie capacità finanziarie Idoneità tecnica responsabile tecnico

45 Procedure semplificate (art 214-216)
recupero di rifiuti e autosmaltimento di rifiuti non pericolosi possono essere esercitati decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio attività se conformi ai requisiti definiti in appositi decreti ministeriali. comunicazioni indirizzate alle PROVINCE PROVINCE iscrive le imprese in un apposito registro pubblico rinnovate ogni 5 anni

46 Gestione degli imballaggi (art 227-232)
Resta in vigore il Conai I produttori, utilizzatori e recuperatori di imballaggi non sono più tenuti alla denuncia annuale tramite MUD (obbligo trasferito al Conai) I rifiuti di imballaggi secondari e terziari possono essere conferiti al servizio pubblico solo se assimilabili Possibilità di costituire più consorzi di filiera

47 Gestione degli imballaggi (art 227-232)
Rimangono valide le disposizioni nazionali vigenti per: Rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs 151/2005); Rifiuti sanitari (Dpr 254/2003); Veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003); Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto (DM 248/2004); Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (D.Lgs. 182/2003)

48 Gestione degli imballaggi (art 227-232)
È Previsto il Consorzio per: Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (art. 233); Riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (art. 234); Raccolta e trattamento di batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (art. 235); Gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (art. 236). Il recupero dei pneumatici fuori uso deve essere gestito dai produttori e dagli importatori, anche in forma consortile.

49 Assimilabilità rifiuti urbani (art 238)
Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione include: parte fissa, variabile e lo spazzamento stradale è determinata dall'amministrazione comunale si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico non si applica la tariffazione agli imballaggi secondari e terziari se documentato l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

50 Sanzioni (titolo VI Sanzioni principali Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da a €, in caso di rifiuti non pericolosi arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da a €, in caso di di rifiuti pericolosi . Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

51 Miscelazione di rifiuti non consentita:
Sanzioni (titolo VI) Miscelazione di rifiuti non consentita: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da a € Mancata partecipazione ai consorzi di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236: sanzione amministrativa da a € (fatti salvi i contributi pregressi). Sanzione ridotta della metà se l.adesione interviene entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di partecipazione .

52 Sanzioni (titolo VI) Mancato invio del MUD o invio incompleto o inesatto: sanzione amministrativa da a € sanzione amministrativa da 26 a 160 € se entro il 60° giorno dalla scadenza Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico: sanzione amministrativa da a € nonché la sanzione accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile della violazione e dalla carica di amministratore se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi

53 Sanzioni (titolo VI) Non utilizzo del formulario nel trasporto o questo riporti dati incompleti o inesatti: sanzione amministrativa da a € reclusione fino a 2 anni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi Certificato di analisi con false indicazione della natura, composizione, caratteristiche chimico . fisiche dei rifiuti o falso certificato durante il trasporto: reclusione fino a 2 anni

54 smaltimento - allegato B
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) D2 Trattamento in ambiente terrestre (es biodegrad rifiuti liq/fanghi in suolo) D3 Iniezioni in profondità D4 Lagunaggio (es scarico di rifiuti liq./fanghi in pozzi, stagni o lagune,) D5 Messa in discarica specialmente allestita D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Tratt. biologico n.a.s. i cui composti eliminati con proced da D1 a D12 D9 Tratt. fisicochimico n.a.s. i cui composti eliminati da D1 a D12 D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (es. sistemazione di contenitori in una miniera) D13 Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13 D15 Deposito preliminare prima di operazioni da D1 a D14

55 recupero - allegato C R1 Uso principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)


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