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PubblicatoUlisse Rizzi Modificato 10 anni fa
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Lazione collettiva di classe. Nuova frontiera della tutela del consumatore. Avv. Alberto Binanti Pesaro, 19 marzo 2010 Corso di Formazione I diritti e la tutela del consumatore
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Azione di classe Lart. 140 bis del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) disciplina la c.d. Azione di Classe. La norma è stata introdotta nel nostro ordinamento dallart. 49 della L. 23 luglio 2009 n. 99 ed è entrata finalmente in vigore dal 01 gennaio 2010. La versione originaria dellart. 140 bis – di cui alla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) – delineava la c.d. azione collettiva risarcitoria (non azione di classe) attivabile esclusivamente ad iniziativa delle associazioni dei consumatori ed utenti oppure dei comitati di cittadini appositamente costituiti. Anche per tale ragione, lintroduzione nel nostro ordinamento dellazione collettiva risarcitoria è stata a lungo caldeggiata dalle associazioni dei consumatori ed utenti italiane, fino alla sua definitiva introduzione.
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Nuovo strumento di tutela dei consumatori ? Certamente si tratta di uno strumento che nasce principalmente a tale scopo. Idoneo a perseguire finalità di economia processuale (deflazione del carico dei tribunali e riduzione della spesa pubblica). Tuttavia è opportuno attendere lo sviluppo di una minima prassi applicativa e le prime pronunce dei Tribunali (specie con riferimento al filtro rappresentato dal giudizio preliminare di ammissibilità dellazione).
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La Class Action Strumento tipico dellordinamento statunitense, la cui introduzione è risalente al 1938 (Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure). E unazione legale condotta da uno o più soggetti per la soluzione di una questione che li accomuna. I soggetti, proprio per il fatto di condividere la medesima problematica di fatto o di diritto, sono individuati e qualificati come appartenenti ad una classe. Nel proporre lazione, il proponente (o i proponenti) chiedono che gli effetti della stessa si producano non solamente nei confronti di loro attori, ma anche nei confronti di tutti gli appartenenti presenti e futuri alla loro stessa classe. Questi ultimi possono scegliere se restare inerti - avvantaggiandosi dei benefici che eventualmente saranno prodotti dallattività processuale intrapresa dai loro compagni di classe - oppure dissociarsi dallazione (esercitando il cosiddetto opt-out right), magari esercitando contestualmente una propria azione legale individuale.
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Requisiti essenziali: Numero rilevante di persone potenzialmente interessate; Comunanza delle situazioni giuridiche e di fatto da tutelare; Tipicità della medesima situazione giuridica (ovvero il fatto che la situazione giuridica sia considerata elemento qualificante della classe); Adeguatezza della rappresentazione (ovvero la garanzia che chi rappresenta la classe ne proteggerà in modo adeguato gli interessi). Economicità rispetto ad altre azioni possibili.
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La pubblicità: Tutti gli appartenenti presenti e futuri della classe devono essere posti in condizione di conoscere lesistenza della class action, onde potervi aderire; Tutti gli appartenenti presenti e futuri della classe devono essere informati circa la loro possibilità di non aderire alla class action, in ogni stato e grado del procedimento fino alla sentenza (affinché, ove il risarcimento ottenuto dovesse risultare penalizzante, il singolo appartenente possa rifiutarlo e intraprendere una propria azione individuale).
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I danni punitivi (c.d. punitive damages). In caso di responsabilità extracontrattuale è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello strettamente necessario per riparare il danno subito ( i c.d. compensatory damages), laddove vi sia prova che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave.
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NellUnione Europea Anche negli ordinamenti giuridici dei paesi dellU.E. sta gradualmente prendendo piede lintroduzione di norme per molti versi assimilabili alla class action: - Francia 1992; - Olanda 1994; - Portogallo 1995; - Spagna 2001; - Svezia 2002; - Germania 2005 (in via sperimentale). In Inghilterra dopo lesperienza dei c.d. Legal Aid (anni 80 e 90) nel 2000 è stato introdotto il c.d. Group Litigation Order.
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In Italia: Azione di classe o azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis Codice del Consumo) da non confondersi con : c.d. class action pubblica di cui al D.lgs.198 del 20 dicembre 2009, anchessa entrata in vigore dal 1 gennaio 2010.
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Class action pubblica Non riguarda le controversie tra consumatori e professionisti ma riguarda le controversie tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni o concessionari di servizi pubblici; Non è azione collettiva risarcitoria ma azione collettiva ripristinatoria,perché finalizzata esclusivamente ad ottenere, non già il risarcimento di un danno, ma soltanto il ripristino del corretto svolgimento di una funzione o della corretta erogazione di un servizio pubblico.
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I diritti individuali omogenei Lazione di classe è finalizzata a tutelare i c.d. diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti e precisamente: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori ed utenti che versano, nei confronti di una stessa impresa, in situazione identica - inclusi i contratti stipulati mediante condizioni generali o mediante moduli o formulari (artt. 1341 e 1342 c.c.) - ; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere dallesistenza di un rapporto contrattuale; c) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori ed utenti da pratiche scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Questa elencazione, contenuta nel comma 2 dellart. 140 bis, è da considerarsi tassativa.
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Legittimazione attiva = consumatori ed utenti membri della classe. Tutti i consumatori e gli utenti (art. 3 cod. cons.) titolari, con riferimento ad una determinata situazione di fatto, di diritti individuali omogenei sono da considerarsi membri di una classe e sono legittimati a proporre lazione ex art. 140 bis.
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Lazione di classe può essere proposta personalmente dal singolo appartenente alla classe oppure: Il singolo componente della classe, che non intende proporre personalmente lazione collettiva, né esercitare il proprio diritto di agire con la consueta azione individuale, può conferire mandato ad una delle associazioni dei consumatori legalmente riconosciute – ferma restando la possibilità per queste ultime di agire ai sensi degli artt. 139 e 140 cod. cons. – o partecipare ad uno dei comitati che siano stati appositamente costituiti a tale scopo.
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Finalità dellazione: Accertare la responsabilità dellimpresa e ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno ed alle eventuali restituzioni.
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La competenza è attribuita la Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui ha sede limpresa convenuta. La domanda giudiziale (dunque lazione) – si propone con atto di citazione da notificarsi, nelle forme e nei termini ordinari previsti dal codice di rito, oltre che allimpresa convenuta, al Pubblico Ministero (che è legittimato ad intervenire nel processo, sia pur limitatamente alla successiva delicatissima fase relativa al giudizio di ammissibilità dellazione). Gli effetti sulla prescrizione di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. (interruzione) si producono dalla notificazione della domanda e, per coloro che aderiscono successivamente allazione, dal momento del deposito dellatto di adesione.
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Il giudizio di ammissibilità Il Tribunale, una volta costituitesi le parti, deve preliminarmente decidere con apposita ordinanza circa lammissibilità dellazione. E questo forse il momento più importante dellintera procedura, da cui dipende il successo o il fallimento dei propositi di tutela dei consumatori e degli utenti che lazione di classe si propone.
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La domanda deve essere dichiarata inammissibile nei seguenti casi (comma 6 dellart. 140 bis): Quando è manifestamente infondata; Quando sussiste un qualche conflitto di interessi; Quando non sia ravvisabile lidentità dei diritti individuali tutelabili con lazione di classe; Quando il proponente non appare in grado di tutelare adeguatamente gli interessi della classe. In tali casi il Tribunale con ordinanza regola le spese nei modi ordinari e dispone che il soccombente si faccia carico della opportuna pubblicità circa il rigetto della domanda.
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Se invece lazione è giudicata ammissibile il Tribunale, con ordinanza: Indica i criteri di individuazione dei soggetti da considerarsi appartenenti alla classe (aprendo così la successiva fase delladesione da parte di consumatori ed utenti); Fissa il termine entro cui devono essere depositati gli atti di adesione (che non può essere superiore a 120 gironi); Stabilisce le modalità di esecuzione della pubblicità (la cui effettuazione costituisce vera e propria condizione di procedibilità dellazione), a cura del soggetto che ha proposto lazione e del Ministero dello Sviluppo Economico (cui va trasmessa copia dellordinanza); Determina preventivamente il corso della procedura – con una prassi fino ad ora sconosciuta al processo civile italiano – assicurando lequa, efficace e sollecita gestione del processo, regolando opportunamente lintera istruzione probatoria e disciplinando ogni ulteriore questione di rito (comma 11 art. 140 bis). Lordinanza di ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dinnanzi alla competente Corte dAppello - pur senza efficacia sospensiva – ed è sempre revocabile o modificabile.
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Ladesione degli appartenenti alla classe: Comporta la rinuncia ad ogni eventuale azione individuale fondata sul medesimo titolo; Va proposta con atto contenente lindicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere - corredato dalla relativa documentazione - da depositarsi in cancelleria, anche tramite il soggetto proponente lazione, entro il termine perentorio fissato nellordinanza di ammissione (che comunque non può essere superiore a 120 giorni); Può essere effettuata senza il patrocinio di un difensore. Entro il medesimo termine i consumatori e gli utenti possono presentare una ulteriore e distinta azione di classe riguardo ai medesimi fatti e nei confronti della medesima impresa. In tal caso, se lazione è proposta dinnanzi al medesimo tribunale dovrà essere riunita a quella già pendente mentre, se proposta davanti ad un tribunale diverso, quello adito successivamente dovrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo assegnando al proponente un termine non superiore al 60 giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
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La sentenza In caso di accoglimento della domanda il Tribunale pronuncia sentenza di condanna con la quale liquida in via equitativa le somme dovute agli aderenti allazione oppure laddove la situazione dei singoli sia differenziata al punto da non consentire una liquidazione uguale per tutti, stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. La sentenza di condanna – impugnabile nelle forme e nei termini ordinari dinnanzi alla competente Corte dAppello - diviene esecutiva trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione, senza che possa essere in alcun modo dichiarata provvisoriamente esecutiva e senza che leventuale passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (30 giorni) ne determini lesecutività. Invece, la Corte dAppello può disporre la sospensione dellesecutività della sentenza impugnata (laddove ricorrano i tradizionali presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora) tenendo conto dellentità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei debitori, nonché delle eventuali difficoltà di ripetizione della somma pagata. La sentenza che definisce il giudizio fa stato nei confronti di tutti gli aderenti, mentre le transazioni e le rinunce intervenute tra singoli proponenti lazione di classe e limpresa convenuta non possono pregiudicare gli altri aderenti che non vi abbiano espressamente consentito.
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Considerazioni conclusive: E opportuno attendere lo sviluppo di una prassi applicativa da parte dei Tribunali italiani che però, ad oggi, sembra tardare (non sembra esserci stata la paventata corsa alla class action!); E previsto un percorso processuale piuttosto complesso, che rischia di limitare laccesso al rito; Lart. 140 bis va senza dubbio a costituire un nuovo rito che sia aggiunge al già cospicuo numero di quelli applicabili nel nostro ordinamento giuridico; La dottrina ha mosso pesanti critiche, sia sotto il profilo processualcivilistico, sia relativamente al ristretto ambito dei diritti tutelabili (cfr. G. Alpa, in altalex.it, 16/02/2010); Si tratta senzaltro di una class action monca (almeno rispetto alle aspettative suscitate nel mondo consumeristico) inquanto non prevede i c.d. danni punitivi; Non è possibile agire con la class action pubblica per il risarcimento dei danni causati dalla P.A. al cittadino. Tuttavia Le associazioni dei consumatori non possono non guardare con favore - incentivandone lapplicazione - ad una disciplina che nasce con specifiche finalità di tutela dei diritti di consumatori ed utenti.
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Grazie per lattenzione. Avv. Alberto Binanti Realizzato nellambito del programma generale di intervento 2009 della Regione Marche con lutilizzo di fondi del Ministero dello Sviluppo economico.
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