La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme."— Transcript della presentazione:

1 LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù."

2 Prostituzione minorile
Chi induce alla prostituzione una persona minore di 18 anni è punito con il carcere da 6 a 12 anni e con la multa da circa euro a circa euro. chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro o di benefici economici, è punito con il carcere da 6 mesi a 3 anni o con la multa di almeno 5000 euro. La pena è ridotta di un terzo se chi commette il reato è minorenne. 

3 Pornografia minorile Chi sfrutta minorenni per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro a euro circa. È punito con la stessa pena chi commercia il materiale pornografico. Chi con qualsiasi mezzo distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2500 euro circa a euro circa. Chi consapevolmente cede, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minorenni, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 1500 euro circa a 5000 euro circa.

4 Detenzione di materiale pedopornografico
Chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pedopornografico è punito con la prigione fino a 3 anni o con la multa di almeno 1500 euro circa.

5 Turismo sessuale Chi organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro circa a euro circa.

6 Circostanze aggravanti ed attenuanti
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore di 14 anni. La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. La pena ridotta da un terzo alla metà per chi cerca di fare in modo che il minorenne riacquisti la propria autonomia e libertà.

7 Pene accessorie Sono sempre ordinate la confisca e la chiusura degli esercizi la cui attività è finalizzata ai reati prima descritti e la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le radio e le televisioni.

8 Aggiornamenti La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006.Queste le principali novità: inasprimento delle pene ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito modifica dell'art. 600 bis del codice penale: viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni) obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste per i reati di pedo-pornografia si possono applicare – anche se diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali". possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito. introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.


Scaricare ppt "LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme."

Presentazioni simili


Annunci Google