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Le immobilizzazioni materiali
Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Schema della presentazione
Il concetto di immobilizzazioni materiali Le classificazioni Le modalità di iscrizione in bilancio ed i criteri di valutazione L’ammortamento Svalutazione e rivalutazione Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Le classificazione ex art. 2424 c
B) IMMOBILIZZAZIONI I – Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Il concetto di immob. materiali
PRINCIPIO CONTABILE n. 16 Tangibilità Onerosità della loro acquisizione o produzione interna Identificabilità, controllabilità e misurabilità di tali oneri Utilità pluriennale La classificazione tra le immobilizzazioni dipende dalla natura del bene e dalla sua destinazione (es.: se un bene che per natura rientrerebbe tra le immobilizzazioni è destinato alla rivendita, esso dovrà essere rappresentato tra le attività circolanti. Il cambio di destinazione deve essere deliberato dal C. d’A.) In bilancio devono essere rappresentati i fondi ammortamento a diretta rettifica Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Le modalità di iscrizione in bilancio ed i criteri di valutazione secondo l’art cod. civ. e il P.C. : N. 16 Il valore originario è il costo di acquisto o di produzione. Acquisizione esterna, si aggiungono al costo d’acquisto gli oneri accessori Produzione interna, si includono tutti i costi diretti e la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti (costo di produzione). Nel caso di costruzioni in economia di carattere occasionale, la capitalizzazione dei costi indiretti non è possibile). Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati se: Relativi a finanziamenti esclusivamente contratti per il bene; Sostenuti prima che il bene sia pronto per l’uso; Relativi ad un periodo significativo. Vi è un limite superiore alla valutazione che è rappresentato dal valore recuperabile che è il maggiore tra il valore d’uso, pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’impiego nella combinazione produttiva, e il valore di mercato, realizzabile attraverso l’alienazione Tale valore originario, al netto del valore residuo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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La rivalutazione secondo il P.C. n. 16
Analogamente a quanto previsto dal cod. civ. può essere effettuata soltanto in seguito a leggi speciali che l’autorizzino fissandone le modalità e i limiti In questo caso la rivalutazione deve essere operata costituendo specifiche riserve del netto (non è possibile iscrivere ricavi nel c.e.) Vi è un limite superiore alla rivalutazione che è rappresentato dal valore recuperabile che è il maggiore tra il valore d’uso, pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’impiego nella combinazione produttiva, e il valore di mercato, realizzabile attraverso l’alienazione. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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La rivalutazione secondo lo IAS n. 16
E’ possibile effettuare la rivalutazione fino a che il bene raggiunga il valore recuperabile, ossia il maggiore tra il valore d’uso, pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’impiego nella combinazione produttiva, e il valore di mercato, realizzabile attraverso l’alienazione. La rivalutazione deve essere operata costituendo specifiche riserve del netto (non è possibile iscrivere ricavi nel c.e.) Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Gli incrementi di valore per manutenzioni straordinarie
Nel caso in cui i costi ne accrescono la capacità produttiva e/o l’efficienza si effettua la capitalizzazione Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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La svalutazione: le perdite durevoli di valore
Secondo lo IAS 16 qualora il valore contabile risulta superiore al valore recuperabile attraverso l’uso o l’alienazione, è necessario svalutare l’immobilizzazione Anche secondo l’art c.c. è necessario svalutare le immob.ni in caso di perdita durevole di valore indicando in nota integrativa, a norma dell’art. 2427, la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate … facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Il ripristino di valore
Se le cause che avevano determinato una svalutazione sono venute meno si deve effettuare una rivalutazione da ripristino nei limiti del costo residuo prima della svalutazione (fondo di svalut. a Rivalut. immob.ni) Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Le informazioni da fornire in nota integrativa secondo il c.c.
I criteri di valutazione adottati Le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento Il costo e le precedenti svalutazioni, rivalutazioni e ammortamenti Gli acquisti, le cessioni, gli ammortamenti, le svalutazioni, rivalut.ni dell’esercizio Il totale delle immob.ni esistenti alla chiusura dell’esercizio; L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’attivo dello S.P. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Le ulteriori informazioni da fornire in nota integrativa secondo i P.C. Il tipo di gravame eventualmente esistente Gli eventuali impegni di acquisto verso i fornitori I cespiti scarsamente utilizzati e quelli temporaneamente inutilizzati Gli acquisti di immob.ni infragruppo Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Investimenti immobiliari: IAS 40
Diretti a ricavare rendite relativamente indipendenti dagli altri asset Si presumono tali gli immobili concessi in leasing operativo Si devono valutare preferibilmente al fair value (ipotizzato assumendo la razionalità economica dell’acquirente e del venditore; si incoraggia il ricorso a perizie di esperti) o al costo Il fair value può coincidere con: Il valore di mercato Il valore di mercato di beni similari Il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un contratto di affitto in essere (o da contratti di affitto di beni similari) scontati ad un tasso che consenta di ponderare il rischio che l’entità e il tempo di realizzazione di tali flussi siano superiori a quelli considerati Se un bene immobile costruito in economia viene destinato ad investimento immobiliare l’eventuale differenza tra fair value e valore di carico costituisce una plus- o una minus- valenza da iscrivere nel C.E. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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I beni strumentali destinati alla vendita: IFRS 5
Sono tali i cespiti la cui vendita sia molto probabile poiché già programmata dal management entro l’anno successivo Devono essere valutati al minore tra il valore di carico e il fair value (al netto dei costi di vendita) Per tali beni non si effettua l’ammortamento In bilancio devono essere rappresentati distintamente Nel caso di dismissione il risultato dell’operazione al netto delle imposte deve essere rappresentato nel C.E. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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Il leasing: IAS 17 Principio della prevalenza della sostanza sulla forma nelle valutazioni di bilancio (Framework, par. 35 e P.C. 11). “la sostanza e la realtà economica sono che il locatario acquisisce i benefici economici per l’uso dell’attività locata per la maggior parte della sua vita utile e in cambio si impegna a pagare per tale diritto un importo che approssima il fair value dell’attività e i connessi oneri finanziari. Perciò il leasing finanziario dà luogo ad elementi che soddisfano la definizione di attività e passività e sono rilevati come tali nello stato patrimoniale del locatario”. Anche dopo la riforma del diritto societario, il codice prevede l’utilizzo del metodo patrimoniale con la contabilizzazione dei canoni di locazione come costi di esercizio, senza rilevare il bene tra le attività. Il novellato art (punto n. 22) prevede che nella nota integrativa debba essere presentato un prospetto dal quale risultino: il valore attuale delle rate di canone non scadute …; l’onere finanziario effettivo attribuibile a essi e riferibile all’esercizio; l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero inerenti l’esercizio. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria
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