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PubblicatoZita Patti Modificato 10 anni fa
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LA CAUSA DI SERVIZIO La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato. La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio.
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Normativa di riferimento:
LA CAUSA DI SERVIZIO Normativa di riferimento: D.P.R. 461/2001
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LA DOMANDA Domanda anche contestuale di riconoscimento causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità.
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Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione
Dopo avere effettuato le opportune indagini e redatto il rapporto informativo, l'Amministrazione dispone gli accertamenti sanitari presso le apposite Commissioni costituite presso Ospedali Militari
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Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione
- L'interessato potrà farsi assistere da un medico di fiducia. - Il verbale dell'Ospedale Militare costituisce provvedimento definitivo, tranne che per l'equo indennizzo e pensione privilegiata per i quali è obbligatorio il parere del Comitato Pensioni Privilegiate.
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Termini per il ricorso Qualora l'interessato non intenda accettare il parere dell'Ospedale Militare, può ricorrere : al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento - inoltrare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento
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Benefici derivanti da riconoscimento:
Il lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità, ha diritto:
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Benefici derivanti da riconoscimento:
1) alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute; 2) al rimborso delle spese di cura;
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Benefici derivanti da riconoscimento:
3)all'abbreviazione dello scatto di anzianità: di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria; di un anno per quelle ascrivibili alla settimana ed ottava categoria.
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Aggravamento della menomazione Equo indennizzo e cumulo
In caso di aggravamento della menomazione che ha dato diritto all'equo indennizzo, entro 5 anni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola volta, l'interessato può chiedere la revisione dell'equo indennizzo
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Aggravamento della menomazione e cumulo
Se il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, viene liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle categorie superiori a quelle in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato.
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