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AMMORTAMENTI IMMOBILI Immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 Sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti dal.

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1 AMMORTAMENTI IMMOBILI Immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 Sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 Non sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti nel triennio 2007-2009 Sono deducibili le quote di ammortamento (riduzione di un terzo nel primo triennio) Immobili acquistati o costruiti a partire dal 1° gennaio 2010 In base alle norme attuali non saranno deducibili le quote di ammortamento

2 LEASING IMMOBILIARI Contratti stipulati fino al 1° marzo 1989 I canoni sono deducibili in misura integrale nellanno di pagamento Contratti stipulati dal 2 marzo 1989 al 14 giugno 1990 I canoni sono nellanno di loro maturazione e a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a otto anni Contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 I canoni nono sono deducibili è però deducibile un importo pari alla rendita catastale Contratti stipulati nel triennio 2007-2009 I canoni sono deducibili (con riduzione di un terzo e durata del contratto 15 anni) Contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2010 In base alle norme attuali non saranno deducibili i canoni e nemmeno la rendita catastale

3 Ris. 13 3 marzo 2010 Per i soggetti che esercitano attività artistica o professionale, si considerano strumentali, gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per lesercizio esclusivo dellattività artistica o professionale. Non è rilevante che lacquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione, ma il discrimine è costituto unicamente dal fatto che limmobile risulti, per destinazione esclusiva, adibito allattività professionale.

4 QUADRO RE plusavalenze da cessione dello studio professionale Circ. 8/09 e ris. 177/09: il conferimento Se non vi e corrispettivo non e Plusvalenza, ma non deve sussistere Il diritto al rimborso della quota In casi di recesso Ma la cessione di quote della associazione non genera capital gain Ris. 255/09 : cessione diritto di immagine Contro vitalizio e plus ed anche reddito Da lav. Dip. > doppia tax ??

5 Plusvalenze su beni immobili Immobili strumentali acquistati dal 1.1.2007 Plusvalenze su beni mobili Beni acquistati dal 4.7.2006 RM 310/E del 21.7.08 Circ. 1/IR: immobili promiscui PLUS non imponibile PLUSVALENZE Unico 2009: Novità lavoro autonomo

6 MANUTENZIONI IMMOBILI Sostenute fino a 31.12.06 Sostenute dal 1.1.2007 Deduzione in 5 anni Spese non capitalizzabili: limite 5%, eccedenza in 5 anni Introdotta la fattispecie di spesa capitalizzabile Unico 2009: Novità lavoro autonomo

7 Spese 2007 su immobili ante 2007 Capitalizzo su un costo irrilevante dal 1.1.2007 Spese capitalizzabili sostenute dal 1.1.2007 CM 47/E/08 – risposta 3.1 Si applica la regola dei quinti (previgente) Unico 2009: Novità lavoro autonomo

8 Costi capitalizzabili in caso di immobili di terzi Redd. Impresa CM 73/E/94 deduzione con criteri civilistici (minore tra durata del contratto ed utilità futura attesa) dal 1.1.2007 Spese capitalizzabili sostenute dal 1.1.2007 Costi capitalizzabili in caso di immobili acquisiti a titolo gratuito RM 99/E/09 regola costi non capitalizzabili Unico 2009: Novità lavoro autonomo

9 Vitto e alloggio RE15, colonna 1: occorre indicare lammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dellart. 54 del Tuir; RE15, colonna 2: occorre indicare il 75% delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. Limporto deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dellammontare dei componenti positivi di reddito percepiti

10 Vitto e alloggio RE16, colonna 1: occorre indicare il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza che complessivamente considerate non possono comunque superare l1% dei componenti positivi di reddito; RE17, colonna 1: occorre indicare il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. Le stesse saranno effettivamente deducibili per il 50% ai sensi dellart. 54, comma 5, del Tuir.

11 Principio di cassa Ris. 138/E del 29 maggio 2009: fattura 2008, ricevimento assegno circolare nel 2008 e versamento sul conto corrente nel 2009. Il provento oggetto del quesito deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo di imposta 2008.

12 RITENUTE SUBITE Mancata certificazione Agenzia delle Entrate RM 68/E/09 Ritenuta scomputata anche senza certificazione Fattura + documentazione bancaria Unico 2009: Novità lavoro autonomo

13 Mancato versamento da parte del sostituto Responsabilità solidale Cass. 14033/06 NO Responsabilità solidale Notariato 192/07 Cass. 8316/09 Unico 2009: Novità lavoro autonomo


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