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PubblicatoSantuzza Bellini Modificato 10 anni fa
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La valutazione dei beneficiari delle politiche pubbliche: la riforma dellISEE Facoltà di Ingegneria dellInformazione, Informatica e Statistica Corso di laurea in Ingegneria gestionale Corso di Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche Prof. Giuseppe Catalano a. a. 2013/2014 A cura di: Benedetta Bernardini Moira Di Mauro
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Agenda 1/13 1. Perché si è sentita lesigenza di modificare lattuale struttura dellISEE? 2. LEvoluzione Normativa dellISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 3. Le caratteristiche generali della riforma Le principali novità introdotte ISEEU 4. Conclusioni
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2/13 Perché si è sentita lesigenza di Modificare lattuale struttura dellISEE? ELEMENTI di CRITICITÀ della normativa vigente: Ragioni di EQUITÀ ed EFFICACIA Sistema dei controlli Genera un evidente problema di ASIMMETRIA INFORMATIVA e di OPPORTUNISMO Non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e patrimonio Problemi di EQUITÀ e scarse CAPACITÀ SELETTIVE Mancanza di un criterio unico valido a livello nazionale Nascita di ISEE regionali che utilizzano criteri differenziati
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3/13 LEvoluzione Normativa dellISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (1) Fino al 1998 le agevolazioni erano stabilite sulla base delle dichiarazioni dei redditi individuali oppure per categorie Nel 1997 la Commissione Onofri elabora un Disegno di Riforma basato sul principio delluniversalismo selettivo Con il DLgs n.109 del 31 Marzo 1998, integrato e corretto con il DLgs n.130 del 3 Maggio 2000, è stato introdotto lISEE Letargo normativo (2001-2010)
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Il risveglio (2011-2013) Ddl Tremonti 29/07/2011 per la riforma fiscale e assistenziale, art. 10, c. 1, delega al governo di adottare decreti legislativi per la revisione dellISEE Ad introdurre la riforma è stato il Governo Monti con il Dl Salva Italia del 6 Dicembre 2011, convertito nella Legge 241/2011. LEvoluzione Normativa dellISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (2) La L. 214/11, art. 5, dispone in particolare: linclusione dei redditi esenti dimposta nel calcolo dellISEE, il miglioramento della sua capacità selettiva, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, la differenziazione dellindicatore per le diverse tipologie di prestazioni; la definizione delle modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli; dalla revisione dellISEE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4/13
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LEvoluzione Normativa dellISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (3) Il 19 Dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart.5 della Legge Salva Italia nella parte in cui non era prevista unintesa sulla riforma in Conferenza Unificata. Opposizione al provvedimento della sola Regione Lombardia durante la Conferenza Unificata del 24 Gennaio 2013. Il provvedimento è stato definitivamente approvato il 3 Dicembre 2013. 5/13
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Le caratteristiche generali della riforma ISEE = Lapplicazione dellISEE costituisce il livello essenziale delle prestazioni, competenza dello Stato 6/13
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Le principali novità introdotte (1) Introduzione di tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta, di tutti i redditi esenti e dei redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari Patrimonio valutato ai fini IMU, riduzione della franchigia sulla componente mobiliare e considerazione del patrimonio allestero. Riduzione delle autocertificazioni, i dati fiscali e i dati relativi alle prestazioni ricevute dallINPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione Maggiore efficacia 7/13
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Differenziazione dellindicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta: 1.ISEE tradizionale 2.ISEE di favore 3.ISEE del minore 4.ISEE restrittivo e al periodo di riferimento: ISEE corrente Le principali novità introdotte (2) Maggiore efficacia 8/13
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Le principali novità introdotte (3) Gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare lISEE come indicatore della situazione economica Maggiorazioni della scala di equivalenza per nuclei familiari con minori, in cui lunico o entrambi i genitori lavorano, per nuclei mono-genitoriali, per nuclei con minori sotto i 3 anni Sconti per i redditi da lavoro dipendente, per le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per i costi dellabitare e per i costi sostenuti da persone disabili o non autosufficienti Maggiore equità 9/13
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ISEEU, lindicatore della situazione economica equivalente universitaria (1) Per cosa si utilizza? prestazioni per il diritto allo studio contributi universitari 10/13 - La peculiarità dei servizi erogati in ambito universitario si traduce in un proprio indicatore, ICE, con il Dpcm 30 aprile 1997. Modello di ispirazione per lISEE - Lobbligo di utilizzo dellISEE per le università statali e gli enti regionali per il diritto allo studio, arriva con il Dpcm 9 aprile 2001.
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Caratteristiche: integrazione del nucleo familiare dello studente con quello dei suoi genitori, anche se con esso non residenti. Studenti fuori sede presenza di un indicatore della situazione economica equivalente allestero e di un indicatore della situazione patrimoniale equivalente come requisiti di selezione ulteriori. Studenti stranieri / Studenti che più di altri meritano laccesso ISEEU (2) 11/ 13
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ISEEU (3) Le specificità delluniversità nella riforma: concessione agli enti erogatori di introdurre criteri ulteriori di selezione. integrazione del nucleo familiare dello studente non indipendente e quello dei suoi genitori non conviventi, con analogie allISEE del minore. Gli effetti della riforma: Rideterminazione della platea dei beneficiari dei servizi universitari. Revisione per il Ministero dei limiti per laccesso alle prestazioni per il diritto allo studio.Senza nuovi limiti probabili esclusioni dai benefici. Modifica per gli atenei delle soglie dei valori ISEE per la determinazione degli importi delle tasse universitarie.Senza nuove soglie tasse in aumento. 12/ 13
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La valutazione delle condizioni economiche soffrirà sempre di qualche margine di approssimazione: sia per le specificità delle singole situazioni familiari, sia per le reticenze e gli espedienti a cui possono ricorrere gli interessati. Non si può concludere che meglio sarebbe non farne niente: significherebbe rinunciare a qualsiasi selettività e distribuire a pioggia gli interventi sociali secondo la logica perversa di un contentino a tutti E. Gorrieri, Parti uguali fra disuguali, Il Mulino, Bologna, 2002 13/ 13
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Sitografia www.lavoro.gov.it www.governo.it www.ilsole24ore.com www.gazzettaufficiale.it www.clesius.it www.lavoce.info www.fondazionegorrieri.it
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