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1 Aspetti previdenziali del Decreto Legge 201 del 6.12.2011 in G.U. 284 del 6.12.2011 entrato in vigore in pari data Conv. Legge 214 del 22.12.2011 in.

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1 1 Aspetti previdenziali del Decreto Legge 201 del 6.12.2011 in G.U. 284 del 6.12.2011 entrato in vigore in pari data Conv. Legge 214 del 22.12.2011 in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011

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4 4 Comma 1 - La disposizione vuole garantire: il rispetto degli impegni internazionali e con l’Unione Europea quali i vincoli di bilancio e di stabilità economico/finanziaria; la stabilità e sostenibilità nel lungo periodo del sistema previdenziale rispetto alla sua incidenza di spesa sul PIL, adottando questi criteri:  Equità e interesse di tutte le generazioni togliendo privilegi e deroghe concedendole solo alle categorie deboli;  Flessibilità nell’accedere a pensione incentivando la prosecuzione del lavoro;  Adeguare i requisiti di accesso alle pensioni alle speranze di vita Finalità e obiettivi Art.24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

5 5 Comma 2 - Le anzianità contributive maturate ai fini pensionistici a decorrere dal 1.1.2012 sono calcolate per tutti col sistema contributivo (dal 1.1.2012 non esisterà più “sistema retributivo” ma per tutti “sistema misto”) Comma 3 - Coloro che maturano i requisiti di età e contribuzione entro il 31.12.2011 mantengono il diritto di accesso e decorrenza alla pensione di vecchiaia e di anzianità con le norme precedenti l’entrata in vigore del D.L. 201/11. (Quota pensione post 1.1.2012?) Il diritto è certificabile su richiesta dagli enti previdenziali di appartenenza. Pro-rata e salvaguardia dei requisiti già maturati

6 6 Nuovi “aggettivi” pensioni Comma 3 – Per chi maturà i requisiti pensionistici dal 1/1/2012 esisteranno solo 2 tipologie di pensione: La “PENSIONE DI VECCHIAIA”La “PENSIONE DI VECCHIAIA” La “PENSIONE ANTICIPATA”La “PENSIONE ANTICIPATA”

7 7 Età pensionabile e coefficienti trasformazione Comma 4 – I lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata dall’Ago e dalle forme sostitutive ed escusive della stessa conseguiranno i requisiti per la pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti e: Il proseguimento dell’attività lavorativa sarà incentivato Verranno definiti coefficienti di trasformazione del montante fino a 70 anni (a cui si aggiungeranno gli adeguamenti per la speranza di vita) La tutela prevista dall’art. 18 L.300/70 opererà fino a questa età.

8 8 Abrogazione “finestre” Comma 5 – Sono abrogate le “finestre mobili” e la “finestra annuale” per il personale della scuola e università esclusivamente per coloro che matureranno i nuovi requisiti a partire dal 01/01/2012 (commi da 6 a 11 del presente articolo). L’abolizione della “finestra” si traduce, di fatto, in un inasprimento del requisito contributivo.

9 9 Adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (art.12 D.L.78/2010 conv. L. 122/2010 e succ. mod.) Comma 12 – A tutti i requisiti anagrafici per pensione “vecchiaia” e contributivi per pensione “anticipata” previsti dal decreto, si applicano gli incrementi previsti a titolo di aumento della speranza di vita. Comma 13 – Gli adeguamenti a titolo di aumento della speranza di vita successivi a quello già previsto nel 2019 saranno a cadenza biennale (e non più triennale)

10 10 Adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (art.12 D.L.78/2010 conv. L. 122/2010 e succ. mod.)

11 11 L’età pensionabile delle lavoratrici pubbliche e private prima del decreto

12 12 Comma 6 - Requisiti di età per la pensione di vecchiaia dal 1.1.2012: (sistema Misto e Contributivo) C. 6 lett. A) - Lavoratrici dipendenti settore privato (liquidazione pensione nel AGO-FPLD-INPS e fondi sostitutivi ) dal 1.1.2012 – 62 anni dal 1.1.2013 – 62 anni e 3 mesi (dal 2013 incremento di 3 mesi speranza di vita) dal 1.1.2014 – 63 anni e 9 mesi (63 anni e 6 mesi norma + 3 mesi speranza vita) dal 1.1.2016 – 65 anni e 7 mesi (65 anni norma + altri 4 mesi speranza di vita) dal 1.1.2018 – 66 anni e 7 mesi dal 1.1.2019 - 66 anni e 11 mesi (più altri 4 mesi speranza di vita) Nuova età pensionabile di vecchiaia

13 13 Pensione di vecchiaia - Lavoratrici dipendenti del settore privato nate 1952 Nata entro il mese diMatura il requisito il mese diAll’età diIn pensione dal Gennaio 1952Ottobre 201563 anni e 9 mesi1° novembre 2015 Febbraio 1952Novembre 201563 anni e 9 mesi1° dicembre 2015 Marzo 1952Dicembre 201563 anni e 9 mesi1° gennaio 2016 Aprile 1952*Novembre 201765 anni e 7 mesi1° dicembre 2017 Maggio 1952*Dicembre 201765 anni e 7 mesi1° gennaio 2018 Giugno 1952*Maggio 201966 anni e 11 mesi1° giugno 2019 Luglio 1952*Giugno 201966 anni e 11 mesi1° luglio 2019 Agosto 1952*Luglio 201966 anni e 11 mesi1° agosto 2019 Settembre 1952*Agosto 201966 anni e 11 mesi1° settembre 2019 Ottobre 1952*Settembre 201966 anni e 11 mesi1° ottobre 2019 Novembre 1952*Ottobre 201966 anni e 11 mesi1° novembre 2019 Dicembre 1952*Novembre 201966 anni e 11 mesi1° dicembre 2019 Requisito anagrafico pensione di vecchiaia * Comma 15 bis possono ottenere pensione a 64 anni

14 14 Requisito anagrafico pensione di vecchiaia

15 15 Requisito età pensione di vecchiaia dal 01.01.2012: C. 6 lett. B) Lavoratrici autonome (liquidazione pensione nelle Gestioni speciali lavoratori autonomi -Art-Comm.CD-CM e Gestione separata -INPS) dal 1.1.2012 – 63 anni e 6 mesi dal 1.1.2013 – 63 anni e 9 mesi (dal 2013 incremento di 3 mesi speranza di vita) dal 1.1.2014 – 64 anni e 9 mesi (64 anni e 6 mesi norma + 3 mesi speranza vita) dal 1.1.2016 – 66 anni e 1 mesi ( 65 anni 6 mesi norma + altri 4 mesi speranza vita) dal 1.1.2018 – 66 anni e 7 mesi dal 1.1.2019 - 66 anni e 11 mesi (più altri 4 mesi speranza di vita) Nuova età pensionabile di vecchiaia Non c’è alcuna deroga

16 16 Requisito età pensione di vecchiaia dal 01.01.2012: C. 6 lett. C) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO-FPLD- INPS e Fondi sostitutivi ed esclusivi; C. 6 lett. C) lavoratrici dipendenti iscritte a fondi esclusivi dell’AGO-FPLD-INPS (INPDAP) C. 6 lett. D) lavoratori autonomi Art-Comm.-CD-CM e Gestione separata (gestione che liquida pensione) dal 1.1.2012 – 66 anni; dal 1.1.2013 – 66 anni e 3 mesi (dal 2013 incremento di 3 mesi speranza di vita) dal 1.1.2014 – 66 anni e 3 mesi dal 1.1.2016 – 66 anni e 7 mesi (dal 2016 + altri 4 mesi speranza di vita) dal 1.1.2018 – 66 anni e 7 mesi. dal 1.1.2019 – 66 anni e 11 mesi (dal 2019 + altri 4 mesi speranza di vita) Nuova età pensionabile di vecchiaia

17 17 Pensione di Vecchiaia art. 24 commi 6 e 7 dal 1.1.2012 Lavoratrici dipendenti liquidazione pensione FPLD-INPS e fondi sostitutivi Lavoratrici autonome liquidazione pensione GG.SS e Gestione separata - INPS Lavoratori dipendenti Liq. pensione FPLD- INPS e fondi sostitutivi-esclusivi. Lavoratrici dipendenti iscritte fondi esclusivi Lavoratori autonomi pensione GG.SS e Gestione separata - INPS Dal 1.1.2012 62 anni 63 anni e 6 mesi 66 anni Dal 1.1.2013 Speranza di vita + 3 mesi 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 66 anni e 3 mesi Dal 1.1.2014 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 66 anni e 3 mesi Dal 1.1.2016 Con speranza di vita + 4 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi Dal 1.1.2018 66 anni e 7 mesi Dal 1.1.2019 Con speranza di vita + 4 mesi 66 anni e 11 mesi Riepilogando l’età pensionabile di vecchiaia dal 1.1.2012

18 18 Comma 7 – Dal 1.1.2012 requisito assicurativo e contributivo = > 20 anni. Le deroghe D. Lgs. 503/92 che fine fanno? Chi può optare per sistema contributivo quali requisiti? Coloro che hanno contribuzione solo dal 1.1.1996 (sistema contributivo) devono far valere anche il requisito di 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. L’importo di 1,5 volte A.S del 2012 è rivalutato per gli anni a venire in base alla variazione media nominale del PIL. In ogni caso l’importo non può essere inferiore (si! superiore) del 1,5 % dell’importo mensile A.S. previsto per lo stesso anno. (2012 = 428,99 x 1,5 = 643,49 per avere questo monte a 65 anni 148.850 euro con coefficienti 2010) Non è richiesto 1,5% dell’Assegno Sociale a 70 anni con 5 anni di contribuzione effettiva !!! Pensione di vecchiaia Requisito contributivo

19 19 Comma 8 - Assegno Sociale INPS Requisito età: dal 1.1.2012 - 65 anni dal 1.1.2013 – 65 anni e 3 mesi (dal 2013 incremento di 3 mesi speranza di vita) dal 1.1.2016 – 65 anni e 7 mesi (dal 2016 incremento 7 mesi: 3 (2013) + 4 (2016) speranza di vita) dal 1.1.2018 – 66 anni e 7 mesi. (idem per trasformazioni prestazioni assistenziali sordomuti e invalidi civili) Nuova età “Assegno Sociale”

20 20 Nuova età pensionabile di vecchiaia Comma 9 – PENSIONI DECORRENZA DAL 01/01/2021 Età non inferiore a 67 anni Se per effetto degli aumenti di età previsti, compresi quelli legati alla speranza di vita questo obbiettivo fosse lontano, entro il 31/12/2019 verrà emanato Decreto Direttoriale che incrementerà l’età richiesta per il pensionamento

21 21 Nuova età pensionabile di vecchiaia e sistema calcolo Alcune criticità: Deroga incremento età d. Lgs. 503/92 per invalidi 80%, non vedenti ecc… AUTISTI che a 60 anni perdono titolo abilitante Visto superamento 65 anni come limite attività lavorativa si devono rivedere le norme su: Inv. Civ, collocamento al lavoro e mobilità - DS ecc… Con l’innalzamento dell’età pensionabile la maggiorazione per pensione d’inabilità non andrà incrementata ? Le maggiorazioni nel nuovo sistema misto?

22 22 Pensione anticipata Comma 10 – REQUISITI nell’ AGO-INPS (FPLD e GG.SS e G.S) – forme sostitutive ed esclusive DONNE Dal 1.1.2012 – 41 anni e 1 mese Dal 1.1.2013 – 41 anni e 2 mesi + 3 mesi = 41a. e 5m. Dal 1.1.2014 – 41 anni e 3 mesi + 3 mesi = 41a. e 6m. Dal 1.1.2015 – 41 anni e 3 mesi + 3 mesi = 41a. e 6m. Dal 1.1.2016 – 41 anni a 3 mesi + 3m + 4m = 41a. e 10m. Dal 1.1.2017 – 41 anni a 3 mesi + 3m + 4m = 41a. e 10m. Dal 1.1.2018 – 41 anni a 3 mesi + 3m + 4m = 41a. e 10m. Dal 1.1.2019 – 41 anni a 3 mesi + 7m + 4m = 42a. e 2m. Quale contribuzione è utile?

23 23 Pensione anticipata Comma 10 – REQUISITI nell’ AGO-INPS (FPLD e GG.SS e G.S) – forme sostitutive ed esclusive UOMINI Dal 1.1.2012 – 42 anni e 1 mese Dal 1.1.2013 – 42 anni e 2 mesi + 3 mesi = 42a. e 5m. Dal 1.1.2014 – 42 anni e 3 mesi + 3 mesi = 42a. e 6m. Dal 1.1.2015 – 42 anni e 3 mesi + 3 mesi = 42a. e 6m. Dal 1.1.2016 – 42 anni a 3 mesi + 3m + 4m = 42a. e 10m. Dal 1.1.2017 – 42 anni a 3 mesi + 3m + 4m = 42a. e 10m. Dal 1.1.2018 – 42 anni a 3 mesi + 3m + 4m = 42a. e 10m. Dal 1.1.2019 – 42 anni a 3 mesi + 7m + 4m = 43a. e 2m. Quale contribuzione è utile?

24 24 Anni UOMINI DONNE 1.1.2011 40 anni (più finestra) 40 anni (più finestra) 1.1.2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 1.1.2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 2014 - 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 2016-2017-2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 2019 - 2020 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 2021 - 2022 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 2023 - 2024 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 2025 -2026 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi Pensione anticipata

25 25 Pensione anticipata PENALIZZAZIONI Comma 10 – Decorrenza pensione prima dei 62 anni PENALIZZAZIONE ANNI MANCANTI A 62 Sulla quota di pensione maturata fino al 31.12.2011, solo quota retributiva? 1° anno – 1% (61 – 62 anni) 2° anno – 1% ( 60 – 61 anni) cumulato 2 % Ulteriori anni 2% per anno Se differenza non in anni interi si riproporziona a mesi (1/12= 0.0834 – 2/12= 0,166 per mese) es: età 58 anni e 10 mesi – 3 anni e 2 mesi = abbattimento 4,332. Se penalizzazione solo su quota retributiva iscritti ante 1.1.2006 con retribuzioni alte ci guadagnano

26 26 Pensione anticipata Requisiti post 1.1.2012 - Facciamo un esempio: Lavoratore dipendente nato il 27/02/1957 Anzianità contributiva al 31/12/2011 n. 2.042 sett. Maturerà 40 anni (2.080 sett.) nel settembre 2012 Vecchio requisito 30/09/2012 – Dec. Pensione 01/10/2013 Requisiti Anzianità posseduta al 31.12 2012 – 42a. 1m. (2.189 sett)2.094 sett. 2013 – 42a. 5m. (2.206 sett)2.146 sett. 2014 – 42a. 6m (2.210 sett)2.198 sett. 2015 – 42a. 6m (2.210 sett)al 31/03/2015 n. 2.211 sett Pensione decorrenza 01/04/2015 calcolata su tutta anzianità però…… ……… PENALIZZAZIONE

27 27 Pensione anticipata PENALIZZAZIONE ………. Decorrenza pensione 1 aprile 2015 Età anagrafica al 1 aprile 2015 = 58 anni e 1 mese Mancano all’età di 62 anni 3 anni e 11 mesi Primi 2 anni penalizzazione 1% x 2 = 2% + Terzo anno penalizzazione 2% = 2% + 11 mesi penalizzazione (2% : 11/12) = 1,84% = ------- Totale penalizzazione 5,84%* * da applicare su quota pensione maturata al 31/12/2011 Se fosse stata lavoratrice requisito maturato il 31/03/2014 Dec. pensione 01/04/2014 Età alla decorrenza 57 e 1 mesePenalizazione 7,84%

28 28 Comma 11 - Ulteriore possibilità di accesso !!!! Per i lavoratori con contribuzione solo dal 1.1.1996 (sistema contributivo) possono ottenere la pensione anticipata al compimento di 63 anni e con almeno 20 anni di contribuzione effettiva ed a condizione che l’importo mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’A.S dell’anno 2012 importo (soglia mensile) annualmente rivalutato sulle media quinquennale del PIL nominale. In ogni caso l’importo non può essere inferiore(si! superiore) del 2,8 % dell’importo mensile previsto per lo stesso anno. (2012 = 428,99 x 2,8 = 1.201,17 per avere questo montante 297.036 euro a 63 anni con coefficienti 2010) – Lavoratori che possono optare esclusi? N.B. se dipendenti, devono cessare il rapporto di lavoro. Speranza di vita e requisito anagrafico: Dal 1.1.2013 63 anni e 3 mesi Dal 1.1.2016 63 anni e 7 mesi Dal 1.1.2019 63 anni e 11 mesi Pensione anticipata

29 29 Comma 14 – I vecchi requisiti di accesso e le disposizioni sulle decorrenze (finestre) continuano ad essere applicati ai soggetti: che li hanno maturati entro il 31.12.2011; alle lavoratrici che hanno maturato 57-58 anni di età con 35 anni di contribuzione (opzione sistema contributivo fino al 31.12.2015); nonché ……….. Salvaguardia

30 30 ……. nonché, anche se maturano requisiti successivamente al 31.12.2011, che si trovano nelle seguenti condizioni: - lavoratori collocati in mobilità (art.4 e 24 Legge 223-91 con accordi sindacali ante il 4.12.2011 che maturano i requisiti con la percezione dell’indennità di mobilità) ; - lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7 commi 6-7 Legge 223-91 con accordi collettivi entro il 4.12.2011; - lavoratori che alla data del 4.12.2011 sono titolari di assegno straordinario o posti a carico dei fondi per accordi sindacali entro tale data, i lavoratori rimarranno a carico del fondo fino a 59 anni anche se maturano requisiti prima di tale data. - lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 04.12.2011; - lavoratori che al 4.12.2011 hanno in corso l’esonero dal servizio (art.72 comma 1 Legge 133-2008). Salvaguardia

31 31 Comma 15 – Entro 3 mesi prevista emanazione di un D.M. che stabilirà le modalità di attuazione del comma 14 (derogati) compreso il limite massimo dei beneficiari, stante la disponibilità predeterminata di risorse: Anno 2013 - 240 milioni Anno 2014 – 630 milioni Anno 2015 – 1.040 milioni Anno 2016 – 1.220 milioni Anno 2017 – 1.030 milioni Anno 2018 – 610 milioni Anno 2019 – 300 milioni Gli enti di previdenza monitorano per il raggiungimento del numero massimo delle domande con riferimento la data di cessazione del lavoro o l’inizio del periodo di esonero tenuto conto delle domande dei lavoratori interessati a beneficiare della norma Si devono considerare anche coloro che rientrano nella deroga dei 10.000 introduzione della finestra mobile. Si applicano anche a questi lavoratori le norme sulla speranza di vita. Salvaguardia

32 32 Salvaguardia Comma 15 bis – In via eccezionale: I lavoratori dipendenti del settore privato (Ago e forme sostitutive) che avrebbero maturato i requisiti pensionistici (L.243/2004) entro il 31/12/2012 potranno andare in pensione anticipata con 35 anni di contribuzione e 64 anni di età. Le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31/12/2012 avranno 20 anni di contributi e almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni. Non c’è alcun riferimento ai prepensionamenti editoria (L.416/81 e succ..)

33 33 Comma 16 - Dal 1.1.2013 è stabilito il coefficiente di trasformazione fino all’età di 70 anni ed adeguato periodicamente in base alle speranze di vita. Se con gli incrementi (speranza di vita) si supera una o più unità l’età di 70 anni il coefficiente di trasformazione è stabilito anche per età superiori ( 71,72 etc..). La rivalutazione dei coefficienti di trasformazione del montante e l’accertamento per individuare l’incremento o meno la speranza di vita avverranno con la stessa cadenza temporale e dopo 01.01.2019 ogni biennio. Coefficienti di trasformazione

34 34 Pensione di vecchiaia dal 1.1.2012, requisito 20 anni contributi e età: dal 1.1.2012 – 66 anni; dal 1.1.2013 – 66 anni e 3 mesi ecc.. Pensione anticipata dal 1.1.2012: DONNE : Dal 1.1.2012 – 41 anni e 1 mese Dal 1.1.2013 – 41 anni e 5 mesi ecc.. UOMINI: Dal 1.1.2012 – 41 anni e 1 mese Dal 1.1.2013 – 41 anni e 5 mesi ecc.. Comparto scuola Stessi requisiti per generalità lavoratori pubblici Per il personale della Scuola e Afam viene ripristinata la decorrenza della pensione all’inizio dell’anno scolastico (01/09) o accademico (01/11) dell’anno solare in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione. (abrogato art. 1 c. 21 legge 138/11)

35 35 Comma 17 - Nonostante la possibilità di pensionamento anticipato con le nuove regole …. BRUSCO INCREMENTO DI 3 ANNI Modifiche al Decreto Legislativo 21.4.2011 n. 67 sui lavori usuranti Liq. pensione GG.SS lav. autonomi requisito + 1 anno età e + 1 unità quota

36 36 Modifiche al Decreto Legislativo 21.4.2011 n. 67 sui lavori usuranti Liq. pensione GG.SS lav. autonomi requisito + 1 anno età e + 1 unità quota

37 37 Comma 17 bis - Applicazione finestre d’uscita (12-18 mesi) per coloro che ottengono la pensione con i lavori usuranti Modifiche al Decreto Legislativo 21.4.2011 n. 67 sui lavori usuranti Liq. pensione GG.SS lav. autonomi requisito + 1 anno età e + 1 unità quota

38 38 Comma 18 - Con l’obiettivo di incrementare i requisiti minimi per coloro iscritti a regimi diversi dall’AGO-INPS quali:  Lavoratori che hanno svolto attività in miniera,cave e torbiere;  Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e Forze armate, vigili del fuoco compresi i dirigenti;  Lavoratori iscritti al Fondo Speciale FF.SS. Con apposito regolamento (entro il 30.6.2012) saranno armonizzati i requisiti di accesso al sistema pensionistico tenendo di conto delle peculiarità, ed esigenze dei rispettivi ordinamenti. Armonizzazione

39 39 Totalizzazione Comma 19 - Per la pensione di vecchiaia e “anzianità” in totalizzazione non vi è più dal 1.1.2012 la limitazione dei tre anni in ogni gestione assicurativa. Viene modificato il D. Lgs. 42/2006 sopprimendo il requisito dei 3 anni richiesto per effettuare la totalizzazione però…… Quali saranno i requisiti contributivi ed anagrafici per la pensione di “vecchiaia” totalizzata e per la pensione “anticipata” totalizzata ? Per INCA i requisiti: 65 anni di età e 20 anni contributi, i 40 anni di contributi + “finestra” 18 mesi non dovrebbero cambiare

40 40 Comma 20 - Gli esonerati dal servizio dal 1.1.2012 ai sensi dell’art.72 del D.L 112-2008 dovranno sottostare ai nuovi requisiti previsti per la pensione anticipata. L’esonero non potrà essere superiore ai 5 anni. Pertanto dovrà essere individuato il quinquennio a disposizione per iniziare l’esodo con l’anzianità di servizio del richiedente per portarlo al pensionamento con le nuove regole. Vengono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età adottati prima della data di entrata in vigore del provvedimento anche se avranno decorrenza dal 1.1.2012. Esodo pubblici dipendenti

41 41 Comma 21 - Dal 1.1.2012 e fino al 31.12.2017 contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti e dai pensionati delle gestioni pensionistiche confluite nel Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti e del Fondo Volo. L’ammontare del contributo è determinato in rapporto al periodo antecedente l’armonizzazione di cui alla legge 335/95 ed alla quota pensione calcolata sulla base dei parametri più favorevoli di quelli del FPLD. Il contributo è dovuto solo se la pensione è superiore a cinque volte il T.M- INPS (clausola di salvaguardia per l’importo-soglia) Escluse dal contributo: le pensioni pari o inferiori a 5 volte il T.M, di invalidità di assegno ordinario e inabilità. Contributo di solidarietà

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43 43 Comma 22 - Dal 1.1.2012 Gli iscritti alle Gestioni speciali-INPS Artigiani e commercianti l’aliquota di finanziamento e di computo è aumentata del 1,3% e per gli anni seguenti di 0.45 penti fino a raggiungere il 24% (attualmente 20% e 17%); Comma 23 - Dal 1.1.2012 E’ incrementata anche l’aliquota di finanziamento e computo per gli iscritti alla Gestione – CD/CM – INPS. Incremento aliquota contributiva

44 44 Comma 24 - Per assicurare l’equilibrio finanziario le casse di cui ai D.Lgt.vo 509-1994 e 103-1996 adottano con delibera (da approvare dai ministeri) ed entro il 31.3.2012 misure per l’equilibrio finanziario fra entrate e uscite di spesa per pensioni riguardanti un arco temporale di 50 anni. Se le casse non adottano le delibere entro il termine previsto o i ministeri si esprimono negativamente, dal 1.1.2012 si applica:  il sistema del calcolo in pro-rata per i propri iscritti;  un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013 a carico dei pensionati della cassa/ente. Equilibrio finanziario casse-enti privati

45 45 Comma 25 – PATRIMONIALE SU PENSIONATI Per gli anni 2012 e 2013 a causa della contingente situazione finanziaria la perequazione automatica della pensione è concessa per intero solo alle pensioni di importo pari a tre volte il trattamento minimo (2011-€ 467,43 x 3 = 1.402,29). Per le pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo ma inferiori all’importo rivalutato sono rideterminate fino a tale importo (salvaguardia). 3 volte minimo 1.402,29 x 2,6% = 1.438,75 Perequazione automatica della pensione

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51 51 Comma 26 - Dal 1.1.2012 ai Professionisti iscritti alla sola gestione separata e non pensionati estensione delle tutele della malattia (indennità giornaliera e di degenza) e maternità (obbligatoria e parentale). L’indennità di malattia spetterà per un periodo massimo pari a 1/6 della durata complessiva del lavoro, con un minimo di 20 giornate, sono escluse le malattie inferiori a 4 giorni. Congedi parentali: Massimo 3 mesi durante il primo anno di vita del bambino con una indennità paria al 30% del reddito preso a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità (80% del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti) Liberi professionisti Iscritti alla Gestione Separata

52 52 Comma 27 - Istituito un fondo presso il Ministero del Lavoro per incrementare sia in quantità che in qualità l’occupazione giovanile e delle donne. 200 milioni per il 2012 – 300 milioni per ciascun anno 2013 e 2014 – 240 milioni per il 2015 Un apposito decreto definirà i criteri e le modalità. Comma 27 bis – Riduzione di 500.000 euro delle risorse di un Fondo preesistente finalizzato a incentivare interventi di politica economica. Fondo interventi occupazione giovanile e delle donne

53 53 Comma 28 - Il Ministero del Lavoro istituirà una commissione (composta da esperti e rappresentanti degli Enti gestori e i rappresentanti di chi è iscritto?) che valuterà entro il 31.12.2012 possibili ed ulteriori forme di gradualità per accedere al pensionamento col sistema contributivo rispetto a quelle determinate dal presente decreto, devono essere : a) funzionali a scelte di vita individuali b) correlate alle dinamiche del Mercato Lavoro c) adeguate come prestazione pensionistica. Sarà verificata anche la possibilità di ridurre l’aliquota contributiva obbligatoria da devolvere verso la previdenza complementare. Il tutto è vincolato a possibili equilibri e compatibilità finanziarie !!! Gradualità d’accesso al pensionamento e decontribuzione

54 54 Comma 29 - Il Ministero del Lavoro, gli enti di previdenza obbligatoria e altre autorità che operano nel settore previdenziale definiscono annualmente iniziative d’informazione e di educazione previdenziale tramite la comunicazione agli iscritti della propria posizione contributiva e altre notizie tese a diffondere la consapevolezza dell’accantonamento di risorse ai fini previdenziali in particolare per i giovani. Comma 30 - Il governo entro il 31.12.2011 istituisce un tavolo di confronto con le parti sociali per riformare gli ammortizzatori sociali,gli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Informazione ed educazione previdenziale Ammortizzatori Sociali

55 55 Tassazione TFR Contributo staordinario Comma 31 - Alla quota di T.F.R eccedente € 1.000.000 non si applica il criterio della tassazione agevolata ma concorre alla formazione del reddito dell’interessato e come tale saranno tassate. Queste disposizioni si applicano alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione decorre dal 1.1.2011. Comma 31 bis – Contributo straordinario su pensioni > a € 200.000 Alla norma vigente relativa al contributo di solidarietà che graverà, dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014 sulle pensioni di importo elevato è aggiunta una terza fascia: tra € 90.000 e € 150.000 : contributo del 5% tra € 150.000 e € 200.000 : contributo del 10% oltre € 200.000: contributo del 15%

56 56 Art. 6 - SONO ABROGATI: a)l’accertamento delle infermità da causa di servizio; b)il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio; c)l’equo indennizzo; d)la pensione privilegiata. Rimangono in vigore al personale del: comparto sicurezza:polizia di stato, polizia penitenziaria, guardie forestali e vigili del fuoco; difesa (militari) soccorso pubblico. Inoltre permangono per i procedimenti: in corso al 6.12.2011; quelli per i quali non è scaduto il termine per presentazione della domanda; instaurabili d’ufficio ed avvenuti prima del 6.12.2011. Rimane la tutela degli Infortuni e delle Malattie professionali – INAIL Alcune figure non godevano tutela INAIL ma solo causa servizio Equo indennizzo e pensione privilegiata

57 57 Con DPCM da presentare entro il 31.5.2012 saranno modificati i criteri per determinare l’ISEE dando maggiore consistenza alla ricchezza patrimoniale della famiglia e la riscossione di somme anche se esenti al fisco. Saranno individuate anche le agevolazioni fiscali e tariffarie ed anche le provvidenze di natura assistenziale che dal 1.1.2013 non saranno più riconosciute a coloro che superano determinate fasce di reddito (ISEE) previste dal decreto. Confermati i requisiti reddituali previsti attualmente; I risparmi ottenuti saranno versati all’entrata del bilancio dello stato per essere riattribuiti al fondo sociale per interventi a favore delle famiglie numerose delle donne e dei giovani. L’ISEE per la concessione dei benefici fiscali e assistenziali


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