Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGiraldo Mazza Modificato 10 anni fa
1
Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio Ufficio di Milano: via Lancetti, 19 Tel 02693031 Email: milano@bugnion.it - www.bugnion.itmilano@bugnion.it Ing. Marco Bellasio E-mail: bellasiom@bugnion.it Tutela del SOFTWARE: Brevetto o Diritto dautore? Seminario Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale Reggio Emilia – Camera di Commercio 10 ottobre 2012
2
2 1. Brevetti di software (Computer implemented Inventions) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
3
3 ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE 1.1 Software puri (programmi indipendenti da apparecchiatura) EP0457112 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
4
4 ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE 1.2. Software per sistemi di controllo di processi /apparecchiature Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
5
5 ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE 1.3. Software per sistemi di telecomunicazioni (protocolli) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
6
6 PECULIARITA' Aspetti critici dei software 1) brevettabilità 2) azionabilità Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
7
BREVETTABILITA 7 BREVETTABILITA ' ARTICOLO 52 EPC (European Patent Convention) ARTICOLO 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
8
BREVETTABILITA 8 Non ci sono sostanziali problemi per sistemi di controllo (esempio 1.2) e sistemi di telecomunicazioni (esempio 1.3). Per quanto riguarda il software puro (esempio 1.1):...EPC e CPI affermano: Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: […] i programmi per elaboratore i programmi per elaboratore" Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
9
BREVETTABILITA 9 Viene però specificato, nel comma successivo: Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
10
BREVETTABILITA 10 IN QUANTO TALI – AS SUCH ? ? ? ? Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
11
BREVETTABILITA 11 Decisione del Technical Board of Appeal dellUfficio Brevetti Europeo T1173/97 (IBM) further technical effect Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
12
BREVETTABILITA 12 As such: il legislatore ha voluto negare unesclusione a priori della brevettabilità del software. Rule 42 + Rule 43 + Article 52(2),(3): il software non-as-such è un software che presenta un carattere tecnico. Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto di essere in grado di comandare un hardware. Per essere brevettabile deve quindi presentare un further technical effect. Leffetto tecnico ulteriore può essere riscontrato sia allesterno del computer su cui è caricato il software, sia allinterno del computer stesso. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
13
BREVETTABILITA 13 - afferma che il software, anche rivendicato da solo, può essere considerato brevettabile se provvisto di un "further technical effect": Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
14
BREVETTABILITA 14 Sviluppi successivi alla T1173/97: T424/03 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
15
BREVETTABILITA 15 - afferma che un supporto fisico leggibile da un computer è un prodotto tecnico e, quindi, è provvisto di un carattere tecnico: Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
16
BREVETTABILITA 16 Esempi_1: motore di ricerca Problemi tecnica nota: risultati reperiti non ordinati Soluzione: software che assegna indici di pertinenza ed altri parametri rappresentativi di valutazioni di pertinenza che vengono elaborati quando il motore di ricerca esegua la propria funzione. "Further technical effect": reperimento di informazioni più complete ed esaustive Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
17
BREVETTABILITA 17 Esempi_2: Elaborazione grafica Problemi tecnica nota : tempi lunghi di elaborazione Soluzione: particolare algoritmo che riduce i tempi di elaborazione. "Further technical effect": elaborazione in minor tempo. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
18
BREVETTABILITA 18 Nota importante: un brevetto su di un'invenzione di software fornisce una tutela indipendente da linguaggio/ambiente di programmazione; un brevetto su di un'invenzione di software tutela le "funzionalità" dell'algoritmo. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
19
AZIONABILITA 19 Azionabilità Possibilità di far valere i propri diritti nei confronti di terzi non autorizzati Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
20
AZIONABILITA 20 I problemi principali sono relativi a: verifica della contraffazione Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
21
AZIONABILITA 21 Problema di verifica della contraffazione TIPICO PER IL SOFTWARE Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
22
AZIONABILITA 22 Possibili soluzioni: Osservazione di un effetto esteriore macroscopico Descrizione giudiziaria Documentazione tecnica/commerciale Scelta tra brevettazione e segreto industriale Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
23
IL DIRITTO DAUTORE 23 2. Un diverso strumento di tutela: La legge sul diritto d'autore Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
24
IL DIRITTO DAUTORE 24 Articolo 1 Sono protette ai sensi di questa legge le opere dellingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allarchitettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
25
IL DIRITTO DAUTORE 25 Articolo 2 In particolare sono comprese nella protezione: […] 8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dellautore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
26
IL DIRITTO DAUTORE 26 Nota importante: Diritto d'autore per un software: - fornisce una tutela dipendente da linguaggio/ambiente di programmazione; - NON tutela le "funzionalità" dell'algoritmo. - (Cfr. slide 18) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
27
IL DIRITTO DAUTORE 27 Come si ottiene la tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore? Il diritto d'autore sorge nel momento in cui l'opera viene realizzata. In linea di principio, non è necessario compiere alcun atto amministrativo. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
28
IL DIRITTO DAUTORE 28 a.Diritto dautore: personale, inalienabile b.Diritto di sfruttamento dell'opera: patrimoniale, trasferibile. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
29
IL DIRITTO DAUTORE 29 Articolo 12-bis Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nellesecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
30
IL DIRITTO DAUTORE 30 In cosa consiste il diritto di sfruttamento economico dellopera? Nel diritto esclusivo di pubblicazione, distribuzione, riproduzione, traduzione, ecc. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
31
IL DIRITTO DAUTORE 31 Durata del diritto: 70 anni a partire dal 1° gennaio dellanno successivo a quello in cui si verifica la morte dellautore. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
32
IL DIRITTO DAUTORE 32 Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore, è consigliabile avere a disposizione il maggior numero di "presunzioni" possibili: La registrazione SIAE Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
33
IL DIRITTO DAUTORE 33 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
34
IL DIRITTO DAUTORE 34 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
35
IL DIRITTO DAUTORE 35 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
36
IL DIRITTO DAUTORE 36 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
37
GRAZIE GRAZIE © BUGNION S.p.A., 2009 Ing. Marco Bellasio bellasiom@bugnion.it Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.