La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio Ufficio di Milano: via Lancetti, 19 Tel 02693031 -

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio Ufficio di Milano: via Lancetti, 19 Tel 02693031 -"— Transcript della presentazione:

1 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio Ufficio di Milano: via Lancetti, 19 Tel 02693031 Email: milano@bugnion.it - www.bugnion.itmilano@bugnion.it Ing. Marco Bellasio E-mail: bellasiom@bugnion.it Tutela del SOFTWARE: Brevetto o Diritto dautore? Seminario Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale Reggio Emilia – Camera di Commercio 10 ottobre 2012

2 2 1. Brevetti di software (Computer implemented Inventions) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

3 3 ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE 1.1 Software puri (programmi indipendenti da apparecchiatura) EP0457112 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

4 4 ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE 1.2. Software per sistemi di controllo di processi /apparecchiature Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

5 5 ESEMPI DI APPLICAZIONI DI SOFTWARE 1.3. Software per sistemi di telecomunicazioni (protocolli) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

6 6 PECULIARITA' Aspetti critici dei software 1) brevettabilità 2) azionabilità Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

7 BREVETTABILITA 7 BREVETTABILITA ' ARTICOLO 52 EPC (European Patent Convention) ARTICOLO 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

8 BREVETTABILITA 8 Non ci sono sostanziali problemi per sistemi di controllo (esempio 1.2) e sistemi di telecomunicazioni (esempio 1.3). Per quanto riguarda il software puro (esempio 1.1):...EPC e CPI affermano: Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: […] i programmi per elaboratore i programmi per elaboratore" Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

9 BREVETTABILITA 9 Viene però specificato, nel comma successivo: Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

10 BREVETTABILITA 10 IN QUANTO TALI – AS SUCH ? ? ? ? Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

11 BREVETTABILITA 11 Decisione del Technical Board of Appeal dellUfficio Brevetti Europeo T1173/97 (IBM) further technical effect Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

12 BREVETTABILITA 12 As such: il legislatore ha voluto negare unesclusione a priori della brevettabilità del software. Rule 42 + Rule 43 + Article 52(2),(3): il software non-as-such è un software che presenta un carattere tecnico. Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto di essere in grado di comandare un hardware. Per essere brevettabile deve quindi presentare un further technical effect. Leffetto tecnico ulteriore può essere riscontrato sia allesterno del computer su cui è caricato il software, sia allinterno del computer stesso. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

13 BREVETTABILITA 13 - afferma che il software, anche rivendicato da solo, può essere considerato brevettabile se provvisto di un "further technical effect": Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

14 BREVETTABILITA 14 Sviluppi successivi alla T1173/97: T424/03 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

15 BREVETTABILITA 15 - afferma che un supporto fisico leggibile da un computer è un prodotto tecnico e, quindi, è provvisto di un carattere tecnico: Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

16 BREVETTABILITA 16 Esempi_1: motore di ricerca Problemi tecnica nota: risultati reperiti non ordinati Soluzione: software che assegna indici di pertinenza ed altri parametri rappresentativi di valutazioni di pertinenza che vengono elaborati quando il motore di ricerca esegua la propria funzione. "Further technical effect": reperimento di informazioni più complete ed esaustive Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

17 BREVETTABILITA 17 Esempi_2: Elaborazione grafica Problemi tecnica nota : tempi lunghi di elaborazione Soluzione: particolare algoritmo che riduce i tempi di elaborazione. "Further technical effect": elaborazione in minor tempo. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

18 BREVETTABILITA 18 Nota importante: un brevetto su di un'invenzione di software fornisce una tutela indipendente da linguaggio/ambiente di programmazione; un brevetto su di un'invenzione di software tutela le "funzionalità" dell'algoritmo. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

19 AZIONABILITA 19 Azionabilità Possibilità di far valere i propri diritti nei confronti di terzi non autorizzati Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

20 AZIONABILITA 20 I problemi principali sono relativi a: verifica della contraffazione Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

21 AZIONABILITA 21 Problema di verifica della contraffazione TIPICO PER IL SOFTWARE Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

22 AZIONABILITA 22 Possibili soluzioni: Osservazione di un effetto esteriore macroscopico Descrizione giudiziaria Documentazione tecnica/commerciale Scelta tra brevettazione e segreto industriale Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

23 IL DIRITTO DAUTORE 23 2. Un diverso strumento di tutela: La legge sul diritto d'autore Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

24 IL DIRITTO DAUTORE 24 Articolo 1 Sono protette ai sensi di questa legge le opere dellingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allarchitettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

25 IL DIRITTO DAUTORE 25 Articolo 2 In particolare sono comprese nella protezione: […] 8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dellautore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

26 IL DIRITTO DAUTORE 26 Nota importante: Diritto d'autore per un software: - fornisce una tutela dipendente da linguaggio/ambiente di programmazione; - NON tutela le "funzionalità" dell'algoritmo. - (Cfr. slide 18) Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

27 IL DIRITTO DAUTORE 27 Come si ottiene la tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore? Il diritto d'autore sorge nel momento in cui l'opera viene realizzata. In linea di principio, non è necessario compiere alcun atto amministrativo. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

28 IL DIRITTO DAUTORE 28 a.Diritto dautore: personale, inalienabile b.Diritto di sfruttamento dell'opera: patrimoniale, trasferibile. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

29 IL DIRITTO DAUTORE 29 Articolo 12-bis Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nellesecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

30 IL DIRITTO DAUTORE 30 In cosa consiste il diritto di sfruttamento economico dellopera? Nel diritto esclusivo di pubblicazione, distribuzione, riproduzione, traduzione, ecc. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

31 IL DIRITTO DAUTORE 31 Durata del diritto: 70 anni a partire dal 1° gennaio dellanno successivo a quello in cui si verifica la morte dellautore. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

32 IL DIRITTO DAUTORE 32 Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore, è consigliabile avere a disposizione il maggior numero di "presunzioni" possibili: La registrazione SIAE Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

33 IL DIRITTO DAUTORE 33 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

34 IL DIRITTO DAUTORE 34 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

35 IL DIRITTO DAUTORE 35 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

36 IL DIRITTO DAUTORE 36 Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio

37 GRAZIE GRAZIE © BUGNION S.p.A., 2009 Ing. Marco Bellasio bellasiom@bugnion.it Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio


Scaricare ppt "Reggio Emilia, 10 ottobre 2012- Camera di Commercio Ufficio di Milano: via Lancetti, 19 Tel 02693031 -"

Presentazioni simili


Annunci Google