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Mefop per Assofondipensione Roma, 9 febbraio 2015

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Presentazione sul tema: "Mefop per Assofondipensione Roma, 9 febbraio 2015"— Transcript della presentazione:

1 Mefop per Assofondipensione Roma, 9 febbraio 2015
DM 166/2014 Mefop per Assofondipensione Roma, 9 febbraio 2015

2 Un contesto in evoluzione…
Provvedimenti di impatto DM 166/2014 per i fondi pensione e consultazione «nuovo 703» per le Casse professionali Documento sulla politica degli investimenti Revisione al Cambiamento significativo del contesto (QE, rendimenti titoli pubblici) Cambio tassazione rendimenti Allargamento formale ma restrizione sostanziale dell’universo investibile; focalizzazione sul raggiungimento degli obiettivi; razionalizzazione dei controlli sugli operatori

3 Regole per gli investimenti
Gestione diretta Gestione convenzionata Gestione assicurativa Immobili diretti Depositaria Limiti agli investimenti Documento politica investimenti Fondi negoziali NO (salvo OICR chiusi e società immobiliari) Si No 703/166 Fondi aperti Pip Ivass Fondi preesistenti Si (no per gestione diretta e assicurativa) 703/166/62 Casse professionali Si (dopo «nuovo 703») «nuovo 703»

4 Agenda I limiti agli investimenti I conflitti di interesse
Adeguamento alle nuove regole

5 I limiti agli investimenti

6 Il vecchio 703 alla prova del tempo
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Il vecchio 703 alla prova del tempo Criteri generali Limiti basati su elementi formali, spesso non più aderenti con il dato normativo attuale Benchmark Elementi presenti ma non utilizzati Investimento in PMI Investimento in fondi chiusi mobiliari e immobiliari, società immobiliari

7 Il vecchio 703 alla prova del tempo
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Il vecchio 703 alla prova del tempo “Archeologia Giuridica” soprattutto sulle definizioni Titoli di debito, titoli di capitale Contratti derivati Oicvm e fondi chiusi Liquidità Mercati regolamentati

8 Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche
Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96 a) «titoli di debito»: 1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali 2) le obbligazioni anche convertibili in azioni 3) i certificati di deposito 4) i certificati di investimento 5) le cambiali finanziarie 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale Obbligazioni art cod. civ. Acquistando un’obbligazione si diventa finanziatore, per un periodo prefissato, del soggetto che ha emesso il titolo. Il soggetto emittente può essere uno Stato, un' impresa o una banca. Attraverso la sottoscrizione di tale titolo si acquista il diritto a ricevere periodicamente le cedole (gli interessi) e il rimborso del capitale investito entro la scadenza. Nel caso in cui si decida di vendere il titolo prima della sua scadenza, si potrà avere un guadagno o una perdita sul capitale investito, a seconda che il prezzo dell’obbligazione sia salito o sceso rispetto al prezzo iniziale. Il rischio di un mancato rimborso o di mancato pagamento degli interessi si verifica solo nel caso di dissesto finanziario della società emittente.  In Italia le obbligazioni sono tradizionalmente emesse da soggetti pubblici e in misura minore da imprese industriali. Particolare attenzione meritano le obbligazioni strutturate che incorporano componenti “derivative” attraverso cui il rendimento viene correlato al rendimento di determinati parametri (indici o combinazioni di indici di borsa, titoli o portafogli di titoli azionari, fondi comuni, tassi di cambio, etc.), sulla base di un meccanismo previsto nel regolamento di emissione. Attraverso tale meccanismo, l’investitore espone a rischio la remunerazione del capitale, legandola all’andamento di un indice di mercato. Obbligazioni subordinate OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE Titolo di credito che si pone al confine con quello azionario, perché non si limita a riconoscere i diritti alla restituzione del capitale e al pagamento della cedola, previsti da un qualunque titolo obbligazionario ma, allo stesso tempo, offre al possessore la facoltà di decidere, ad una determinata scadenza, se convertire l’obbligazione in un’azione. Il possessore può perciò decidere di mantenere, per tutta la durata del prestito, la posizione di creditore della società emittente, oppure può scegliere di convertire la propria condizione di creditore in quella di socio-azionista. L’obbligazione deve predeterminare le modalità in cui può avvenire la conversione in azione, le scadenze alle quali il creditore può esercitare la facoltà di conversione e soprattutto il rapporto di conversione che viene riconosciuto dalla società emittente.  CD: certificano il deposito e dunque il possesso di una somma CI: come cambiale, durata più lunga. Solo certi soggetti possono emetterle (finanziarie e altre società) Cambiali finanziarie: 3-12 mesi. Sono cambiali

9 Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche
Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96 b) «titoli di capitale»: 1) le azioni 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata 3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio Attraverso l’acquisto di azioni si diventa soci della società emittente. Ciò significa che l’azionista diventa proprietario di una frazione della società e la redditività attesa dall’investimento varia in base all’andamento dell’attività societaria, senza che sia garantita la restituzione del capitale investito o un rendimento minimo.  Le azioni si distinguono dalle obbligazioni in quanto il loro rendimento è variabile poiché dipende dai profitti realizzati dalla società. Il guadagno è perciò determinato dagli eventualidividendi sugli utili che la società decide di distribuire ai soci e dall’eventuale incremento di prezzo dell’azione al momento della vendita.  Generalmente un’azione, a fronte di rendimenti potenzialmente maggiori, è generalmente più rischiosa di un’obbligazione in quanto il suo valore è maggiormente legato all’andamento economico e alle prospettive della società emittente e, quindi, soggetto a più forti oscillazioni; inoltre, in caso di scioglimento della società, gli azionisti vengono rimborsati con le disponibilità residue solo dopo che tutti i creditori esistenti (tra cui gli obbligazionisti) sono stati soddisfatti. Tipologie di azioni Azioni ordinarie Costituiscono delle quote del capitale sociale e per esse non vi è scadenza. In più, i detentori di azioni ordinarie hanno un cosiddetto diritto residuale sul reddito e sul patrimonio della società. Gli azionisti ordinari, cioè, sono gli ultimi a essere soddisfatti nella distribuzione del reddito e in caso di liquidazione del patrimonio societario. Per questo motivo la possibilità di ottenere un guadagno è maggiore per i possessori di azioni ordinarie che per gli obbligazionisti, il cui guadagno è fisso e predeterminato. D’altra parte, poiché gli azionisti sono gli ultimi a essere soddisfatti nella distribuzione del reddito e del patrimonio, il rischio che sopportano è corrispondentemente superiore. Infine le società non sono tenute per legge a distribuire dividendi ai sottoscrittori di azioni ordinarie, a discrezione del consiglio di amministrazione della società. Azioni privilegiate Si differenziano da quelle ordinarie in quanto attribuiscono al titolare una preferenza (un privilegio appunto) sulla distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. Le azioni privilegiate solitamente danno diritto a un dividendo prestabilito secondo una percentuale prefissata. Anche i diritti sul patrimonio aziendale, in caso di sua liquidazione, sono prefissati a un ammontare determinato. A fronte del privilegio tali azioni offrono al titolare un diritto di voto limitato rispetto ai titolari di azioni ordinarie. D’altro canto, come l’azione ordinaria, l’azione privilegiata è senza scadenza.  Azioni di risparmio Sono emesse solo da società quotate e si differenziano dall’azione ordinaria principalmente per due caratteristiche: la prima è che i titolari di azioni di risparmio non hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e in assemblea straordinaria; la seconda è che il detentore dell’azione di risparmio ha diritto a un dividendo maggiorato rispetto all’azionista ordinario. Quote Altri strumenti finanziari (quote di srl senza vincoli alla circolazione; strumenti finanziari emessi in relazione a partimoni destinati a uno specifico affare)

10 Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche
Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96 c) «contratti derivati»: 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici 2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici 3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse Definizioni del TUF

11 Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche
Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96 d) «OICVM»: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e) «fondi chiusi»: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi

12 Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche
Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96 f) «liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve (cfr. Covip – ) Covip

13 Liquidità Circolare Covip 26 settembre 2008; Circolare Covip 5 ottobre 2011 PcT e nozione di liquidità Superamento del limite del 20% Come fare? Delibera CdA Motivazioni: tensioni sui mercati Durata: max 6 mesi; tempo stabilito dal CdA Informazione agli aderenti (comunicati stampa, modalità telematiche, sito internet) Comunicazione a Covip Eventuale adeguamento delle convenzioni Mefop SpA

14 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni strumenti finanziari, valori mobiliari, diritti di voto inerenti ai valori mobiliari vendite allo scoperto: vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita 1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: Definizioni TUF a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure 19. 1-ter. Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali 20. 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: b) strumenti del mercato monetario; a) valori mobiliari; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l 'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini 21. a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; 2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, individua: b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine 22. 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) 23. Limiti alle vendite allo scoperto per azioni negoziate su mercati regolamentati italiani Per vendita allo scoperto si deve intendere una vendita non supportata dal "diritto a ricevere", entro la data di regolamento della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita. Il "diritto a ricevere" i titoli si può acquisire con una delle seguenti modalità (la lista non è necessariamente esaustiva): Previa ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto, anche se eseguito fuori mercato; Tramite esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito, purché il richiamo (nei confronti del prenditore) sia effettuato nella medesima giornata di negoziazione; Previo esercizio di stock options; Previo esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni;

15 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni mercati regolamentati, società quotata Nozione, OTC MERCATO NON REGOLAMENTATO (MTF) o “OVER THE COUNTER” Il mercato non-regolamentato è un sistema di scambi organizzati (in inglese “Multilateral Trading Facilities”) definito così in quanto non è soggetto ad una regolamentazione specifica che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento. Il mercato non regolamentato non è perciò soggetto ad alcuna autorizzazione ma si sviluppa sulla base di proprie regole e strutture, rimessa all’autonomia degli intermediari che vi operano. Ciò non significa che tali mercati siano privi di regole e tantomeno di una forma di controllo. La legge prevede, infatti, che la Consob possa esercitare i particolari poteri di vigilanza nei confronti di tali mercati. La Consob gestisce inoltre un apposito elenco dei sistemi di scambi organizzati (anche SSO). I mercati non regolamentati sono spesso definiti anche mercati “over the counter” (OTC) e hanno un grado di trasparenza e di liquidità generalmente inferiore a quello dei mercati regolamentati.  Sistemi multilaterali di negoziazione; internalizzatore sistematico (sito Consob) MERCATO REGOLAMENTATO I mercati regolamentati sono caratterizzati dalla presenza di una disciplina sull'organizzazione di mercato, cioè dell'operatività, i requisiti per la quotazione, i requisiti per diventare intermediari, le regole di negoziazione. Il regolamento è approvato da un'autorità di controllo, in Italia la Consob.  Elenco sul sito Consob. Contiene: - l'elenco dei mercati italiani autorizzati dalla Consob - l'elenco dei mercati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario (sito Cesr) - l'elenco dei mercati esteri riconosciuti in virtù di accordi con Autorità estere ELENCO DEI MERCATI ESTERI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 58/98 (Adottato con delibera n. 16944 del 7 luglio 2009) SVIZZERA 1. Swiss Exchange (delibera Consob n. 12648 del 4 luglio 2000). STATI UNITI D'AMERICA 1. E-cbot (delibera Consob n. 14648 del 15 luglio 2004); 2. Globex (delibera Consob n. 14756 del 20 ottobre 2004); 3. NYSE Liffe (delibera Consob n. 16920 del 16 giugno 2009). Altri mercati regolamentati per i fondi comuni Elenco Assogestioni

16 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni Unione europea, OCSE, organismi internazionali UE – 28 paesi Elenco Stati membri dell'UEAustriaBelgioBulgariaCiproDanimarcaEstoniaFinlandiaFranciaGermaniaGreciaIrlandaItaliaLettoniaLituaniaLussemburgoMaltaPaesi BassiPoloniaPortogalloRegno UnitoRepubblica cecaRomaniaSlovacchiaSloveniaSpagnaSveziaUngheria Croazia Euro – 16 paesi Germania Belgio Irlanda Grecia Spagna Italia Francia Cipro Lussemburgo Malta Austria Paesi Bassi Portogallo Slovenia Slovacchia Finlandia OECD (Organizzazone per la cooperazione e lo sviluppo economico) – 30 paesi AUSTRALIA: 7 June 1971 AUSTRIA: 29 September 1961 BELGIUM: 13 September 1961 CANADA: 10 April 1961 CZECH REPUBLIC: 21 December 1995 DENMARK: 30 May 1961 FINLAND: 28 January 1969 FRANCE: 7 August 1961 GERMANY: 27 September 1961 GREECE: 27 September 1961 HUNGARY: 7 May 1996 ICELAND: 5 June 1961 IRELAND: 17 August 1961 ITALY: 29 March 1962 JAPAN: 28 April 1964 KOREA: 12 December 1996 LUXEMBOURG: 7 December 1961 MEXICO: 18 May 1994 NETHERLANDS: 13 November 1961 NEW ZEALAND: 29 May 1973 NORWAY: 4 July 1961 POLAND: 22 November 1996 PORTUGAL: 4 August 1961 SLOVAK REPUBLIC: 14 December 2000 SPAIN: 3 August 1961 SWEDEN: 28 September 1961 SWITZERLAND: 28 September 1961 TURKEY: 2 August 1961 UNITED KINGDOM: 2 May 1961 UNITED STATES: 12 April 1961

17 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni Gruppo, influenza dominante, controllo diretto o indiretto Nozioni di gruppo TUB L’art. 23 del d.lgs. n. 385/93 così dispone: “1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle socie-tà, nei casi previsti dall’art commi primo e secondo del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di dire-zione e coordinamento. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accor-di, ha il diritto di nominare o revocare la maggio-ranza degli amministratori o del consiglio di sorve- glianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle mate-rie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di caratte-re finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legit-timati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei diri-genti delle imprese; e) assoggettamento a direzione comune, in base al-la composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi”. Art   Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Cc TUF Art. 93 (Definizione di controllo) 1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un' influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

18 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Le definizioni del DM 703/96: altre nozioni società immobiliari assunzione o concessione di prestiti, prestazione di garanzie in favore di terzi DM 62/07 e DM 228/99 partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili

19 I limiti agli investimenti
D.Lgs. 252/05 DM 703/96: presto nuovo DM come previsto da art. 6 co. 5-bis D. Lgs. 252/05 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento. 19 19

20 I limiti del D.Lgs 252/05 azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società se quotata max 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata (max 10% se non quotata) azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 30% nel caso di fondo di categoria 5% nel caso di fondo aziendale 10% nel caso di fondo di gruppo il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali 20 20

21 I limiti del DM 703/96 Approccio generale del DM Principi: Benchmark
Diversificazione degli investimenti Efficiente gestione del portafoglio Diversificazione dei rischi, anche di controparte Contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo Massimizzazione dei rendimenti netti Benchmark Finanziamento PMI (?) Limiti quantitativi e su investimenti e operazioni consentiti 21 21

22 Investimenti e operazioni consentiti
Le disponibilità possono essere investite in titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICVM, quote di fondi chiusi. I fondi pensione possono inoltre: effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli detenere liquidità effettuare operazioni in contratti derivati. Divieto di effettuare vendite allo scoperto 22 22

23 Limiti quantitativi Concentrazione in singoli emittenti
Strumenti negoziati su mercati regolamentati Strumenti non negoziati su mercati regolamentati Esposizione valutaria Liquidità 23 23

24 Limiti quantitativi: in particolare
liquidità (titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve) max 20% Fondo chiuso (i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi) 20% del patrimonio del fondo pensione 25% del fondo chiuso titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone , purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti max 50% entro tale limite max 10% del patrimonio in titoli di capitale max 20% titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea 24 24

25 Limiti quantitativi: in particolare
titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. max 5% titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; max 15% nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE. min 1/3 in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. 25 25

26 Uso di strumenti derivati
Le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate se: generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti 26 26

27 I “difetti” del DM 703/96 Molte tipologie di attività non sono ammesse
Limitazioni solo formali Tutti i titoli oggetto di scandalo (Cirio, Parmalat, Argentina, Sub-prime, Lehman) sarebbero ammissibili Rigidità delle restrizioni quantitative Es. limite della liquidità (max 20%) … Covip ne ha consentito il superamento… [max per 6 mesi, previa delibera del CdA, cfr. Risposta Covip a quesito Assofondi del 26 settembre 2008] Parametri oggettivi Solo il BMK: divieto implicito di Strategie gestionali non coerenti con il BMK (es. total return… però sul mercato abbiamo esempi di obiettivi di rendimento indicati invece del BMK, es. BMK 100%Euribor 6 mesi + 0,75%) Impiego di strumenti finanziari che dovrebbero essere ammessi (Es. Private equity) 27 27

28 La riforma del DM 703/96 Approccio generale della direttiva EPAP (2003/41/CE): Principio della “persona prudente” Le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso; Le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio No limiti quantitativi Possibilità di introdurre vincoli aggiuntivi, se giustificati da un punto di vista prudenziale 28 28

29 Il DM 166/2014 Principi e criteri di gestione
Obbligo di esporre un parametro oggettivo (non necessariamente il benchmark) Modello organizzativo di gestione e controllo del rischio Investimento ammesso se il fondo è in grado di gestire/controllare (l’Autorità di vigilanza controlla costantemente) Alcuni limiti quantitativi vengono mantenuti

30 Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche
Roma17 marzo 2009 Il DM 166/2014 …frattanto la regolamentazione Covip ha già preparato il terreno al nuovo approccio… Delibera Covip 16 marzo 2012

31 Attività ammesse e limiti agli investimenti
DM 166/2014 Le disponibilità possono essere investite in strumenti finanziari I fondi pensione possono inoltre: effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli detenere liquidità effettuare operazioni in contratti derivati. Divieto di effettuare vendite allo scoperto

32 Attività ammesse e limiti agli investimenti
Limite minimo agli investimenti in strumenti finanziari quotati: 70% OICR armonizzati sono equiparati agli strumenti finanziari quotati Mercati regolamentati: UE e mercati indicati dal fondo nella Nota Informativa e DPI Limite di concentrazione: 5-10% (non vale per i titoli di Stato; né per gli OICR, eccetto i riservati italiani) Limite all’esposizione valutaria: max 30% non euro 703: max 66% Direttiva: consentire almeno 30% non euro

33 Attività ammesse e limiti agli investimenti
Derivati ammessi per copertura o gestione più efficiente Strumenti finanziari connessi a merci: 5%

34 Attività ammesse e limiti agli investimenti
OICR OICVM (fondi comuni aperti armonizzati – Ucits) FIA (fondi non Ucits, aperti o chiusi*) FIA italiani FIA italiani riservati FIA UE FIA extra UE Autorizzati alla commercializzazione in Italia Non autorizzati alla commercializzazione in Italia * Possibile gestione diretta per fondi negoziali

35 Attività ammesse e limiti agli investimenti
OICR ammessi se motivare l’investimento (dimensioni, politica di investimento, efficienza ed efficacia) compatibilità con la politica di investimento del fondo pensione concentrazione del rischio compatibile con i parametri definiti dal fondo capacità di monitorare il rischio; rispetto dei principi e criteri non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti FIA (fondi non Ucits) entro il 20% del patrimonio del fondo pensione e il 25% del patrimonio del fondo non Ucits FIA non UE non commercializzati in Italia ammessi sono se c’è accordo di cooperazione tra Autorità

36 Attività ammesse e limiti agli investimenti
Quotato: min 70% Non quotato: max 30% Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati

37 Attività ammesse e limiti agli investimenti
Quotato: min 70% Non quotato: max 30% Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati OICR UE non armonizzati Armonizzati (Ucits o OICVM)

38 Attività ammesse e limiti agli investimenti
Quotato: min 70% Non quotato: max 30% Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati OICR chiusi italiani OICR UE non armonizzati Armonizzati (Ucits o OICVM)

39 Attività ammesse e limiti agli investimenti
Quotato: min 70% Non quotato: max 30% Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati OICR chiusi italiani OICR UE non armonizzati Armonizzati (Ucits o OICVM) OICR extracomunitari

40 Attività ammesse e limiti agli investimenti
Quotato: min 70% Non quotato: max 30% Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati FIA aperti e chiusi (20%) OICR chiusi italiani (20%) OICR UE non armonizzati Armonizzati (Ucits o OICVM) OICR extracomunitari

41 Limiti agli investimenti in sintesi: il DM 703/96
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Limiti agli investimenti in sintesi: il DM 703/96 Emittente Mercato Paesi OCSE Paesi non OCSE Organismi Internazionali (almeno 1 paese UE) Soggetti residenti paesi OCSE Soggetti non residenti paesi OCSE Max Limite per emittente Titoli di debito Titoli di capitale Sub Totale Altri Non Negoziati in UE, USA, CAN, GIAP 50 20 10 5 Negoziati in UE, USA, CAN, GIAP 100 15 Liquidità Fondi chiusi 25 del fondo target Divisa Euro Divisa non Euro 66 Totale azioni quotate dell'emittente 5 (azioni con diritto di voto) Totale azioni non quotate dell'emittente 10 (azioni con diritto di voto) Azioni o quote di soggetti tenuti al versamento della contribuzione 20 (30 se FP di categoria) Per i soli fondi aziendali, strumenti finanziari emessi da soggetti tenuti al versamento della contribuzione 5 in impresa; 10 in gruppo

42 Limiti agli investimenti in sintesi: il DM 166/2014
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Limiti agli investimenti in sintesi: il DM 166/2014 Emittente Mercato Max Limite per emittente Altri Non Negoziati 30 5 in impresa; 10 in gruppo (non per Paesi OCSE e org. Int.li; no per OICR esclusi i riservati) Negoziati 100 FIA 20 25 del fondo target Merci 5 Divisa Euro Divisa non Euro Totale azioni quotate dell'emittente 5 (azioni con diritto di voto) Totale azioni non quotate dell'emittente 10 (azioni con diritto di voto) Azioni o quote di soggetti tenuti al versamento della contribuzione 20 (30 se FP di categoria) Per i soli fondi aziendali, strumenti finanziari emessi da soggetti tenuti al versamento della contribuzione

43 Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche
Roma17 marzo 2009 Deroghe Pip deroga solo per i limiti agli investimenti Fondi preesistenti Gestione assicurativa Gestione immobiliare diretta (max 20% entro ) Concessione/assunzione prestiti Fondi esteri (deroga parziale) Esenzione Fondi pensione interni a riserva Applicazione Fondi a prestazione definita o relative sezioni Fase di erogazione (DM 259/2012)

44 Valgono ancora i chiarimenti Covip sul 703?
Il D.Lgs. 252/05: nuove e vecchie questioni giuridiche Roma17 marzo 2009 Valgono ancora i chiarimenti Covip sul 703? Comunicazione Covip 1 febbraio 1999 – impiego della liquidità del fondo nelle more della stipula delle convenzioni di gestione Circolare Covip 26 settembre 2008 prot. n – pronti contro termine, liquidità e superamento del relativo limite Circolare Covip 5 ottobre 2011 prot. n – liquidità e superamento del relativo limite Risposta a quesito novembre 2009 – impiego Oicvm Risposta a quesito aprile 2011 – Fondi chiusi Circolare Covip 13 giugno 2014, prot. n – Investimento in Oicr e costi Risposta a quesito giugno 2014 – mandati di gestione

45 I conflitti di interesse

46 Conflitti di interesse
Fondi con soggettività giuridica Fondi patrimonio Incompatibilità

47 Adeguamento alle nuove regole

48 Norme transitorie DM 166/2014 in vigore dal 28 novembre 2014
Adeguamento entro 18 mesi (entro il 28 maggio 2016)…nelle more applicazione del DM 703/96

49 Passi operativi pratici
Analisi convenzioni e valutazione di impatto dei nuovi limiti Minori restrizioni (meno limiti %) Maggiori restrizioni (es. esposizione valutaria) Valutazione nuove possibilità per DPI (fine 2015) Adeguamento convenzioni (entro ) Documento politica gestione conflitti di interesse (entro )

50 Il Documento sulla politica di investimento: cose da fare
Aggiornamento triennale Aggiornamento in occasione dei cambiamenti (gestori, mandati, costi) Monitoraggio dei fattori considerati rilevanti ai fini della eventuale modifica della politica di investimento (oggetto di apposita delibera di CdA: es. rendimenti BPT, età pensione o tasso di sostituzione, demografia e redditi della categoria di riferimenti) ed eventuale aggiornamento DPI In caso di aggiornamento: Analisi di conformità dell’assetto “documentale”, strutturale e procedurale rispetto alle delibere assunte e relativo adeguamento Informazioni in Nota informativa coerenti con il Documento Esame di coerenza delle convenzioni con advisor/gestori/depositaria

51 Il Documento sulla politica di investimento: cose da fare
Trasmissione a: organi di controllo e responsabile gestori e depositaria Covip entro 20 giorni Consegnato su richiesta ad aderenti, “beneficiari” e loro rappresentanti (pubblicazione sul sito facoltativa) Conservazione per 10 anni del “Diario di bordo” della funzione finanza Mefop SpA

52 Riferimenti normativi
Normativa principale Artt. 6 e 7 D. Lgs. 252/05 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) DM 703/96 (Limiti agli investimenti) DM 166/2014 (Limiti agli investimenti) DM Casse in consultazione Selezione dei gestori fondi negoziali Delibera Covip 9 dicembre 1999 (Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione) Comunicazione Covip del 23 febbraio 2006 – novità sulle procedure di selezione Delibera Covip 7 gennaio 1998 (Schema di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione in regime di contribuzione definita) Risposta a quesito marzo 2006 – rinnovo mandati di gestione Fondi preesistenti DM MEF 62/07 (Decreto di adeguamento dei Fpp) Circolari Covip 20 maggio 2010 – limiti agli investimenti per i fondi preesistenti Circolare Covip 2 marzo 2012 – banca depositaria per i fondi preesistenti Circolare Covip 26 aprile 2012 – selezione del gestore per i fondi preesistenti Risposta a quesito giugno 2012 – gestione assicurativa fondi preesistenti Limiti agli investimenti Orientamenti Covip 1 febbraio 1999 (impiego della liquidità del fondo nelle more della stipula delle convenzioni di gestione) Circolare Covip 26 settembre 2008 prot. n (pronti contro termine, liquidità e superamento del relativo limite) Circolare Covip 5 ottobre 2011 prot. n (liquidità e superamento del relativo limite) Risposta a quesito aprile 2011 – Fondi chiusi Risposta a quesito novembre 2009 – impiego Oicvm Risposta a quesito novembre 2008 – deleghe di gestione Circolare Covip 13 giugno 2014, prot. n – Investimento in Oicr e costi Risposta a quesito giugno 2014 – mandati di gestione Risposta a quesito febbraio 2015 – prestito titoli Documento sulla politica degli investimenti Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento (G.U. 29/3/2012 n. 75) – Deliberazione del 16 marzo Nuova disciplina dei limiti agli investimenti in consultazione Schema di decreto sui limiti agli investimenti e conflitti di interesse Rating Circolare Covip 27 gennaio 2012, prot Circolare Covip 22 luglio 2013, prot Circolare Covip 24 gennaio 2014, prot


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